Direttiva 2020/362
Direttiva delegata (UE) 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019 recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l’esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2020/362 modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE per riformulare l’esenzione relativa al cromo esavalente impiegato come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento dei camper. La revisione mira a rendere la formulazione coerente con altre discipline UE sulle sostanze pericolose e a introdurre una suddivisione dell’esenzione in tre sottovoci, con scadenze differenziate per due di esse. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 5 aprile 2020.
Modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE sull’esenzione dal divieto di cromo esavalente nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento dei camper.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto tenuti a recepire la modifica della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso. L’intervento riguarda in particolare l’esenzione dal divieto di uso del cromo esavalente nei materiali e componenti dei veicoli, limitatamente ai sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper, nonché ai veicoli omologati e ai pezzi di ricambio per tali veicoli. L’allegato distingue tre sottocasi in base alla configurazione del frigorifero e alla data di omologazione del veicolo; per una delle sottovoci non è prevista scadenza espressa, mentre per due è fissata una data di scadenza.
Esenzione per il cromo esavalente nei frigoriferi ad assorbimento dei camper
La direttiva delegata (UE) 2020/362 interviene sulla disciplina dei veicoli fuori uso contenuta nella direttiva 2000/53/CE. Il suo scopo è riformulare l’esenzione relativa al cromo esavalente usato come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento installati nei camper, alla luce del progresso tecnico e scientifico e per un allineamento lessicale con altre norme UE sulle sostanze pericolose.
Finalità e ragioni dell’intervento
Dai considerando emerge che il divieto generale previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1º luglio 2003. L’allegato II individua però le esenzioni da tale divieto. La Commissione rileva che l’esenzione 14 va aggiornata per coerenza con formulazioni già utilizzate nella direttiva 2011/65/UE e nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Inoltre, la valutazione tecnica ha evidenziato che, pur esistendo possibili alternative, esse non sono ancora utilizzabili nei prodotti; si prevede tuttavia che in futuro possano diventare disponibili alternative adeguate, ragione per cui l’esenzione viene suddivisa in tre sottovoci e due di esse sono limitate nel tempo.
Ambito di applicazione
La direttiva non introduce una disciplina generale nuova, ma modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE. Il suo ambito materiale riguarda quindi l’uso di cromo esavalente nei materiali e componenti dei veicoli, con riferimento specifico ai frigoriferi ad assorbimento dei camper e ai relativi sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio.
L’esenzione riguarda:
- frigoriferi progettati per funzionare completamente o in parte con riscaldatore elettrico, con potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti;
- frigoriferi progettati per funzionare completamente o in parte con riscaldatore elettrico, con potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti;
- frigoriferi progettati per funzionare completamente con riscaldatore non elettrico.
L’allegato collega l’esenzione anche ai veicoli omologati prima di determinate date e ai pezzi di ricambio per tali veicoli.
Contenuto della nuova voce 14 dell’allegato II
La voce 14 dell’allegato II è sostituita integralmente. La nuova formulazione consente il cromo esavalente come anticorrosivo fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento dei camper.
La struttura dell’esenzione è articolata in tre casi:
- per la sottovoce i), l’esenzione si applica ai veicoli omologati prima del 1º gennaio 2020 e ai pezzi di ricambio per tali veicoli;
- per la sottovoce ii), l’esenzione si applica ai veicoli omologati prima del 1º gennaio 2026 e ai pezzi di ricambio per tali veicoli;
- per la sottovoce iii), l’allegato riporta un rinvio con indicazione "X", senza una scadenza espressa nel testo fornito.
Obblighi degli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 contiene il classico obbligo di recepimento proprio delle direttive. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 5 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione.
Il testo nazionale di recepimento deve contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredato al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri, segno del margine di discrezionalità tipico delle direttive quanto alla forma e ai mezzi di attuazione. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore automotive o camperistico, il dato rilevante è che l’esenzione è circoscritta e temporalmente limitata per alcune ipotesi. Occorre verificare:
- la data di omologazione del veicolo;
- la tipologia del sistema di raffreddamento e del riscaldatore;
- l’eventuale applicabilità ai pezzi di ricambio;
- la compatibilità dei prodotti con il limite dello 0,75 % in peso della soluzione refrigerante.
La direttiva non disciplina sanzioni né procedure ulteriori oltre al recepimento nazionale e alla comunicazione alla Commissione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE secondo il testo contenuto nell’allegato della direttiva delegata. La voce 14 viene sostituita integralmente per disciplinare l’esenzione del cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper.
Contenuto della nuova esenzione 14
La nuova voce 14 consente l’uso di cromo esavalente come anticorrosivo fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento, distinguendo tre casi: (i) frigoriferi progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; (ii) frigoriferi progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; (iii) frigoriferi progettati per funzionare completamente con riscaldatore non elettrico. Per i casi i) e ii) l’esenzione si applica ai veicoli omologati prima del 1º gennaio 2020 e ai pezzi di ricambio per tali veicoli; per il caso ii) il testo reca una scadenza fino ai veicoli omologati prima del 1º gennaio 2026 e ai relativi pezzi di ricambio; per il caso iii) è indicato "X" nella tabella allegata.
Obblighi di recepimento e comunicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 5 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri determinano le modalità del riferimento. È inoltre richiesto di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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