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Direttiva 2020/363

Direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020L0363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2020/363 aggiorna l’allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, rivedendo le esenzioni relative all’uso del piombo in specifici componenti dei veicoli. Alcune esenzioni vengono prorogate o rese più restrittive, una viene soppressa per mancanza di necessità, e viene introdotta una nuova esenzione più limitata per determinate applicazioni di saldatura. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 5 aprile 2020.

Modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, con revisione di alcune esenzioni per l’uso del piombo e introduzione di una nuova esenzione limitata.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepire le modifiche all’allegato II della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. La disciplina riguarda i materiali e componenti dei veicoli immessi sul mercato e, in particolare, le esenzioni dal divieto di impiego di piombo nei veicoli omologati in date specifiche e nei pezzi di ricambio per tali veicoli. Restano rilevanti le esclusioni/limiti temporali legati alla data di omologazione del tipo di veicolo e alle singole esenzioni tecniche elencate nell’allegato.

Modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso

La direttiva delegata (UE) 2020/363 della Commissione interviene sulla disciplina dei veicoli fuori uso, modificando l’allegato II della direttiva 2000/53/CE. L’obiettivo è aggiornare, alla luce del progresso tecnico e scientifico, il regime delle esenzioni al divieto di impiego di piombo nei materiali e componenti dei veicoli, mantenendo alcune deroghe dove non risultano disponibili alternative adeguate e restringendone altre ove le alternative esistano.

Contesto normativo e finalità

La direttiva 2000/53/CE vieta, in linea generale, l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003. L’allegato II elenca le esenzioni a tale divieto. La direttiva delegata 2020/363 attua il riesame di alcune esenzioni già previste, con particolare attenzione alle voci 8. e), 8. f) b), 8. g) e 8. j), e introduce una nuova esenzione 8. k) per applicazioni specifiche.

Esenzioni riviste o confermate

Dalla valutazione richiamata nei considerando emerge che per le esenzioni 8. e) e 8. g) non sono attualmente disponibili alternative adeguate all’uso del piombo. Per tali casi la Commissione mantiene l’esenzione, ma fissando una nuova data di riesame. In particolare, l’esenzione 8. g) viene anche resa più specifica e con ambito più ristretto, distinguendo tra veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e veicoli omologati da tale data in poi.

Per l’esenzione 8. f) b), invece, la valutazione ha evidenziato che esistono alternative all’uso di piombo nelle applicazioni interessate; per questo motivo la nuova formulazione limita la deroga ai veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e ai pezzi di ricambio di tali veicoli.

L’esenzione 8. j), relativa all’uso di piombo nelle saldature di lastre laminate, viene superata in parte dalla nuova esenzione 8. k). I considerando precisano che, per alcune applicazioni, esistono alternative adeguate, ma per altri vetri e applicazioni non è certo che tali alternative siano effettivamente disponibili.

Nuovo contenuto dell’allegato II

La direttiva sostituisce la voce 8. e), che riguarda il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione, cioè leghe a base di piombo contenenti l’85% o più di piombo in peso.

La voce 8. f) b) è sostituita per consentire il piombo nei sistemi di connettori a pin conformi, salvo nell’area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo. L’esenzione vale per i veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e per i pezzi di ricambio di tali veicoli.

La voce 8. g) è riformulata in due sottocasi:

  • il primo riguarda il piombo nelle saldature per realizzare una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier nei circuiti integrati in configurazione “Flip Chip”, per veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio;
  • il secondo riguarda la stessa tipologia di connessione quando ricorrono determinati parametri tecnici, ossia nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o superiore, matrice unica di 300 mm2 o superiore in qualsiasi nodo tecnologico, oppure package di matrici impilate di 300 mm2 o superiore o interposer di silicio di 300 mm2 o superiore, sempre per veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e relativi pezzi di ricambio.

È inoltre introdotta la voce 8. k), che consente il piombo nelle saldature di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. La nuova esenzione non si applica alle saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio ed è limitata ai veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e ai pezzi di ricambio di tali veicoli.

Recepimento, comunicazione e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 5 aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre informarne immediatamente la Commissione e comunicare il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE secondo quanto stabilito nell’allegato della direttiva delegata. La modifica riguarda le esenzioni dal divieto di uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e componenti dei veicoli.

Revisione delle esenzioni 8. e), 8. f) b), 8. g) e 8. j)

Dalle valutazioni tecniche richiamate nei considerando emerge che non vi sono, per alcune applicazioni, alternative adeguate al piombo (8. e e 8. g), mentre per altre esenzioni le alternative esistono e quindi non è opportuno prorogare l’esenzione (8. f) b). L’esenzione 8. j) viene superata in parte da una nuova esenzione più limitata 8. k).

Nuova formulazione dell’esenzione 8. e)

La voce 8. e) dell’allegato II è sostituita e riguarda il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione, ossia leghe a base di piombo contenenti l’85% o più di piombo in peso.

Nuova formulazione dell’esenzione 8. f) b)

La voce 8. f) b) è sostituita e consente l’uso di piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell’area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo, per veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e per i pezzi di ricambio di tali veicoli.

Nuova formulazione dell’esenzione 8. g)

La voce 8. g) è sostituita e distingue tra: i) saldature Flip Chip per connessione elettrica tra matrice del semiconduttore e carrier, applicabile a veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e relativi pezzi di ricambio; ii) la stessa tipologia di saldature quando la connessione coinvolge determinati nodi tecnologici o dimensioni minime del chip/package/interposer, anch’essa valida per veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e per i relativi pezzi di ricambio.

Introduzione della nuova esenzione 8. k)

È aggiunta la voce 8. k), che consente il piombo nelle saldature di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm; l’esenzione non riguarda le saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio. Si applica ai veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e ai pezzi di ricambio per tali veicoli.

Recepimento e comunicazioni nazionali

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 5 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieambienteindustria automobilisticagestione dei rifiutisostanze pericolose

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