Direttiva 2020/365
Direttiva Delegata (UE) 2020/365 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo nelle leghe saldanti e nelle finiture delle terminazioni utilizzate in alcuni motori a combustione di attrezzi manuali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2020/365 aggiorna l’allegato III della direttiva RoHS 2011/65/UE per prorogare l’esenzione relativa all’uso di piombo in specifiche applicazioni nei motori a combustione di attrezzi manuali. La Commissione giustifica il rinnovo con l’assenza, allo stato attuale, di alternative senza piombo sufficientemente affidabili sotto il profilo tecnico e scientifico. La modifica introduce anche date di scadenza differenziate per categorie di apparecchiature, ai fini della chiarezza giuridica.
Modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) prorogando e precisando l’esenzione per l’uso di piombo in specifiche saldature e finiture di terminazioni impiegate nei sistemi di controllo motore di alcuni motori a combustione di attrezzi manuali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto destinatari della direttiva e, in via sostanziale, agli operatori che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE. L’esenzione riguarda la sostanza piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3). L’aggiornamento incide sull’allegato III della direttiva 2011/65/UE e distingue i termini di scadenza per categorie di AEE, incluse le categorie 8 e 9 e specifiche sottocategorie mediche e industriali.
Direttiva delegata (UE) 2020/365: proroga dell’esenzione RoHS per il piombo nei motori di attrezzi manuali
La direttiva delegata (UE) 2020/365 della Commissione modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico. L’intervento riguarda un’esenzione specifica dall’obbligo di restrizione del piombo, motivata dall’assenza di alternative tecnicamente affidabili per talune applicazioni nei motori a combustione di attrezzi manuali.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate nell’allegato III. Nei considerando la Commissione ricorda che il piombo è sostanza soggetta a restrizione e che una precedente esenzione era stata concessa con la direttiva delegata 2014/72/UE per specifici componenti elettrici ed elettronici impiegati nei sistemi di accensione e di controllo motore di determinati motori a combustione di attrezzi manuali.
Esenzione oggetto della modifica
La nuova direttiva conferma e aggiorna l’esenzione per il piombo impiegato:
- nelle saldature;
- nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici;
- nelle finiture delle schede a circuito stampato;
- quando tali componenti sono utilizzati in moduli di accensione o in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore;
- e tali sistemi devono, per motivi tecnici, essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali (classi SH:1, SH:2, SH:3 della direttiva 97/68/CE).
Ragioni tecniche del rinnovo
La Commissione afferma che la domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE e che la relativa valutazione ha incluso consultazioni con i portatori di interessi, in conformità all’articolo 5, paragrafo 7. Dalla valutazione emerge che:
- il piombo è utilizzato come comune elemento legante nel materiale di saldatura per controllare il punto di fusione;
- sono stati testati con successo materiali alternativi, ma occorre più tempo per confermarne l’affidabilità;
- allo stato attuale non esistono soluzioni alternative senza piombo sufficientemente affidabili per le applicazioni interessate.
Per tali ragioni la sostituzione o eliminazione del piombo è ritenuta impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico. La Commissione afferma inoltre che il rinnovo è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute offerta da tale atto.
Durata dell’esenzione e differenziazione per categorie
L’allegato sostituisce la voce 41 dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE e chiarisce le scadenze dell’esenzione. La disciplina distingue tra categorie di apparecchiature:
- 31 marzo 2022 per le categorie da 1 a 7, 10 e 11;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9.
Nei considerando la Commissione richiama l’esigenza di chiarezza giuridica e precisa che, per le categorie 8 e 9, le date di scadenza devono essere indicate espressamente nell’allegato III.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 contiene gli obblighi di trasposizione:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- devono applicarle a decorrere dal 1o aprile 2021;
- devono informare immediatamente la Commissione;
- i testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale;
- gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È rivolta agli Stati membri, i quali conservano un margine di discrezionalità quanto alla forma e ai mezzi di attuazione, fermo restando l’obbligo di raggiungere il risultato prescritto, ossia l’aggiornamento dell’esenzione RoHS alle condizioni e per i periodi indicati.
Disposizioni principali
Modifica dell’esenzione nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. La voce 41 dell’allegato III è sostituita per confermare l’esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni, nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato impiegate nei moduli di accensione e in altri sistemi di controllo motore montati su o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali.
Ragioni del rinnovo dell’esenzione
I considerando indicano che il piombo è una sostanza soggetta a restrizione ai sensi dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE, ma che per le applicazioni interessate non esistono attualmente alternative senza piombo in grado di garantire un livello sufficiente di affidabilità. La Commissione conclude quindi che la sostituzione o eliminazione del piombo è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico e rinnova l’esenzione.
Durata dell’esenzione e scadenze per categoria
Nell’allegato sono fissate scadenze differenziate: 31 marzo 2022 per le categorie da 1 a 7, 10 e 11; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1o aprile 2021. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione, inserire un riferimento alla direttiva nei testi nazionali o accompagnarli con tale riferimento e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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