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Direttiva 2020/366

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/366 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020L0366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata aggiorna l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare una specifica esenzione relativa al piombo impiegato come stabilizzatore termico del PVC in determinati sensori per dispositivi medico-diagnostici in vitro. Il rinnovo è concesso per un periodo breve di 2 anni, dal 5 marzo 2020 al 31 marzo 2022, in ragione della necessità di completare la valutazione di alternative e di allineare la disciplina al regolamento REACH. Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 31 marzo 2021 e applicarle dal 1° aprile 2021.

Rinnovo e aggiornamento dell’esenzione RoHS per l’uso di piombo come stabilizzatore termico del PVC in specifici sensori impiegati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE, in particolare alla categoria 8 relativa ai dispositivi medici. Incide specificamente sui sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici, limitatamente all’esenzione dall’obbligo di non contenere piombo. Gli Stati membri devono recepire le modifiche nel proprio ordinamento entro il termine indicato e applicarle ai soggetti e prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE.

Rinnovo dell’esenzione per il piombo nei sensori in PVC per dispositivi medico-diagnostici in vitro

La direttiva delegata (UE) 2020/366 modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiornare al progresso scientifico e tecnico una specifica esenzione relativa al piombo. L’intervento riguarda l’uso del piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato in determinati sensori destinati a dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Contesto normativo e finalità

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, tra cui il piombo. Tuttavia, alcune applicazioni specifiche per dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo possono beneficiare di esenzioni inserite nell’allegato IV. La presente direttiva rinnova una di tali esenzioni, tenendo conto della necessità di conciliare tutela ambientale, sicurezza sanitaria e disponibilità di soluzioni tecniche affidabili.

Ambito di applicazione

La misura riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE, con riferimento particolare alla categoria 8. L’esenzione è circoscritta ai sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici. Non si tratta di una deroga generale all’uso del piombo, ma di una eccezione limitata a una specifica applicazione tecnica.

Ragioni del rinnovo

Dai considerando risulta che il piombo nella scheda sensori in PVC migliora le prestazioni dei sensori ed è necessario per ottenere un livello ottimale di affidabilità analitica, in coerenza con i requisiti della direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro. La Commissione ha anche rilevato che, sebbene esistano tecnologie senza piombo per alcuni analizzatori, occorre ulteriore tempo per verificare l’affidabilità dei prodotti sostitutivi nell’applicazione specifica. È stata inoltre valorizzata la circostanza che la mancata proroga comporterebbe la sostituzione dell’intero dispositivo, con anticipazione di circa 112 000 kg di rifiuti di AEE, oltre a significative conseguenze socioeconomiche per i servizi sanitari.

Coordinamento con il regolamento REACH

La Commissione afferma che l’esenzione non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute garantita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Poiché è in corso la procedura di restrizione del piombo nel PVC prevista da tale regolamento, la durata dell’esenzione è limitata a 2 anni, così da assicurare il successivo allineamento alla disciplina REACH una volta conclusa la procedura pertinente.

Contenuto della modifica all’allegato IV

L’allegato della direttiva sostituisce la voce 41 dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE con la seguente formulazione: piombo come stabilizzatore termico del PVC impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici. L’esenzione scade il 31 marzo 2022.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° aprile 2021. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che sono tenuti a recepire la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE nei termini previsti.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone che l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva delegata, sostituendo la voce 41 relativa al piombo nei sensori in PVC impiegati in determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Rinnovo dell’esenzione e nuova scadenza

L’allegato rinnova l’esenzione per l’uso di piombo come stabilizzatore termico del PVC nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici usati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l’analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici. La nuova scadenza è fissata al 31 marzo 2022, con durata di 2 anni a decorrere dal 5 marzo 2020.

Termine di trasposizione e applicazione nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° aprile 2021. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

Obbligo di comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure adottate e comunicare il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichedispositivi medicisalute

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