Corte di giustizia, Sentenza C-488/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 maggio 2026. — D.V. contro MB «Kigas». — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) – Obbligo d’informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali – Obbligo, per il professionista, di informare il consumatore delle caratteristiche principali del servizio – Dazi doganali – Obbligo, per il professionista, di informare il consumatore del prezzo totale del servizio – Spese aggiuntive – Contenuto delle informazioni da fornire al consumatore – Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) – Articoli 6 e 11. — Causa C-488/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce la portata degli obblighi informativi del professionista in un contratto di trasporto internazionale di merci concluso con un consumatore. In presenza di merci provenienti da un paese terzo e destinate all'Unione, il vettore deve avvertire che possono essere necessarie formalità doganali e che possono gravare dazi doganali. La direttiva 2011/83/UE non impone però di specificare in dettaglio documenti, aliquote o importi dei dazi.
Obblighi informativi del vettore verso il consumatore in un contratto di trasporto internazionale: portata dell'informazione su formalità doganali e dazi doganali ex direttiva 2011/83/UE
La questione giuridica
Se, in un contratto di trasporto internazionale di merci su strada concluso tra un professionista e un consumatore e non qualificato come contratto a distanza o fuori dei locali commerciali, l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2011/83/UE imponga al vettore di informare il consumatore: 1) che l'importazione può richiedere formalità doganali e comportare dazi; 2) se, in caso affermativo, debba indicare in modo dettagliato i documenti da presentare in dogana e gli importi/aliquote dei dazi.
Principio di diritto
Nell'ambito di un contratto di trasporto internazionale di merci su strada da un paese terzo a uno Stato membro, il vettore-professionista deve informare il consumatore, prima della conclusione del contratto, che l'importazione può richiedere formalità doganali e che possono essere addebitati dazi doganali, poiché tali elementi costituiscono caratteristiche principali del servizio e spese aggiuntive ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2011/83/UE; tuttavia non è tenuto a fornire un elenco dettagliato dei documenti doganali né a indicare tassi e importi dei dazi, salvo che svolga anche un servizio di intermediazione doganale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/83/UE
- Direttiva (UE) 2019/2161
- Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), direttiva 2011/83/UE
- Articolo 1 direttiva 2011/83/UE
- Articolo 2, punti 1, 6 e 7, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2011/83/UE
- Articolo 169 TFUE
- Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)
- Articolo 1 CMR
- Articolo 4 CMR
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), CMR
- Articolo 11, paragrafi 1 e 2, CMR
Obblighi informativi nel trasporto internazionale di merci e dazi doganali
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) in una controversia tra un consumatore, D.V., e una società di trasporti, MB «Kigas», relativa al pagamento di una fattura comprendente anche i dazi doganali pagati dal vettore. La Corte è chiamata a chiarire la portata dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2011/83/UE nei contratti di trasporto internazionale di merci su strada conclusi con un consumatore.
Fatti e procedimento principale
D.V. aveva affidato telefonicamente alla Kigas il trasporto dalla Norvegia alla Lituania di vari beni di sua proprietà, per un prezzo concordato di EUR 450. Al momento del controllo alla frontiera, le autorità svedesi hanno ritenuto che i beni dovessero essere dichiarati in dogana all'ingresso nel territorio dell'Unione e sono stati applicati dazi doganali, poi pagati dalla Kigas. La società ha quindi emesso fattura al consumatore, includendo il prezzo del trasporto e l'importo dei dazi.
I giudici lituani di merito hanno ritenuto applicabile la CMR e hanno condannato il consumatore al rimborso dei dazi pagati dal vettore, osservando che il mittente aveva omesso di fornire i documenti e le informazioni necessarie per le formalità doganali. Il consumatore ha proposto ricorso in cassazione, sostenendo che il professionista avrebbe dovuto informarlo preventivamente, ai sensi della direttiva 2011/83, delle esigenze doganali e dei relativi costi.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2011/83/UE, in particolare:
- l'articolo 1, sul suo oggetto;
- l'articolo 2, punti 1, 6 e 7, sulle definizioni di consumatore, professionista e contratto di servizi;
- l'articolo 3, paragrafo 1, sull'ambito di applicazione;
- l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), sugli obblighi di informazione precontrattuale per i contratti diversi da quelli a distanza o fuori dei locali commerciali.
Sul piano internazionale, vengono inoltre richiamati la CMR e, in particolare, l'articolo 1 (ambito applicativo), l'articolo 6, paragrafo 1, lettera i) (indicazione nella lettera di vettura delle spese relative al trasporto, inclusi dazi doganali), e l'articolo 11, paragrafi 1 e 2 (obblighi del mittente di fornire documenti e informazioni per le formalità doganali).
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se, per un trasporto internazionale di merci da un paese terzo verso uno Stato membro:
- il vettore debba informare il consumatore che l'importazione può richiedere formalità doganali e l'addebito di dazi;
- in caso affermativo, se debba anche indicare in modo dettagliato i documenti necessari e gli importi o le aliquote dei dazi doganali applicabili.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva preliminarmente che il contratto in esame rientra sia nella CMR, poiché si tratta di trasporto oneroso di merci su strada tra Norvegia e Lituania, sia nella direttiva 2011/83/UE, essendo stato concluso tra un professionista e un consumatore.
Richiamando l'obiettivo di elevata tutela dei consumatori, la Corte afferma che l'articolo 5 della direttiva 2011/83/UE serve a garantire al consumatore, prima della conclusione del contratto, le informazioni necessarie per decidere se vincolarsi e per eseguire correttamente il contratto. In questo quadro, le "caratteristiche principali" del servizio di trasporto internazionale devono essere valutate in funzione della natura del servizio stesso.
La Corte ritiene che la possibilità che l'importazione richieda formalità doganali è una caratteristica principale di un contratto di trasporto internazionale di merci, perché può ritardare o impedire la consegna e generare costi aggiuntivi. Ne consegue che il vettore-professionista deve avvertire il consumatore che l'importazione delle merci nel territorio dell'Unione può richiedere l'adempimento di formalità doganali.
Tuttavia, la Corte esclude che il professionista sia tenuto a fornire informazioni dettagliate sui documenti da presentare in dogana. Tale onere non può essere imposto quando il vettore svolga il solo servizio di trasporto e non anche un servizio di intermediazione doganale. La Corte valorizza anche l'articolo 11 della CMR, che attribuisce al mittente l'obbligo di fornire i documenti e le informazioni necessari alle formalità doganali e solleva il vettore dall'obbligo di verificarne esattezza o sufficienza.
Quanto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la Corte rileva che i dazi doganali costituiscono spese aggiuntive rispetto al prezzo del trasporto, in quanto derivano non dall'esecuzione del servizio in sé, ma dall'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Poiché l'importo esatto dei dazi può dipendere da elementi non sempre conosciuti in anticipo, il professionista può non essere in grado di calcolare il prezzo totale "comprensivo delle imposte". In tal caso, egli deve quantomeno informare il consumatore che tali dazi possono essere addebitati come spese aggiuntive, senza doverne indicare gli importi o le aliquote.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2011/83/UE impone al professionista di informare il mittente-consumatore che l'importazione delle merci può richiedere formalità doganali e che possono essere addebitati dazi doganali. Il professionista non è invece tenuto né a fornire un elenco dettagliato dei documenti doganali né a indicare i tassi e gli importi dei dazi applicabili.
Rilievi pratici per l'operatore
Per il settore dei trasporti internazionali, la decisione conferma un obbligo informativo minimo ma sostanziale: il vettore che contratta con un consumatore deve segnalare ex ante il possibile impatto delle dogane sul servizio e sui costi finali. Non gli si impone però di trasformarsi in un consulente doganale, salvo che assuma anche tale specifico incarico.
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