Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06948/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato in violazione delle forme prescritte per il ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La persona interessata ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato in materia di liberazione anticipata. Il ricorso è stato però sottoscritto personalmente dall'interessato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, per il ricorso proposto personalmente dall'imputato, opera il combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione del difensore cassazionista a pena di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    in combinato disposto con l'art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato deve rispettare le forme previste dalla legge e non può prescindere dalla sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inosservanza del requisito soggettivo di sottoscrizione del ricorso per cassazione integra una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risultano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.