Sentenza n. 246/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Prefetto di Caltanissetta contenente il rigetto dell’istanza di riesame del divieto di detenzione armi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di riesame del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di riesame del precedente divieto prefettizio di detenzione di armi adottato nel 2018, deducendo violazione ed errata applicazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., difetto e genericità della motivazione, carenza di istruttoria ed erronea rappresentazione dei fatti. Ha sostenuto che il divieto originario fosse fondato su una rappresentazione inesatta della vicenda relativa al deferimento per l'art. 651 c.p. e che non fosse stato instaurato alcun procedimento penale per tale reato. Ha inoltre dedotto che i reati edilizi posti a fondamento del divieto fossero stati dichiarati prescritti dal Tribunale di Gela, sicché sarebbe venuto meno il presupposto ostativo. L'amministrazione ha difeso la legittimità del diniego, rilevando la persistente rilevanza della condotta storicamente accertata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha confermato il diniego prefettizio. Il divieto del 2018 era un provvedimento plurimotivato, fondato sia sul deferimento per l'art. 651 c.p. sia sulle violazioni edilizie, e non era stato impugnato, con conseguente consolidamento delle valutazioni ivi contenute. Quanto alla mancata prosecuzione del procedimento per l'art. 651 c.p., il giudice ha rilevato che tale circostanza non era stata rappresentata all'amministrazione nell'istanza di riesame; il Prefetto non era quindi tenuto a pronunciarsi su di essa. Le censure formulate per la prima volta in giudizio costituivano, nella sostanza, una tardiva contestazione del decreto del 2018, ormai definitivo e inoppugnabile. Quanto ai reati edilizi, la prescrizione dichiarata nel 2023 non ha smentito la materialità dei fatti: la sentenza penale aveva attestato che l'istruttoria dibattimentale ne aveva comprovato la commissione. Il decorso del tempo e l'estinzione del reato per prescrizione non impediscono, pertanto, all'autorità di pubblica sicurezza di attribuire rilievo amministrativo ostativo alla condotta storica, purché tale valutazione sia motivata. Il ricorrente, inoltre, non ha formulato una censura specifica contro la motivazione con cui il Prefetto aveva ritenuto irrilevante la prescrizione. Le spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S.
La disposizione è richiamata quale base normativa del potere prefettizio di valutare l'affidabilità del soggetto ai fini della detenzione di armi; il provvedimento può fondarsi sulla rilevanza amministrativa di condotte ostative.
art. 43 T.U.L.P.S.
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento del divieto di detenzione di armi, la cui applicazione può valorizzare la condotta storica dell'interessato anche indipendentemente dall'esito sanzionatorio penale.
art. 651 c.p.
Il deferimento per il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale costituiva uno dei presupposti del divieto originario; le contestazioni sulla sua effettiva rilevanza, non dedotte tempestivamente, non possono essere introdotte mediante l'impugnazione del successivo diniego di riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali relativi a procedimenti e condanne penali.
Massime di principio
- Il diniego di un'istanza di riesame di un provvedimento amministrativo ormai definitivo non riapre i termini per contestare i presupposti originari dell'atto: le censure nuove, non dedotte nell'istanza e rivolte sostanzialmente contro il provvedimento consolidato, sono tardive e inammissibili.
- Quando un provvedimento amministrativo plurimotivato non viene impugnato, ciascuna delle valutazioni poste a suo fondamento si consolida; la sopravvenuta caducazione o perdita di efficacia di uno solo dei presupposti non comporta automaticamente il venir meno dell'atto se resta autonomamente idonea un'altra ragione motivazionale.
- La prescrizione del reato, quale effetto del decorso del tempo, non esclude di per sé che la condotta storica possa essere valutata dall'autorità di pubblica sicurezza ai fini amministrativi, ove la materialità dei fatti risulti accertata e l'amministrazione motivi specificamente sulla loro persistente rilevanza ostativa.
- Il giudice amministrativo non può imputare all'amministrazione l'omessa valutazione di una circostanza che non sia stata rappresentata nell'istanza di riesame; la contestazione di tale circostanza per la prima volta in giudizio non consente di ampliare retroattivamente l'oggetto del procedimento amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →