Corte di giustizia, Sentenza C-155/25
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 maggio 2026. — Commissione europea contro Repubblica italiana. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Obbligo per gli Stati membri di introdurre misure volte a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Assenza di misure siffatte – Nozione di “ragioni obiettive” per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti. — Causa C-155/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro l’Italia in materia di contratti a tempo determinato del personale ATA supplente delle scuole statali. Ha ritenuto che la normativa italiana non assicuri misure sufficienti contro l’abuso della reiterazione dei contratti, né attraverso ragioni obiettive valide, né tramite limiti di durata o di rinnovo, né mediante norme equivalenti. L’Italia è quindi stata dichiarata inadempiente e condannata alle spese.
Inadempimento dell’Italia per mancata previsione di misure idonee a prevenire l’abuso di una successione di contratti a tempo determinato del personale ATA supplente nelle scuole statali.
La questione giuridica
Se la normativa italiana applicabile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) supplente delle istituzioni scolastiche statali garantisca misure effettive e vincolanti, ai sensi della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, per prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, in particolare tramite: a) ragioni obiettive per i rinnovi, b) durata massima totale dei contratti successivi, c) numero massimo di rinnovi, ovvero misure equivalenti.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla clausola 5 dell’accordo quadro, poiché la disciplina nazionale del personale ATA supplente nelle scuole statali non prevede misure effettive di prevenzione dell’abuso da successione di contratti a tempo determinato: non vi sono limiti applicabili alla durata massima o al numero dei rinnovi, le ragioni addotte per i rinnovi non sono sorrette da criteri oggettivi e trasparenti idonei a escludere il soddisfacimento di esigenze permanenti e durature, e i concorsi richiamati non costituiscono una "norma equivalente" perché non sono organizzati entro termini certi e predeterminati. L’esistenza di eventuali riforme future è irrilevante ai fini dell’inadempimento, che va valutato alla scadenza del termine del parere motivato.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Clausola 5 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Direttiva 1999/70/CE
- Articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994
- Articolo 4 della legge n. 124/1999
- Decreto ministeriale n. 430/2000
- Articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001
- Articolo 29 del decreto legislativo n. 81/2015
- Articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015
- Articolo 21 del decreto legislativo n. 81/2015
- Articolo 1, comma 131, della legge n. 107/2015
- Decreto-legge n. 87/2018
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Inadempimento dell’Italia per la disciplina dei contratti a tempo determinato del personale ATA supplente
La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana. Oggetto del contenzioso è la compatibilità della disciplina nazionale applicabile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) supplente delle istituzioni scolastiche statali con la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione aveva contestato all’Italia l’assenza di misure efficaci per prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico, inviando una lettera di diffida nel 2019, una diffida complementare nel 2020 e un parere motivato il 19 aprile 2023. Poiché la risposta italiana dell’8 febbraio 2024 non aveva convinto la Commissione, è stato proposto il ricorso. La controversia concerne in particolare il personale ATA impiegato con supplenze presso scuole statali.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, che impone agli Stati membri, in assenza di norme equivalenti, di introdurre una o più misure tra le seguenti:
- ragioni obiettive per il rinnovo dei contratti;
- durata massima totale dei contratti successivi;
- numero massimo di rinnovi.
Nel diritto interno sono richiamati, tra gli altri:
- l’articolo 4 della legge n. 124/1999, che disciplina le supplenze nel settore scolastico e si applica anche al personale ATA;
- l’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994, che regola l’accesso ai concorsi provinciali per titoli;
- l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, con l’eccezione prevista per il personale ATA a tempo determinato;
- gli articoli 19, 21 e 29 del decreto legislativo n. 81/2015, che escludono l’applicazione del capo sul lavoro a termine ai contratti ATA di supplenza;
- l’abrogato articolo 1, comma 131, della legge n. 107/2015, che prevedeva una durata massima di 36 mesi.
Argomenti della Commissione
La Commissione sosteneva che il diritto italiano non prevedesse, per il personale ATA supplente:
- alcun limite alla durata massima complessiva dei contratti o al numero dei rinnovi;
- alcuna vera ragione obiettiva che giustificasse i rinnovi;
- alcuna norma equivalente idonea a prevenire abusi.
Secondo la Commissione, le supplenze coprono posti vacanti e permanenti, ma la normativa non fissa criteri oggettivi e trasparenti per verificare se il rinnovo risponda a un’esigenza reale e temporanea. Inoltre, i concorsi per l’immissione in ruolo sarebbero episodici e non programmati con sufficiente certezza, sicché non potrebbero fungere da misura preventiva dell’abuso.
Difese della Repubblica italiana
L’Italia replicava che il sistema è giustificato da esigenze proprie del settore scolastico, in particolare dalla necessità di flessibilità legata alla variabilità della domanda di personale ATA. Inoltre, il servizio a termine consentirebbe di maturare esperienza utile all’immissione in ruolo tramite i concorsi previsti dall’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994. Lo Stato membro richiamava anche l’attivazione di procedure di reclutamento e la prospettiva di future riforme legislative.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la clausola 5 impone l’adozione effettiva e vincolante di almeno una misura antiabuso, salvo l’esistenza di norme equivalenti, e che gli Stati membri godono di un margine discrezionale nella scelta dello strumento. Tuttavia, tale discrezionalità non elimina l’obbligo di assicurare una tutela effettiva.
Assenza di limiti di durata e di rinnovi
Per la Corte, la normativa italiana non prevede, per il personale ATA supplente, alcun limite applicabile alla durata massima o al numero dei rinnovi. L’abrogazione della precedente durata massima di 36 mesi, richiamata dall’Italia come funzionale all’accumulo di esperienza, conferma invece l’assenza di una misura preventiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettere b) e c).
Inadeguatezza delle ragioni obiettive invocate
Quanto alla lettera a), la Corte ribadisce che le "ragioni obiettive" devono corrispondere a circostanze precise e concrete, inerenti a una determinata attività, tali da giustificare nel caso specifico l’uso di contratti successivi. Una norma generale e astratta non basta, perché non consente di verificare la reale necessità del rinnovo né la sua proporzionalità.
Nel caso di specie, la disciplina sulle supplenze per posti vacanti e disponibili in attesa dei concorsi non garantisce che il rinnovo risponda a un’esigenza realmente temporanea. Al contrario, l’organizzazione dei concorsi non è soggetta a termini certi ed è condizionata da vincoli di bilancio e da fattori aleatori, come la fuoriuscita del personale di ruolo. Inoltre, la condizione di almeno due anni di servizio per accedere ai concorsi aumenta il rischio di reiterazione abusiva dei contratti, perché rende possibile protrarre rapporti a termine per soddisfare esigenze che sono di fatto permanenti.
La Corte respinge anche l’argomento della flessibilità tipica della pubblica istruzione: tale esigenza può in astratto costituire una ragione obiettiva, ma le disposizioni contestate non contengono elementi sufficienti a dimostrare che essa sia effettivamente perseguita né a delimitare le condizioni di rinnovo. Ciò vale soprattutto per i posti vacanti e destinati a essere coperti da personale di ruolo, che hanno natura permanente e non temporanea.
Nessuna norma equivalente
La Corte osserva poi che eventuali concorsi per l’immissione in ruolo possono, in astratto, costituire una norma equivalente se organizzati entro termini prescritti e idonei a evitare il protrarsi della precarietà. Tuttavia, nel caso italiano, i concorsi recenti risultano organizzati in modo puntuale e imprevedibile, non entro scadenze certe. Perciò non possono essere considerati una norma equivalente ai sensi della clausola 5.
Irrilevanza delle riforme future
Le modifiche legislative in corso di preparazione non rilevano, perché l’inadempimento va valutato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, cioè al 19 giugno 2023.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la normativa italiana in discussione non prevede alcuna delle misure richieste dalla clausola 5, punto 1, lettere da a) a c), dell’accordo quadro, né contiene norme equivalenti. Di conseguenza, accoglie il ricorso della Commissione, dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e la condanna alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- una disciplina che consenta la reiterazione di contratti a termine per coprire posti vacanti destinati a copertura stabile è incompatibile con la clausola 5 se non è sorretta da criteri oggettivi, trasparenti e verificabili;
- la sola possibilità di futuri concorsi o di progressiva stabilizzazione non basta a integrare una misura antiabuso, se manca una programmazione certa e vincolante;
- le esigenze organizzative della pubblica istruzione possono rilevare solo se la normativa concreta le traduce in limiti effettivi al rinnovo dei contratti e non in una precarizzazione strutturale del rapporto di lavoro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 13 mag 2026Corte di giustizia, Sentenza C-483/24
- Sentenza · 13 mag 2026Corte di giustizia, Sentenza C-488/24
- Sentenza · 13 mag 2026Corte di giustizia, Sentenza C-603/24
- Sentenza · 13 mag 2026Corte di giustizia, Sentenza C-877/24
- Sentenza · 13 mag 2026Corte di giustizia, Sentenza C-225/25
- Sentenza · 13 mag 2026Corte di giustizia, Sentenza C-286/25
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →