Corte di giustizia, Sentenza C-225/25
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 maggio 2026. — KORFIN, s.r.o e SEMPIOLA INVEST LIMITED contro SLOVNAFT, a.s. — Rinvio pregiudiziale – Diritto delle società – Direttiva 2004/25/CE – Offerta pubblica di acquisto – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Diritto di acquisto dai possessori di titoli – Offerta presentata da una persona che detiene il controllo della società emittente – Presentazione dell’offerta a seguito dell’acquisizione di tale controllo – Mancanza di carattere volontario dell’offerta pubblica di acquisto. — Causa C-225/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, investita dalla Corte suprema slovacca, ha chiarito che la nozione di offerta pubblica di acquisto della direttiva 2004/25 presuppone che l'offerta volontaria sia strumentale all'acquisizione del controllo della società emittente. Se l'offerente controlla già la società, l'offerta non rientra in tale nozione e non può fondare, ai sensi della direttiva, il meccanismo di diritto di acquisto previsto dall'articolo 15. Resta però ferma la possibilità per gli Stati membri di prevedere nel diritto nazionale discipline più ampie, purché non ricondotte alla direttiva.
Interpretazione della nozione di "offerta pubblica di acquisto" ai sensi della direttiva 2004/25/CE: un'offerta volontaria può essere presentata da chi già controlla la società emittente?
La questione giuridica
Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/25 debba essere interpretato nel senso che un'offerta pubblica di acquisto volontaria rientra nella nozione di "offerta pubblica di acquisto" solo quando è finalizzata all'acquisizione del controllo della società emittente, con la conseguenza che non può essere presentata da un soggetto che già detiene tale controllo.
Principio di diritto
L'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/25 deve essere interpretato nel senso che l'offerta volontaria che rientra nella nozione di offerta pubblica di acquisto è solo quella finalizzata all'acquisizione del controllo della società emittente; di conseguenza, un'offerta rivolta ai possessori dei titoli per acquistare la totalità o una parte delle azioni non integra una "offerta pubblica di acquisto" se è presentata da un offerente che già detiene il controllo della società emittente. La direttiva tutela gli azionisti di minoranza in caso di acquisizione o di offerta finalizzata all'acquisizione del controllo, mentre lascia agli Stati membri la facoltà di disciplinare, nel diritto interno, ipotesi più ampie di acquisto delle partecipazioni residue.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/25/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2004/25/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2004/25/CE
- Articolo 3, direttiva 2004/25/CE
- Articolo 5, direttiva 2004/25/CE
- Articolo 7, direttiva 2004/25/CE
- Articolo 15, direttiva 2004/25/CE
- Articolo 16, direttiva 2004/25/CE
Interpretazione della nozione di offerta pubblica di acquisto nella direttiva 2004/25/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Najvyšší súd Slovenskej republiky in una controversia tra azionisti di minoranza della Slovnaft e la società stessa, relativa alla validità di una delibera con cui le azioni residue sono state trasferite all'azionista di maggioranza nell'ambito di una procedura di diritto di acquisto.
Fatti e procedimento principale
Nel 2019 l'assemblea generale straordinaria della Slovnaft ha approvato il trasferimento a favore di MOL Nyrt., già titolare del 98,56% del capitale, di tutte le azioni detenute dai restanti azionisti di minoranza, sulla base dell'articolo 118i della legge slovacca sui titoli. KORFIN e SEMPIOLA hanno impugnato la delibera sostenendo che MOL non potesse invocare il diritto di acquisto, poiché la precedente offerta di acquisto non costituiva una "offerta pubblica di acquisto" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/25.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/25 debba essere interpretato nel senso che un'offerta pubblica di acquisto volontaria può essere lanciata solo se finalizzata all'acquisizione del controllo della società emittente e, quindi, non possa essere lanciata da un soggetto che già detiene tale controllo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 2, 9 e 24 della direttiva 2004/25;
- l'articolo 1, paragrafo 1, sulla finalità di coordinamento;
- l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che definisce l'offerta pubblica di acquisto;
- l'articolo 3, sui principi generali e sulla possibilità per gli Stati membri di prevedere condizioni più rigorose;
- l'articolo 5, che disciplina l'offerta obbligatoria in caso di acquisizione del controllo;
- gli articoli 7, 15 e 16, relativi ai termini di accettazione, al diritto di acquisto e all'obbligo di acquisto.
Ragionamento della Corte
La Corte esamina la disposizione contestata alla luce della sua formulazione, del contesto sistematico e della finalità della direttiva.
Sul piano letterale, osserva che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), distingue tra offerte obbligatorie e volontarie e tra offerte successive all'acquisizione del controllo e offerte strumentali all'acquisizione del controllo, senza che la formulazione consenta di attribuire con certezza a ciascuna categoria un accoppiamento rigido. Viene inoltre rilevato che alcune versioni linguistiche, tra cui quella slovacca e quella tedesca, sembrano orientare diversamente il significato della disposizione; tale divergenza impone di ricorrere all'interpretazione sistematica e teleologica.
Sul piano sistematico, la Corte sottolinea che l'articolo 5, paragrafo 1, prevede l'unica offerta obbligatoria della direttiva e che essa interviene dopo l'acquisizione del controllo. L'articolo 5, paragrafo 2, mostra invece che l'offerta volontaria contemplata dalla direttiva è quella che mira ad acquisire il controllo e che effettivamente lo consegue. Inoltre, ammettere una nuova offerta volontaria dopo l'acquisizione del controllo svuoterebbe di effetto utile il termine di tre mesi previsto dall'articolo 15, paragrafo 4, per l'esercizio del diritto di acquisto.
Sul piano teleologico, la direttiva mira a proteggere gli azionisti di minoranza in caso di acquisizione del controllo o di offerta diretta a conseguirlo. In assenza di un cambiamento di controllo, tale tutela non rientra negli obiettivi armonizzati dalla direttiva, che del resto lascia agli Stati membri, in forza dell'articolo 3, paragrafo 2, e del considerando 24, la possibilità di prevedere regole nazionali più ampie per il diritto di acquisto e l'obbligo di acquisto.
Decisione
La Corte risponde che un'offerta rivolta ai possessori dei titoli di una società per acquisire la totalità o una parte di tali titoli non costituisce un'offerta volontaria rientrante nella nozione di "offerta pubblica di acquisto" quando è presentata da un offerente che già detiene il controllo della società emittente. Spetta poi al giudice nazionale verificare, alla luce del diritto slovacco, se la disciplina interna consenta comunque una simile operazione e la conseguente delibera di trasferimento delle azioni.
Principio affermato
La nozione di offerta pubblica di acquisto volontaria ex direttiva 2004/25 presuppone un'offerta finalizzata ad acquisire il controllo della società emittente; non vi rientra l'offerta presentata da chi controlla già la società. Gli Stati membri possono però prevedere, nel diritto interno, meccanismi più ampi rispetto a quelli armonizzati dalla direttiva.
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