Corte di giustizia, Sentenza C-603/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 maggio 2026. — Stellantis Portugal SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 2, punto 1 – Assoggettamento all’IVA – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Criteri – Relazioni infragruppo – Adeguamenti dei prezzi di trasferimento di autoveicoli tra produttori e distributori – Presa in considerazione dei costi di riparazione di tali veicoli sostenuti dai distributori dopo la vendita – Esistenza di un nesso diretto tra la prestazione di servizi e il corrispettivo effettivamente ricevuto – Esistenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni. — Causa C-603/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato un caso di adeguamenti di transfer pricing tra società di uno stesso gruppo automobilistico, nei quali i costi di riparazione dei veicoli sostenuti dal distributore concorrevano al calcolo delle note di credito o di debito. Ha escluso che, sulla base dei soli elementi forniti, tali adeguamenti costituiscano il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile IVA. Resta necessario un rapporto giuridico con prestazioni reciproche e un nesso diretto tra servizio e corrispettivo; in difetto, il meccanismo può incidere eventualmente solo sulla base imponibile della cessione originaria.
IVA e prezzi di trasferimento infragruppo: un adeguamento del prezzo dei veicoli basato anche sui costi di riparazione sostenuti dal distributore non costituisce, di per sé, il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile.
La questione giuridica
Se l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di prestazione di servizi a titolo oneroso un adeguamento del prezzo di vendita/trasferimento di autoveicoli, previsto da un accordo infragruppo per garantire al distributore un margine di profitto minimo e attuato mediante note di credito o debito, quando tale adeguamento è calcolato anche in funzione dei costi di riparazione sostenuti dal distributore presso terzi; e, in subordine, se tale meccanismo possa essere qualificato come prestazione resa per conto terzi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della medesima direttiva.
Principio di diritto
Un adeguamento infragruppo dei prezzi di trasferimento di autoveicoli, finalizzato a garantire al distributore un margine di profitto predeterminato e calcolato anche sui costi di riparazione sostenuti dal distributore, non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai fini dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva IVA, salvo che esista tra le società un rapporto giuridico autonomo e reciproco in cui il distributore sia obbligato a fornire servizi al venditore e l’adeguamento rappresenti il pagamento diretto di tali servizi; in mancanza di un nesso diretto, l’operazione non è imponibile come servizio e, se del caso, può rilevare solo come possibile rettifica del prezzo di cessione ai fini della base imponibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA), articolo 2, punto 1
- Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA), articolo 6, paragrafo 1
- Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA), articolo 6, paragrafo 4
- Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA), articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a)
- Direttiva 2006/112/CE
Adeguamento dei prezzi di trasferimento infragruppo e IVA
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in una controversia tra Stellantis Portugal, S.A. e l’autorità fiscale portoghese. La questione concerne la qualificazione, ai fini IVA, di adeguamenti dei prezzi di trasferimento tra produttore e distributore di autoveicoli, calcolati anche tenendo conto dei costi di riparazione sostenuti dal distributore.
Fatti e procedimento principale
La GMP, poi divenuta Opel Portugal e quindi Stellantis Portugal, faceva parte del gruppo General Motors e operava in Portogallo come NSC/NSO. Essa acquistava veicoli da OEM stabiliti nell’Unione e li rivendeva a concessionari indipendenti. Quando i veicoli presentavano difetti di fabbricazione, anomalie coperte da garanzia o esigenze connesse all’assistenza stradale, i concessionari eseguivano le riparazioni e fatturavano i costi alla GMP.
Secondo un accordo del 2004 sul transfer pricing, i prezzi di trasferimento tra OEM e GMP venivano periodicamente adeguati per assicurare alla GMP un margine di profitto predeterminato. Gli adeguamenti erano formalizzati mediante note di credito o debito e tenevano conto, oltre che dei costi di riparazione, anche di altri costi di distribuzione e gestione della GMP.
L’autorità fiscale ha ritenuto che tali adeguamenti remunerassero in realtà servizi di riparazione resi dalla GMP agli OEM, assoggettandoli a IVA. La società ha impugnato tale ricostruzione fino al giudizio dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo.
Quadro normativo rilevante
La Corte ha applicato la sesta direttiva 77/388/CEE, poiché i fatti erano anteriori all’entrata in vigore della direttiva 2006/112/CE.
Le disposizioni rilevanti erano:
- articolo 2, punto 1, sulla soggezione a IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso;
- articolo 6, paragrafo 1, che definisce le prestazioni di servizi come operazioni diverse dalle cessioni di beni;
- articolo 6, paragrafo 4, relativo alle ipotesi in cui un soggetto passivo agisce in nome proprio ma per conto di altri;
- articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), sulla base imponibile costituita dal corrispettivo effettivamente versato o da versare.
Ricevibilità del rinvio
La Commissione aveva sollevato dubbi sulla completezza della decisione di rinvio, in particolare circa la precisa composizione degli importi oggetto di addebito o accredito. La Corte ha tuttavia ritenuto la domanda ricevibile, rilevando che il giudice nazionale aveva descritto sufficientemente il contesto fattuale e l’oggetto della controversia per consentire una risposta utile e per permettere alle parti interessate di presentare osservazioni.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ribadito il proprio consolidato criterio secondo cui una prestazione è imponibile come effettuata "a titolo oneroso" solo se esiste un nesso diretto tra il servizio e il corrispettivo effettivamente ricevuto, in un rapporto giuridico caratterizzato dallo scambio di prestazioni reciproche.
Nel caso concreto, dalla decisione di rinvio emergeva che:
- l’unico rapporto giuridico esplicitamente indicato era l’accordo del 2004 sui prezzi di trasferimento;
- tale accordo disciplinava la fissazione e l’adeguamento dei prezzi dei veicoli venduti dagli OEM alla GMP, al fine di garantire a quest’ultima un margine predeterminato;
- nessuna clausola indicava un obbligo della GMP di fornire ai produttori servizi di riparazione dietro corrispettivo.
La Corte ha quindi osservato che il fascicolo non dimostrava l’esistenza di un rapporto giuridico in cui la GMP prestasse servizi di riparazione agli OEM e questi ultimi pagassero un corrispettivo per tali servizi. Inoltre, i costi di riparazione rappresentavano solo uno dei parametri del meccanismo di adeguamento, insieme ai costi di gestione della GMP; perciò il nesso tra eventuali servizi di riparazione e gli importi risultanti dagli adeguamenti appariva, al più, indiretto.
La Corte ha anche escluso che, sulla base degli elementi forniti, potesse applicarsi l’articolo 6, paragrafo 4, della sesta direttiva, poiché non risultava che la GMP avesse agito per conto degli OEM nella prestazione di servizi resa dai concessionari.
Infine, la Corte ha precisato che, se il giudice nazionale dovesse invece qualificare gli adeguamenti come rettifiche a posteriori del prezzo di acquisto dei veicoli, spetterebbe alle autorità nazionali valutare l’eventuale incidenza di tale rettifica sulla base imponibile della cessione originaria ai sensi dell’articolo 11 della direttiva.
Decisione e principio affermato
La Corte ha risposto che l’adeguamento dei prezzi di trasferimento descritto non costituisce, di regola, il corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso ai fini dell’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva IVA. Solo l’esistenza di un rapporto giuridico autonomo e reciproco, con obbligo del distributore di fornire servizi al venditore e pagamento diretto di tali servizi tramite l’adeguamento, potrebbe rendere imponibile l’operazione come prestazione di servizi.
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