Direttiva 2019/2235
Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio del 16 dicembre 2019 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva amplia le esenzioni IVA e accise già previste per il contesto NATO, estendendole a determinati sforzi di difesa svolti nell’ambito della PSDC dell’Unione. L’intervento mira ad allineare il trattamento fiscale delle operazioni militari dell’UE a quello applicato agli sforzi NATO, ma in modo limitato alle sole attività direttamente connesse a compiti di difesa. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2022 e applicarle dal 1o luglio 2022.
Modifica il sistema comune IVA e il regime generale delle accise per estendere, entro limiti precisi, le esenzioni fiscali agli sforzi di difesa dell’Unione nell’ambito della PSDC.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, per riflesso, alle operazioni effettuate nell’Unione che coinvolgono le forze armate di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di imposizione o di importazione, quando tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Riguarda cessioni di beni, prestazioni di servizi e importazioni destinate all’uso delle forze armate o del personale civile che le accompagna, nonché all’approvvigionamento delle mense. Sono escluse le attività civili della PSDC, le attività bilaterali o multilaterali non collegate a uno sforzo di difesa nell’ambito dell’Unione e le operazioni a favore delle forze armate dello stesso Stato membro in cui le operazioni avvengono.
Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio: esenzioni IVA e accise per gli sforzi di difesa nell’ambito della PSDC
La direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE sull’IVA e la direttiva 2008/118/CE sulle accise per introdurre, in modo mirato, esenzioni fiscali applicabili alle operazioni connesse agli sforzi di difesa svolti nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). L’obiettivo dichiarato è allineare il trattamento fiscale delle operazioni militari dell’Unione a quello già previsto per gli sforzi di difesa nel quadro NATO, limitando però l’agevolazione alle sole situazioni direttamente collegate a compiti di difesa.
Obiettivi e contesto
I considerando chiariscono che, mentre il quadro IVA e accise già prevede esenzioni per talune operazioni destinate alle forze armate di Stati parte del Trattato del Nord Atlantico, tali esenzioni non erano fruibili quando le forze armate degli Stati membri partecipano ad attività PSDC. La direttiva interviene dunque per rimuovere questa asimmetria, ritenuta non coerente con l’esigenza di rafforzare le capacità europee in materia di difesa e gestione delle crisi, anche in coerenza con il piano d’azione sulla mobilità militare richiamato nei considerando.
Ambito oggettivo e soggettivo
Le nuove regole si applicano alle forze armate di uno Stato membro quando partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della PSDC, fuori dal proprio Stato membro. Il perimetro comprende:
- cessioni di beni;
- prestazioni di servizi;
- importazioni di beni;
- prodotti soggetti ad accisa.
Le agevolazioni riguardano i beni e servizi destinati all’uso delle forze armate o del personale civile che le accompagna, nonché all’approvvigionamento delle relative mense.
Sono espressamente esclusi:
- le attività che ricadono nella clausola di solidarietà dell’articolo 222 TFUE;
- le attività bilaterali o multilaterali tra Stati membri non collegate a uno sforzo di difesa nell’ambito della PSDC;
- le missioni civili PSDC;
- le attività svolte esclusivamente con capacità civili;
- gli acquisti di beni o servizi per uso delle forze armate o del personale civile che le accompagna all’interno del proprio Stato membro.
Modifiche alla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA
La direttiva interviene su tre punti della direttiva IVA.
Articolo 22: assimilazione ad acquisto intracomunitario
Viene inserita una nuova ipotesi di assimilazione ad acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso quando le forze armate di uno Stato membro, partecipanti a uno sforzo di difesa PSDC, destinano beni all’uso delle forze o del personale civile che le accompagna, se tali beni non sono stati acquistati alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di uno Stato membro e l’importazione non beneficia dell’esenzione specifica.
Articolo 143: esenzione per importazioni
È introdotta la lettera g bis), che esenta le importazioni di beni effettuate negli Stati membri dalle forze armate di altri Stati membri, per l’uso delle forze armate o del personale civile che le accompagna, o per le mense, purché tali forze partecipino a uno sforzo di difesa PSDC.
Articolo 151: esenzione per cessioni di beni e prestazioni di servizi
Sono aggiunte le lettere b bis) e b ter), che estendono l’esenzione IVA:
- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro e destinate alle forze armate di altri Stati membri;
- alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione.
In entrambi i casi, il beneficio opera solo se i beni o servizi sono destinati all’uso delle forze armate o del personale civile che le accompagna, o all’approvvigionamento delle mense, e se le forze partecipano a uno sforzo di difesa PSDC.
Modifiche alla direttiva 2008/118/CE in materia di accise
La direttiva inserisce all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva accise la lettera b bis), che prevede l’esenzione per i prodotti soggetti ad accisa destinati alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale l’accisa è esigibile, per l’uso delle forze armate, del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle mense, sempre a condizione che vi sia partecipazione a uno sforzo di difesa PSDC.
Portata limitata delle esenzioni
I considerando precisano che le esenzioni sono di portata limitata e devono essere interpretate restrittivamente. Esse si applicano solo quando le forze armate svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nell’ambito della PSDC; non coprono, quindi, le operazioni civili né le attività non direttamente collegate a un’operazione militare o a un progetto di difesa dell’Unione.
Recepimento, decorrenza e obblighi di notifica
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 giugno 2022 e applicarle dal 1o luglio 2022. Devono inoltre:
- informare immediatamente la Commissione delle misure adottate;
- inserire un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento o corredarli di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per gli operatori fiscali e per i soggetti che gestiscono forniture a supporto di missioni militari UE, la direttiva rileva soprattutto per la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’esenzione: appartenenza delle forze armate a uno Stato membro diverso da quello di tassazione, partecipazione a uno sforzo di difesa PSDC, destinazione dei beni o servizi all’uso operativo o alle mense, e collocazione dell’operazione fuori dallo Stato membro di appartenenza. La disciplina richiede quindi una puntuale tracciabilità documentale delle operazioni e del collegamento con l’attività PSDC, anche alla luce delle scelte attuative che spetteranno ai legislatori nazionali nel recepimento.
Disposizioni principali
Estensione dell’IVA a operazioni connesse a sforzi di difesa PSDC
All’articolo 22 della direttiva 2006/112/CE è introdotta l’assimilazione ad acquisto intracomunitario a titolo oneroso della destinazione di beni da parte delle forze armate di uno Stato membro partecipanti a uno sforzo di difesa PSDC, quando i beni sono destinati all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna e l’importazione non può beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 143, paragrafo 1, lettera g bis).
Esenzione IVA per importazioni di beni
All’articolo 143, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE è inserita la lettera g bis), che esenta le importazioni di beni effettuate negli Stati membri dalle forze armate di altri Stati membri per l’uso delle forze o del personale civile che le accompagna, o per l’approvvigionamento delle mense, se tali forze partecipano a uno sforzo di difesa PSDC.
Esenzione IVA per cessioni di beni e prestazioni di servizi
All’articolo 151, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE sono inserite le lettere b bis) e b ter), che esentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro o verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di altri Stati membri, o di qualsiasi Stato membro diverso da quello di destinazione, per l’uso delle forze, del personale civile che le accompagna o per le mense, purché vi sia partecipazione a uno sforzo di difesa PSDC.
Esenzione dalle accise
All’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE è inserita la lettera b bis), che prevede l’esenzione per i prodotti soggetti ad accisa destinati alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale l’accisa è esigibile, per l’uso delle forze, del personale civile che le accompagna o per le mense, se tali forze partecipano a uno sforzo di difesa PSDC.
Limiti oggettivi delle nuove esenzioni
I considerando precisano che le esenzioni si applicano solo a situazioni in cui le forze armate svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della PSDC. Sono escluse le missioni civili PSDC, le attività basate esclusivamente su capacità civili, le attività bilaterali o multilaterali non collegate e i beni o servizi acquistati dalle forze armate per uso interno nello stesso Stato membro.
Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 30 giugno 2022 e applicarle dal 1o luglio 2022. Devono informare immediatamente la Commissione, inserire un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento o corredarli di tale riferimento, e trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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