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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-877/24

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 maggio 2026. — X e Y / Minister van Asiel en Migratie. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articoli 6, 8 e 9 – Cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che scontano una pena detentiva di lunga durata o l’ergastolo – Possibilità di adottare una decisione di rimpatrio – Garanzie procedurali. — Causa C-877/24

Giurisprudenza europea62024CJ0877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, anche quando un cittadino di paese terzo irregolarmente soggiornante sta scontando una lunga pena detentiva o l’ergastolo, lo Stato membro può adottare subito una decisione di rimpatrio. Ciò vale purché, al momento in cui la decisione dovrà essere eseguita, siano previste garanzie per verificare nuovamente il rispetto dell’articolo 5 della direttiva e della Carta. La direttiva non impone invece il rilascio di un permesso di soggiorno durante la detenzione.

Rinvio pregiudiziale sulla direttiva rimpatri: possibilità di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di cittadini di paesi terzi detenuti per lunga durata o ergastolo e obbligo di rilascio di un permesso di soggiorno.

La questione giuridica

Se gli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2008/115/CE, letti alla luce del principio di proporzionalità, ostino all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di uno straniero irregolarmente soggiornante che, per effetto dell’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo, non può né partire volontariamente né essere allontanato per un lungo periodo; se, in caso negativo, lo Stato membro debba rilasciargli un permesso di soggiorno; e se nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 1, vi sia spazio per una valutazione discrezionale/proporzionale ulteriore rispetto alle deroghe espressamente previste e ai principi dell’articolo 5.

Principio di diritto

La direttiva 2008/115/CE non osta all’adozione, anche in una fase anticipata, di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che, per effetto di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo, non potrà essere allontanato per un lungo periodo, purché il diritto nazionale assicuri garanzie effettive affinché, al momento dell’esecuzione, siano nuovamente verificati l’articolo 5 della direttiva e i diritti fondamentali; la direttiva non impone inoltre il rilascio di un permesso di soggiorno in tale situazione. L’articolo 9, paragrafo 2, consente di rinviare l’allontanamento in attesa dell’esecuzione della pena, e non vi è un ulteriore margine di proporzionalità che impedisca la decisione di rimpatrio al di fuori delle ipotesi espressamente previste.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 2 direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 3, punto 3, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 5 direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 6 direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 8 direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 9 direttiva 2008/115/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 18, 19, paragrafo 2, e 47
  • Articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951

Decisione di rimpatrio e pena detentiva di lunga durata o ergastolo

La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Raad van State dei Paesi Bassi, riguarda l’interpretazione della direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) in una situazione in cui cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti sono stati condannati e stanno scontando pene detentive di lunga durata o l’ergastolo. Il tema centrale è se l’impossibilità, per molti anni, di dare esecuzione materiale al rimpatrio impedisca già in radice l’adozione della decisione di rimpatrio.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, X era titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nei Paesi Bassi, poi revocato con effetto retroattivo dopo una condanna all’ergastolo per omicidi premeditati e dolosi. Y, entrato nei Paesi Bassi nel 2018, era stato condannato a 25 anni di reclusione per due tentati omicidi con intento terroristico. In entrambi i casi il Ministro per l’asilo e la migrazione aveva adottato una decisione di rimpatrio e un divieto di ingresso; i giudici nazionali erano divisi sulla legittimità di tali decisioni, soprattutto perché l’allontanamento non sarebbe stato possibile per lungo tempo a causa della detenzione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se gli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2008/115, letti alla luce del principio di proporzionalità, ostino all’adozione di una decisione di rimpatrio quando il cittadino di paese terzo non potrà partire né essere allontanato per un lungo periodo;
  • se, in caso di risposta negativa alla prima questione, lo Stato membro debba rilasciare un permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno;
  • se, nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 1, vi sia spazio per una valutazione autonoma di proporzionalità oltre alle deroghe espressamente previste e ai principi dell’articolo 5.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2008/115/CE, e segnatamente gli articoli 2, 3, punto 3, 5, 6, 8 e 9;
  • l’articolo 267 TFUE;
  • la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare gli articoli 18, 19, paragrafo 2, e 47;
  • l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951.

La Corte sottolinea che l’articolo 6, paragrafo 1, impone l’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di ogni cittadino di paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, fatte salve le deroghe dei paragrafi da 2 a 5, e nel rispetto dell’articolo 5. L’articolo 9, paragrafo 2, disciplina invece il rinvio dell’allontanamento per un congruo periodo in presenza di circostanze specifiche.

Ragionamento della Corte sulla prima e sulla terza questione

La Corte afferma anzitutto che la direttiva si applica anche ai cittadini di paesi terzi condannati a pene detentive o che le stanno scontando: le esclusioni dell’articolo 2 non coprono tale ipotesi, salvo la diversa eventualità del rimpatrio come sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), che non è qui in gioco.

La Corte ribadisce che, una volta accertata l’irregolarità del soggiorno, l’autorità nazionale deve adottare una decisione di rimpatrio. Il fatto che la persona sia detenuta per un reato grave o che il rimpatrio non possa essere eseguito subito non esclude di per sé tale obbligo. La direttiva mira, infatti, a consentire una politica di rimpatrio efficace, e l’adozione anticipata della decisione può agevolare l’esecuzione futura e la gestione delle contestazioni.

Tuttavia, la Corte precisa che l’impossibilità prevedibile di eseguire l’allontanamento può incidere sulla tempistica dell’esecuzione, non necessariamente sulla legittimità dell’adozione della decisione. In questo quadro, l’articolo 9, paragrafo 2, offre lo strumento per rinviare l’allontanamento per un congruo periodo, e la pronuncia e l’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata costituiscono una circostanza che può giustificare tale rinvio.

La Corte distingue inoltre questa fattispecie dai casi, già decisi in precedenza, in cui la decisione di rimpatrio non poteva essere adottata perché il rimpatrio verso il paese di destinazione avrebbe esposto l’interessato a un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali o del principio di non-refoulement. Qui, invece, non era stato dedotto né dimostrato un simile rischio rispetto al paese di destinazione.

Quanto al principio di proporzionalità, la Corte osserva che esso deve essere rispettato in tutte le fasi della procedura, ma non introduce un divieto generale di adottare la decisione di rimpatrio in casi come questi, purché il diritto nazionale garantisca controlli adeguati al momento dell’esecuzione.

Garanzie da assicurare prima dell’esecuzione

La Corte pone particolare enfasi sul fatto che tra adozione della decisione ed esecuzione può intercorrere un lungo lasso di tempo. Per questo motivo, gli Stati membri devono consentire all’interessato di invocare mutamenti sopravvenuti delle circostanze che possano incidere sulla valutazione ai sensi dell’articolo 5 della direttiva e dei diritti fondamentali.

Inoltre, prima dell’esecuzione, le autorità devono effettuare una valutazione aggiornata e autonoma dei rischi, tenendo conto di:

  • eventuali mutamenti delle circostanze;
  • nuovi elementi dedotti dall’interessato;
  • il rischio di trattamenti contrari al principio di non-refoulement;
  • gli interessi tutelati dall’articolo 5 della direttiva.

Se da tale valutazione emerge un rischio serio di violazione del non-refoulement, l’allontanamento deve essere rinviato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), oppure non può essere eseguito se incompatibile con l’articolo 5 della direttiva o con la Carta. Deve inoltre essere assicurato un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

Risposta sulla seconda questione: permesso di soggiorno

La Corte esclude che la direttiva 2008/115 imponga agli Stati membri di rilasciare un permesso di soggiorno o altra autorizzazione a soggiornare a un cittadino di paese terzo irregolarmente soggiornante che debba scontare una lunga pena detentiva o l’ergastolo. La direttiva disciplina le decisioni di rimpatrio e la loro esecuzione, ma non armonizza integralmente le regole sul soggiorno degli stranieri né determina le conseguenze del soggiorno irregolare quando non sia adottabile o immediatamente eseguibile una decisione di rimpatrio. L’articolo 6, paragrafo 4, si limita a consentire, sulla base del diritto nazionale, il rilascio di un titolo di soggiorno per motivi caritatevoli o umanitari.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • gli articoli 6, 8 e 9 della direttiva 2008/115, letti alla luce del principio di proporzionalità, non ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo che, per effetto di una pena detentiva di lunga durata o dell’ergastolo, non potrà essere allontanato per un lungo periodo, purché la normativa nazionale assicuri garanzie sufficienti per il rispetto dell’articolo 5 della direttiva e della Carta al momento dell’esecuzione;
  • la direttiva non impone il rilascio di un permesso di soggiorno in tale situazione.

Principi utili per la pratica

La pronuncia conferma che, in materia di rimpatrio, l’autorità può adottare tempestivamente la decisione anche se l’esecuzione sarà differita per anni, specialmente quando il ritardo dipende dall’esecuzione di una pena detentiva non fondata sulla sola irregolarità del soggiorno. Per i professionisti, il punto decisivo diventa la fase successiva: verifica aggiornata del non-refoulement, considerazione degli interessi dell’articolo 5, possibilità di far valere mutamenti sopravvenuti e disponibilità di un rimedio giurisdizionale effettivo.

Come è indicizzato

Materierimpatrio dei cittadini di paesi terziimmigrazione irregolaregaranzie proceduraliprincipio di non-refoulementdiritti fondamentali

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