Corte di giustizia, Sentenza C-286/25
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 maggio 2026. — BRANDL Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. contro Agrárminisztérium. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Győri Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Responsabilità di uno Stato membro in caso di violazione del diritto dell’Unione – Soppressione ex lege di diritti di usufrutto su beni immobili in violazione dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ripristino di tali diritti a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea – Risarcimento del danno – Normativa nazionale che prevede una compensazione finanziaria calcolata sulla sola base del valore di mercato di tali beni al momento della cancellazione dei diritti di usufrutto – Requisito di un risarcimento adeguato del danno – Lucro cessante. — Causa C-286/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara incompatibile con il diritto dell’Unione un regime ungherese di compensazione per l’illegittima soppressione di diritti di usufrutto su terreni agricoli, qualora il calcolo sia ancorato solo al valore di mercato del bene al momento della cancellazione. Il risarcimento deve infatti essere adeguato e coprire anche il lucro cessante, senza rendere di fatto eccessivamente difficile la riparazione del danno. Gli interessi e una compensazione integrativa facoltativa non bastano, se non garantiscono una valutazione effettiva del pregiudizio subito.
Risarcimento del danno da soppressione illegittima di diritti di usufrutto: è incompatibile con il diritto UE una compensazione calcolata solo sul valore di mercato del bene al momento della cancellazione, se non copre adeguatamente anche il lucro cessante.
La questione giuridica
Se l’articolo 63 TFUE e l’articolo 17 della Carta consentano una normativa nazionale che, dopo il ripristino di un diritto di usufrutto cancellato in violazione del diritto UE, riconosce al titolare una compensazione monetaria determinata esclusivamente in base al valore di mercato del bene al momento della cancellazione, senza considerare l’eventuale aumento del valore del bene durante il periodo di privazione e senza garantire una piena copertura del lucro cessante.
Principio di diritto
Quando uno Stato membro risarcisce il danno causato dalla soppressione ex lege di diritti di usufrutto dichiarata incompatibile con l’articolo 63 TFUE e con l’articolo 17 della Carta, il risarcimento deve essere adeguato ed effettivo e non può rendere eccessivamente difficile la riparazione del pregiudizio. È quindi contrario al diritto dell’Unione un sistema che calcola la compensazione soltanto sul valore di mercato del bene al momento della cancellazione del diritto, se tale criterio non consente di prendere sufficientemente in considerazione il lucro cessante maturato nel periodo tra cancellazione e ripristino, incluso l’eventuale aumento significativo del valore del bene in quel periodo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Legge ungherese del 2013 sulle misure transitorie, articolo 108, paragrafo 1
- Legge ungherese del 2013 come modificata nel 2021, articoli 108/B, 108/K, 108/L e 108/N
Risarcimento del danno da soppressione illegittima di diritti di usufrutto su terreni agricoli
La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale dalla Győri Törvényszék (Corte di Győr, Ungheria), esamina la conformità al diritto dell’Unione del regime ungherese di compensazione adottato per dare esecuzione alla sentenza Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli), relativa alla soppressione ex lege di diritti di usufrutto su terreni agricoli. La controversia oppone la BRANDL Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. al Ministero dell’Agricoltura ungherese.
Contesto fattuale e normativo
L’articolo 108, paragrafo 1, della legge ungherese del 2013 sulle misure transitorie aveva previsto l’estinzione ex lege, al 1º maggio 2014, dei diritti di usufrutto o uso costituiti tra soggetti non prossimi congiunti. La Corte aveva già dichiarato tale disciplina incompatibile con l’articolo 63 TFUE e con l’articolo 17 della Carta nella sentenza Commissione/Ungheria del 21 maggio 2019.
A seguito di tale pronuncia, l’Ungheria ha introdotto nel 2021 un nuovo capo 20/F nella legge del 2013, prevedendo:
- la possibilità di reiscrizione dei diritti di usufrutto cancellati (articolo 108/B);
- una compensazione base calcolata sul valore annuo del diritto, pari a 1/20 del valore di mercato del bene al momento della cancellazione (articolo 108/K);
- una possibile compensazione integrativa in presenza di circostanze specifiche (articolo 108/L);
- interessi sull’importo dovuto fino al pagamento (articolo 108/N).
Procedimento principale e questioni sollevate
La Brandl, titolare di diritti di usufrutto su due terreni agricoli, ha ottenuto la reiscrizione dei diritti, ma ha contestato l’importo della compensazione, ritenendolo insufficiente perché non teneva conto del lucro cessante e dell’evoluzione del valore di mercato dei terreni nel periodo intercorso tra cancellazione e ripristino. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto se una compensazione calcolata unicamente sul valore di mercato al momento della cancellazione sia compatibile con l’articolo 63 TFUE e con la nozione di giusta indennità dell’articolo 17 della Carta.
Ricevibilità del rinvio
La Corte respinge il dubbio di ricevibilità sollevato dalla Commissione circa l’eventuale assenza di elemento transfrontaliero. Anche qualora tutti gli elementi della controversia fossero interni all’Ungheria, il rinvio resta ricevibile perché il regime nazionale di compensazione riguarda indistintamente tutti i soggetti interessati e l’interpretazione delle libertà fondamentali può rilevare anche in fattispecie puramente interne quando il diritto nazionale rinvia alla parità di trattamento con situazioni rientranti nel diritto UE.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione, il risarcimento è dovuto quando sono soddisfatte tre condizioni: la norma violata conferisce diritti ai singoli, la violazione è sufficientemente qualificata e sussiste un nesso causale diretto tra violazione e danno. Nel caso di specie tali condizioni risultano soddisfatte, poiché l’articolo 63 TFUE e l’articolo 17 della Carta attribuiscono diritti ai singoli e la violazione era già stata accertata dalla Corte.
La Corte precisa che il risarcimento deve essere adeguato al danno subito e assicurare una tutela effettiva. Pur spettando agli ordinamenti nazionali stabilire i criteri di calcolo, tali criteri non possono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento. In materia economica o patrimoniale, l’esclusione totale del lucro cessante non è ammissibile.
Applicando tali principi, la Corte osserva che, nel caso di una soppressione illegittima di diritti di usufrutto seguita dal loro ripristino, il lucro cessante corrisponde ai redditi di gestione o di affitto che il titolare non ha potuto percepire nel periodo di privazione. Un criterio fondato esclusivamente sul valore di mercato del bene al momento della cancellazione non consente di valutare in modo adeguato tale componente del danno, poiché i redditi perduti non dipendono direttamente da quel prezzo di mercato.
La Corte considera inoltre insufficienti due elementi invocati dall’Ungheria:
- la possibilità di una compensazione integrativa ex articolo 108/L, perché non è obbligatoria né garantisce, di per sé, una valutazione piena del danno;
- il pagamento di interessi ex articolo 108/N, poiché tali interessi mirano principalmente a compensare il ritardo o la svalutazione monetaria, non il lucro cessante.
Decisione
La Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che risarcisce il danno derivante dalla soppressione ex lege di diritti di usufrutto, incompatibile con l’articolo 63 TFUE e con l’articolo 17 della Carta, mediante una compensazione finanziaria calcolata esclusivamente in funzione del valore di mercato del bene al momento della cancellazione del diritto dal registro fondiario.
Principio affermato
Il risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto dell’Unione deve essere effettivo e adeguato: quando la lesione consiste nella privazione illegittima di diritti di usufrutto su beni immobili, il meccanismo risarcitorio deve poter includere il lucro cessante e non può essere limitato a un valore di mercato statico riferito al momento della cancellazione del diritto, se ciò impedisce una riparazione sufficiente del danno.
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