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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32760/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che convalidava il DASPO e imponeva l'obbligo di presentazione presso la stazione carabinieri di Battipaglia con modalità temporali specifiche. Il ricorrente denunciava: 1) mancata prova della sua pericolosità sociale, poiché i due precedenti DASPO addotti a fondamento sarebbero infondati (uno era collegato a fatti per cui è stato assolto; l'altro sarebbe stato annullato dal TAR Lazio); 2) illegittimità della contestazione relativa al possesso di una "torcia bengala"/fumogeno coreografico, senza che fosse stato creato un concreto pericolo per la pubblica sicurezza o l'incolumità di terzi; dedotta anche carenza dei presupposti di necessità e urgenza

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la validità dell'ordinanza che convalidava il DASPO. Motivazione: 1) sul punto della pericolosità, il ricorrente non aveva prodotto in sede di merito la documentazione probatoria (sentenza di assoluzione e provvedimento del TAR) che consentisse di ritenere venuti meno i presupposti del provvedimento; il proscioglimento penale non determina automaticamente la decadenza del DASPO e grava sull'interessato l'onere di allegazione per smentire le presunzioni di pericolosità; 2) quanto al possesso della "torcia bengala", la Corte ha ritenuto che l'art. 6-ter della legge n.401/1989 includa il mero possesso di artifizi pirotecnici tra i comportamenti sanzionabili in occasione di competizioni sportive, non richiedendosi il concreto pericolo per le persone previsto dall'art. 6-bis per la fattispecie del lancio/uso. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e liquidazione, in via equitativa, di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, comma 5

    i provvedimenti "sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione"

    Il provvedimento amministrativo (DASPO) non decade automaticamente per un proscioglimento penale; può essere revocato o modificato se vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ma grava sull'interessato l'onere di allegare prove che consentano tale valutazione

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6-bis

    Sanziona chi "lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone", razzi, bengala, fuochi artificiali ecc.; richiede il requisito del "concreto pericolo" per configurare la fattispecie del lancio/uso

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6-ter (introdotto dalla L. n. 88/2003)

    Introduce la punibilità per il semplice possesso, in occasione di competizioni sportive, di artifizi pirotecnici (es. "torcia bengala"); ai sensi di questo articolo il mero possesso è presupposto sufficiente per l'adozione del provvedimento questorile di divieto di accesso senza necessità di provare il "concreto pericolo"

  • Legge n. 88 del 24/04/2003 (conversione del d.l. n. 28 del 24/02/2003)

    Norma che ha introdotto l'art. 6-ter della L. n.401/1989, estendendo la sanzionabilità al possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive

  • Codice di procedura penale, articolo 616

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione

Massime di principio

  • Il proscioglimento o l'annullamento di provvedimenti amministrativi precedenti non comporta automaticamente la cessazione di un DASPO: l'interessato deve allegare e documentare il mutamento delle condizioni che giustificavano il provvedimento per ottenere revoca o modifica
  • In materia di misure interdittive sportive l'onere probatorio/di allegazione grava sull'interessato quando intende dimostrare l'insussistenza della pericolosità: il giudice non può rivalutare ex novo la prova non prodotta in sede di merito
  • La normativa vigente (art. 6-ter L. n.401/1989) considera il mero possesso di artifizi pirotecnici in occasione di competizioni sportive come presupposto sufficiente per il DASPO: non è richiesto che il possesso abbia effettivamente determinato un concreto pericolo per le persone
  • Per evitare la convalida di provvedimenti preventivi è fondamentale produrre tempestivamente, nei gradi di merito, la documentazione probatoria (sentenze, provvedimenti amministrativi) che possa consentire la riconsiderazione della pericolosità
  • Chi propone ricorso in cassazione contro misure di prevenzione rischia la declaratoria di inammissibilità e l'imposizione delle spese processuali; inoltre può essere disposto un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende se il ricorso è ritenuto infondato

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