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Direttiva 2020/361

Direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020L0361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2020/361 aggiorna, alla luce del progresso scientifico e tecnico, l’esenzione RoHS relativa all’uso di cromo esavalente nei frigoriferi ad assorbimento con sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio. La modifica separa l’attuale esenzione in sottovoci distinte, con scadenze differenti in funzione della tipologia di applicazione e della categoria di apparecchiatura. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 marzo 2021 e applicarla dal 1° aprile 2021.

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiornare l’esenzione relativa all’uso di cromo esavalente nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepire la modifica della direttiva 2011/65/UE, e indirettamente agli operatori economici che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie interessate dall’allegato I della direttiva RoHS. L’intervento riguarda specificamente l’esenzione per il cromo esavalente nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento (inclusi i minibar), con distinzione tra diverse categorie di AEE: categorie da 1 a 7, 8, 9, 10 e 11, nonché tra dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di monitoraggio e controllo industriali. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.

Direttiva delegata (UE) 2020/361: aggiornamento dell’esenzione RoHS per il cromo esavalente nei frigoriferi ad assorbimento

La direttiva delegata (UE) 2020/361 della Commissione modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per adeguare al progresso scientifico e tecnico l’esenzione relativa all’uso di cromo esavalente nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento. L’intervento nasce dalla valutazione di una domanda di rinnovo e mira a distinguere le applicazioni per le quali la sostituzione resta impraticabile da quelle per le quali l’esenzione non è più giustificata.

Contesto e finalità

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dall’allegato III. Tra le sostanze soggette a restrizioni rientra il cromo esavalente. La Commissione, dopo aver esaminato la domanda di rinnovo presentata il 20 gennaio 2015 e aver consultato i portatori di interessi, ha ritenuto opportuno riorganizzare l’esenzione in sottovoci distinte in base al tipo di applicazione e alla categoria di apparecchiatura.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

La modifica riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE e, in particolare, i frigoriferi ad assorbimento, compresi i minibar, con sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio che impiegano cromo esavalente come agente anticorrosivo nella soluzione refrigerante. Le nuove previsioni incidono sulle categorie 1-7, 8, 9, 10 e 11 dell’allegato I della direttiva RoHS, con scadenze differenziate per categorie e sottocategorie (ad esempio dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di monitoraggio e controllo industriali).

Struttura dell’esenzione aggiornata

L’allegato III viene modificato sostituendo la voce 9 e introducendo due sottovoci ulteriori.

  • La voce 9 riguarda il cromo esavalente fino allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.
  • Per le categorie 8, 9 e 11, la scadenza varia: 21 luglio 2021 per categorie 8 e 9, con esclusione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.
  • La sottovoce 9 a)-I copre le applicazioni con riscaldatori elettrici e potenza utilizzata media inferiore a 75 W a condizioni di funzionamento costanti, incluse quelle dei minibar. Questa esenzione si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 5 marzo 2021.
  • La sottovoce 9 a)-II copre le applicazioni con potenza utilizzata media pari o superiore a 75 W, nonché quelle progettate per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici. Questa esenzione si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 21 luglio 2021.

Ragioni del rinnovo parziale e del mancato rinnovo per alcune applicazioni

La Commissione evidenzia che, per le applicazioni ad alta temperatura o con generatori ad alte temperature, la sostituzione o l’eliminazione del cromo esavalente resta impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per mancanza di sostituti affidabili. Per tali applicazioni l’esenzione è ritenuta coerente anche con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Al contrario, per le applicazioni con generatore a bassa temperatura e potenza inferiore a 75 W, le condizioni di rinnovo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte; per questo motivo la domanda di rinnovo è respinta per tale segmento e l’esenzione termina 12 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva delegata, con la scadenza specifica fissata al 5 marzo 2021.

Obblighi di recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1° aprile 2021. Inoltre, gli Stati membri devono assicurare che il diritto interno contenga un riferimento alla direttiva in sede di pubblicazione ufficiale e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Per i professionisti, l’elemento operativo centrale è la verifica delle scadenze dell’esenzione in funzione della categoria di prodotto e della tipologia di generatore/riscaldatore impiegato, ai fini della conformità RoHS nella commercializzazione delle AEE.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone che l’allegato III della direttiva 2011/65/UE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva delegata. La modifica riguarda la voce relativa al cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento, con ridefinizione dell’esenzione in più sottovoci e aggiornamento delle date di scadenza.

Nuova articolazione dell’esenzione per categorie 8, 9 e 11

La voce 9 dell’allegato III è sostituita: l’esenzione per il cromo esavalente fino allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade il 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; il 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; il 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.

Sottovoce 9 a)-I: applicazioni a bassa potenza

È introdotta la sottovoce 9 a)-I per il cromo esavalente fino allo 0,75% in peso usato come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento, compresi i minibar, progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici, con potenza utilizzata media inferiore a 75 W a condizioni di funzionamento costanti. L’esenzione si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 5 marzo 2021.

Sottovoce 9 a)-II: applicazioni ad alta potenza o con riscaldatori non elettrici

È introdotta la sottovoce 9 a)-II per il cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento fino allo 0,75% in peso nella soluzione refrigerante, per apparecchi progettati per funzionare in tutto o in parte con riscaldatori elettrici con potenza utilizzata media pari o superiore a 75 W a condizioni di funzionamento costanti, e per quelli progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici. L’esenzione si applica alle categorie da 1 a 7 e 10 e scade il 21 luglio 2021.

Motivazione del rinnovo e del rigetto parziale

La Commissione richiama il fatto che il cromo esavalente è una sostanza soggetta a restrizioni ai sensi dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE, ma che la restrizione non si applica alle applicazioni oggetto di esenzione dell’allegato III. La domanda di rinnovo, presentata il 20 gennaio 2015, è stata considerata valida ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5; la valutazione ha portato a ritenere che, per le applicazioni ad alta temperatura, la sostituzione resti impraticabile, mentre per quelle a bassa temperatura le condizioni per il rinnovo non siano più soddisfatte.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 marzo 2021 e applicarle a decorrere dal 1° aprile 2021. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono i destinatari.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimicheapparecchiature elettriche ed elettronichemercato internosalute

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