Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-483/24

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 maggio 2026. — Procedimento penale a carico di Aldi SA. — Rinvio pregiudiziale – Salute – Legislazione alimentare – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Principi e requisiti generali – Regolamento (CE) n. 852/2004 – Igiene dei prodotti alimentari – Articolo 4, paragrafo 2 – Obblighi generali e specifici incombenti a tutti gli operatori del settore alimentare – Portata – Allegato II – Requisiti generali in materia di igiene applicabili a tali operatori – Articolo 5 – Principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (principi del sistema HACCP) – Portata – Ripetuta constatazione, da parte dell’autorità competente, di tracce e di deiezioni di animali infestanti in negozi e depositi di un’impresa alimentare – Reato previsto dal diritto nazionale in esecuzione dell’articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 178/2002. — Causa C-483/24

Giurisprudenza europea62024CJ0483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, su rinvio pregiudiziale della Cour de cassation belga, ha chiarito la portata degli obblighi igienici imposti agli operatori del settore alimentare dal regolamento n. 852/2004. Ha distinto tra obblighi che possono essere desunti dalla mera presenza di tracce o deiezioni di infestanti e l'obbligo relativo alle caratteristiche strutturali dei locali, per il quale è necessaria una prova più specifica. La sentenza ribadisce che la responsabilità primaria per la sicurezza alimentare incombe all'operatore e che l'approccio HACCP non attenua tali obblighi di risultato in concreto.

Igiene alimentare: portata degli obblighi del regolamento n. 852/2004 in caso di tracce e deiezioni di animali infestanti in negozi e magazzini di un'impresa alimentare

La questione giuridica

Se gli obblighi imposti agli operatori del settore alimentare dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, letti alla luce dell'articolo 5 dello stesso regolamento, configurino un obbligo di risultato oppure un obbligo di mezzi; in particolare, se la mera constatazione di tracce o deiezioni di animali infestanti in negozi e magazzini basti a dimostrare la violazione, e in quali casi occorra invece provare l'inadeguatezza delle caratteristiche strutturali o delle procedure adottate.

Principio di diritto

Nel sistema del regolamento n. 852/2004, la presenza accertata dall'autorità competente di tracce e deiezioni di animali infestanti nei negozi o magazzini di un'impresa alimentare consente, di regola, di ritenere integrata una violazione degli obblighi di igiene relativi alla pulizia di attrezzature, alla corretta conservazione degli alimenti e alla protezione degli alimenti da qualsiasi contaminazione; la constatazione ripetuta di tali tracce è inoltre sufficiente a provare che l'operatore non ha predisposto procedure adeguate per controllare gli infestanti. Solo per il requisito relativo alle caratteristiche delle strutture destinate agli alimenti occorre dimostrare che esse non consentano una corretta prassi di igiene alimentare. L'operatore resta responsabile e l'articolo 5 HACCP non lo esonera dagli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'allegato II.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 3, punti 2, 3, 9 e 14, regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 14, regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 17, regolamento (CE) n. 178/2002
  • Regolamento (CE) n. 852/2004
  • Articolo 1, paragrafi 1, lettere a) e d), regolamento (CE) n. 852/2004
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), d) e f), regolamento (CE) n. 852/2004
  • Articolo 3, regolamento (CE) n. 852/2004
  • Articolo 4, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 852/2004
  • Articolo 5, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 852/2004
  • Allegato II, capitolo I, punto 2, lettera c), regolamento (CE) n. 852/2004
  • Allegato II, capitolo V, punto 1, lettera a), regolamento (CE) n. 852/2004
  • Allegato II, capitolo IX, punti 2, 3 e 4, regolamento (CE) n. 852/2004

Igiene alimentare e infestanti nei locali di un'impresa alimentare

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation (Belgio) nell'ambito di un procedimento penale a carico di Aldi SA, accusata di violazioni del regolamento (CE) n. 852/2004 in seguito a ripetute constatazioni di tracce e deiezioni di roditori in negozi e depositi. La Corte è chiamata a precisare se gli obblighi igienici applicabili agli operatori del settore alimentare configurino un obbligo di risultato o di mezzi.

Fatti e procedimento principale

A seguito di numerosi controlli effettuati in sei negozi e in un deposito della società Aldi, l'autorità competente aveva redatto verbali che attestavano, in più occasioni:

  • la presenza di deiezioni di roditori;
  • articoli rosicchiati e sporchi offerti in vendita;
  • sporcizia e rischi di contaminazione;
  • l'assenza di un sistema di controllo in entrata dei prodotti consegnati.

Il ministero pubblico aveva promosso azione penale per violazione, da parte dell'operatore del settore alimentare, degli obblighi derivanti dall'articolo 4 del regolamento n. 852/2004 e da specifiche disposizioni dell'allegato II. I giudici di merito avevano assolto Aldi, ritenendo che il regolamento imponesse un obbligo di mezzi e non un obbligo di risultato nella lotta contro gli infestanti.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se:

  • l'articolo 4, paragrafo 2, e l'allegato II del regolamento n. 852/2004 impongano agli operatori all'ingrosso e al dettaglio un obbligo di risultato, così che la sola constatazione di tracce o deiezioni di animali infestanti basti a provare la violazione;
  • oppure se sia sufficiente un obbligo di mezzi, richiedendo all'autorità di dimostrare che l'operatore non abbia fatto tutto il possibile per prevenire la presenza degli infestanti.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il collegamento stretto tra il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 852/2004.

In particolare, sottolinea:

  • l'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dei consumatori;
  • la responsabilità primaria dell'operatore del settore alimentare per la sicurezza degli alimenti;
  • la nozione ampia di contaminazione e di pericolo;
  • l'obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002.

Per il regolamento n. 852/2004, sono centrali:

  • l'articolo 4, paragrafo 2, che impone il rispetto dei requisiti generali di igiene dell'allegato II;
  • l'articolo 5, che prescrive procedure permanenti basate sui principi HACCP;
  • l'allegato II, capitolo I, punto 2, lettera c), sugli edifici e sulla lotta contro gli animali infestanti;
  • il capitolo V, punto 1, lettera a), sulla pulizia e disinfezione di materiali e attrezzature;
  • il capitolo IX, punti 2, 3 e 4, sulla conservazione degli alimenti, sulla protezione da contaminazione e sulle procedure per controllare gli infestanti.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda, anzitutto, che l'obiettivo fondamentale del regolamento n. 852/2004 è assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di sicurezza alimentare. In tale prospettiva, la responsabilità principale ricade sull'operatore del settore alimentare, che deve garantire il rispetto dei requisiti igienici in tutte le fasi sotto il suo controllo.

1. Capitolo I, punto 2, lettera c): caratteristiche delle strutture

Quanto ai requisiti strutturali dei locali, la disposizione impone che schema, progettazione, costruzione, ubicazione e dimensioni consentano una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la contaminazione e la lotta contro gli infestanti. La Corte precisa che la mera presenza di tracce o deiezioni di infestanti non basta, di per sé, a dimostrare la violazione di questo requisito: occorre provare che le caratteristiche delle strutture non consentano una corretta prassi di igiene alimentare.

2. Capitolo V, punto 1, lettera a): pulizia e disinfezione di attrezzature

Per il materiale, le apparecchiature e le attrezzature a contatto con gli alimenti, la Corte afferma che la pulizia e l'eventuale disinfezione devono avvenire con frequenza sufficiente ad evitare ogni rischio di contaminazione. Se l'autorità competente constata tracce o deiezioni di infestanti su tali attrezzature o al loro interno, non può ritenersi rispettato l'obbligo igienico.

3. Capitolo IX, punti 2 e 3: conservazione e protezione degli alimenti

Le materie prime, gli ingredienti e gli alimenti devono essere immagazzinati e protetti in modo da evitare deterioramento e contaminazione. La Corte ritiene che la presenza di alimenti o prodotti rosicchiati e sporchi, insieme a tracce di infestanti, nei locali di magazzino o nei punti vendita, dimostri il mancato rispetto di tali obblighi.

4. Capitolo IX, punto 4: procedure per controllare gli infestanti

L'obbligo di predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti è interpretato in senso rigoroso: la constatazione della presenza di infestanti nei negozi o nei depositi costituisce un indizio importante di inadempimento, e la constatazione ripetuta è sufficiente a dimostrare che l'operatore non ha adottato procedure adeguate.

5. Rapporto con l'articolo 5 e con l'approccio HACCP

La Corte chiarisce che l'articolo 5 del regolamento n. 852/2004, relativo ai principi HACCP, non esonera l'operatore dalla responsabilità derivante dalla violazione dei requisiti dell'allegato II. L'HACCP e la flessibilità richiamata dalla Commissione hanno funzione complementare e non possono compromettere gli obiettivi di igiene alimentare.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • per il capitolo V, punto 1, lettera a), e il capitolo IX, punti 2 e 3, la constatazione di tracce e deiezioni di infestanti in negozi e magazzini è sufficiente a dimostrare la violazione, senza necessità di provare che l'operatore non abbia adottato tutti i mezzi possibili;
  • per il capitolo IX, punto 4, la constatazione ripetuta di tali tracce è sufficiente a provare la mancata adozione di procedure adeguate di controllo;
  • per il capitolo I, punto 2, lettera c), è invece necessario dimostrare che le caratteristiche delle strutture non consentano una corretta prassi di igiene alimentare.

Principi affermati

La sentenza conferma che, nel diritto UE alimentare, la responsabilità primaria dell'operatore è particolarmente intensa e che la mera presenza reiterata di infestanti può bastare a fondare l'inadempimento di specifici obblighi igienici. Resta però distinta la prova richiesta per i requisiti strutturali dei locali, che non si presume automaticamente dalla sola presenza di infestanti.

Come è indicizzato

Materieigiene alimentaresicurezza alimentareresponsabilità degli operatori alimentaricontrolli ufficiali e sanzionidiritto penale alimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.