Cassazione Penale, Sentenza n. 32760/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che convalidava il DASPO e imponeva l'obbligo di presentazione presso la stazione carabinieri di Battipaglia con modalità temporali specifiche. Il ricorrente denunciava: 1) mancata prova della sua pericolosità sociale, poiché i due precedenti DASPO addotti a fondamento sarebbero infondati (uno era collegato a fatti per cui è stato assolto; l'altro sarebbe stato annullato dal TAR Lazio); 2) illegittimità della contestazione relativa al possesso di una "torcia bengala"/fumogeno coreografico, senza che fosse stato creato un concreto pericolo per la pubblica sicurezza o l'incolumità di terzi; dedotta anche carenza dei presupposti di necessità e urgenza
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la validità dell'ordinanza che convalidava il DASPO. Motivazione: 1) sul punto della pericolosità, il ricorrente non aveva prodotto in sede di merito la documentazione probatoria (sentenza di assoluzione e provvedimento del TAR) che consentisse di ritenere venuti meno i presupposti del provvedimento; il proscioglimento penale non determina automaticamente la decadenza del DASPO e grava sull'interessato l'onere di allegazione per smentire le presunzioni di pericolosità; 2) quanto al possesso della "torcia bengala", la Corte ha ritenuto che l'art. 6-ter della legge n.401/1989 includa il mero possesso di artifizi pirotecnici tra i comportamenti sanzionabili in occasione di competizioni sportive, non richiedendosi il concreto pericolo per le persone previsto dall'art. 6-bis per la fattispecie del lancio/uso. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e liquidazione, in via equitativa, di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, comma 5
i provvedimenti "sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione"
Il provvedimento amministrativo (DASPO) non decade automaticamente per un proscioglimento penale; può essere revocato o modificato se vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ma grava sull'interessato l'onere di allegare prove che consentano tale valutazione
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6-bis
Sanziona chi "lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone", razzi, bengala, fuochi artificiali ecc.; richiede il requisito del "concreto pericolo" per configurare la fattispecie del lancio/uso
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6-ter (introdotto dalla L. n. 88/2003)
Introduce la punibilità per il semplice possesso, in occasione di competizioni sportive, di artifizi pirotecnici (es. "torcia bengala"); ai sensi di questo articolo il mero possesso è presupposto sufficiente per l'adozione del provvedimento questorile di divieto di accesso senza necessità di provare il "concreto pericolo"
Legge n. 88 del 24/04/2003 (conversione del d.l. n. 28 del 24/02/2003)
Norma che ha introdotto l'art. 6-ter della L. n.401/1989, estendendo la sanzionabilità al possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive
Codice di procedura penale, articolo 616
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione
Massime di principio
- Il proscioglimento o l'annullamento di provvedimenti amministrativi precedenti non comporta automaticamente la cessazione di un DASPO: l'interessato deve allegare e documentare il mutamento delle condizioni che giustificavano il provvedimento per ottenere revoca o modifica
- In materia di misure interdittive sportive l'onere probatorio/di allegazione grava sull'interessato quando intende dimostrare l'insussistenza della pericolosità: il giudice non può rivalutare ex novo la prova non prodotta in sede di merito
- La normativa vigente (art. 6-ter L. n.401/1989) considera il mero possesso di artifizi pirotecnici in occasione di competizioni sportive come presupposto sufficiente per il DASPO: non è richiesto che il possesso abbia effettivamente determinato un concreto pericolo per le persone
- Per evitare la convalida di provvedimenti preventivi è fondamentale produrre tempestivamente, nei gradi di merito, la documentazione probatoria (sentenze, provvedimenti amministrativi) che possa consentire la riconsiderazione della pericolosità
- Chi propone ricorso in cassazione contro misure di prevenzione rischia la declaratoria di inammissibilità e l'imposizione delle spese processuali; inoltre può essere disposto un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende se il ricorso è ritenuto infondato
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