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Direttiva 2020/364

Direttiva delegata (UE) 2020/364 della Commissione del 17 dicembre 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020L0364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2020/364 modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiornare al progresso scientifico e tecnico l’elenco delle esenzioni dall’obbligo di restrizione delle sostanze pericolose. In particolare, introduce nell’allegato IV una nuova esenzione per l’uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni. L’esenzione è giustificata dalla mancanza di alternative tecnicamente e scientificamente praticabili e ha durata limitata fino al 31 marzo 2027.

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione limitata all’uso di cadmio in determinati tubi da ripresa resistenti alle radiazioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri in quanto destinatari della direttiva e, sul piano materiale, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE, in particolare alla categoria 9. L’intervento riguarda una specifica esenzione per i tubi da ripresa resistenti alle radiazioni progettati per telecamere con risoluzione al centro superiore a 450 linee TV, utilizzate in ambienti con esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a 100 Gy/ora e dose totale superiore a 100 kGy. L’esenzione è inserita nell’allegato IV e si applica fino al 31 marzo 2027. Il testo è rilevante ai fini del SEE.

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per l’esenzione del cadmio in tubi da ripresa resistenti alle radiazioni

La direttiva delegata (UE) 2020/364 interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che disciplina la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’atto aggiorna l’allegato IV al progresso scientifico e tecnico, introducendo una nuova esenzione limitata per un uso specifico del cadmio, in ragione dell’assenza di alternative tecnicamente praticabili.

Finalità e base giustificativa

La Commissione richiama il fatto che la direttiva 2011/65/UE vieta, in via generale, l’immissione sul mercato di AEE contenenti le sostanze elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate previste nell’allegato IV, in particolare per dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo. Il cadmio è una sostanza soggetta a restrizione, ma nei tubi da ripresa resistenti alle radiazioni esso risulta necessario per ottenere una combinazione adeguata di resistenza alle radiazioni e prestazione ottica. La valutazione della domanda di esenzione ha incluso consultazioni dei portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

Ambito dell’esenzione introdotta

L’allegato alla direttiva inserisce nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE la nuova voce 44 relativa al "cadmio nei tubi da ripresa resistenti alle radiazioni". L’esenzione riguarda tubi da ripresa progettati per telecamere con risoluzione al centro superiore a 450 linee TV, utilizzate in ambienti con esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a 100 Gy/ora e dose totale superiore a 100 kGy. Secondo il testo, l’esenzione si applica alla categoria 9 delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Durata dell’esenzione

La Commissione stabilisce che l’esenzione è concessa per 7 anni a decorrere dal 5 marzo 2020, in coerenza con l’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Il testo dell’allegato precisa, in modo puntuale, che l’esenzione scade il 31 marzo 2027.

Recepimento e applicazione negli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 agosto 2020. Tali disposizioni devono applicarsi dal 1° settembre 2020. È previsto l’obbligo di informare immediatamente la Commissione e di trasmettere il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Le misure nazionali devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Il testo è indicato come rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata, con inserimento di una nuova voce di esenzione.

Presupposti e motivazione dell’esenzione

Nei considerando si afferma che il cadmio è sostanza soggetta a restrizione ai sensi dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE, ma che nei tubi da ripresa resistenti alle radiazioni è necessario per garantire tolleranza alle radiazioni e prestazioni ottiche adeguate. La Commissione rileva che non esistono alternative prive di cadmio idonee e che la sostituzione resta impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico.

Nuova voce 44 dell’allegato IV

È aggiunta la voce 44: "Cadmio nei tubi da ripresa resistenti alle radiazioni progettati per telecamere con risoluzione al centro superiore a 450 linee TV, utilizzate in ambienti con esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a 100 Gy/ora e a una dose totale superiore a 100 kGy". L’esenzione si applica alla categoria 9 e scade il 31 marzo 2027.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 agosto 2020 e di applicarle dal 1° settembre 2020. È richiesto inoltre che le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Obblighi di comunicazione e destinatari

Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione dell’adozione delle misure di recepimento e trasmettere il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materierifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronichesostanze pericoloseprodotti elettronicisalute e ambiente

Testo integrale

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