Cassazione Civile, Ordinanza n. 25980/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso l’atto impositivo, in una controversia relativa al trattamento IVA di operazioni intracomunitarie e, in particolare, alla mancata riconduzione delle operazioni al regime di esenzione/sospensione. Con i primi tre motivi deduceva, formalmente ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 41, comma 1, lett. c), d.l. 331/1993, dell’art. 18 direttiva 2006/112/CE, del regolamento UE n. 1912/2018, nonché dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 28 quater, parte A, lett. a), della sesta direttiva IVA, lamentando che la CTR non avesse attribuito valore decisivo alle dichiarazioni/documentazione dell’imprenditore sull’avvenuto trasferimento della merce fuori dallo Stato, né avesse riconosciuto la sua buona fede e la massima diligenza per restare estraneo ad eventuali frodi IVA. Con il quarto motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., la mera apparenza della motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi sollecitassero, in realtà, una rivalutazione del materiale probatorio e della fattispecie concreta, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al quarto motivo, ha escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata conteneva ampi richiami normativi, giurisprudenziali ed esame dei documenti, tali da superare il minimo costituzionale della motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Sono stati richiamati i limiti del sindacato di legittimità: il n. 3 riguarda la violazione di legge, il n. 4 il vizio di motivazione/ nullità della sentenza.
art. 2697 c.c.
È stato evocato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a una rivalutazione delle prove.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il valore presuntivo della documentazione/dichiarazione dell’imprenditore; la Corte ha ritenuto la censura inammissibilmente diretta al merito della valutazione probatoria.
art. 41, comma 1, lett. c), d.l. 331/1993
Richiamato dal ricorrente in relazione al regime IVA delle operazioni intracomunitarie; la Corte non entra nel merito dell’interpretazione perché reputa le censure orientate alla rivalutazione dei fatti.
art. 18 direttiva 2006/112/CE
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retroattività della presunzione collegata alla dichiarazione del trasferimento della merce, senza accoglimento della doglianza.
reg. UE n. 1912/2018
Citato dal ricorrente per sostenere la valenza della presunzione del trasporto intracomunitario; la Corte non accoglie la tesi perché considera la censura di merito.
art. 28 quater, parte A, lett. a), sesta direttiva IVA
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’esenzione IVA e la propria buona fede; la Corte non ravvisa errore di diritto nella sentenza impugnata.
artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati dal ricorrente nel quadro della disciplina IVA; la Corte non ritiene fondato il motivo.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" della motivazione: la nullità sussiste solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: se la doglianza investe l’accertamento concreto della vicenda, essa è estranea al sindacato della Cassazione.
- Il giudice di merito ha piena discrezionalità nella selezione delle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi probatori non accolti.
- La motivazione è nulla solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente; è sufficiente, invece, che il provvedimento esponga gli elementi essenziali del ragionamento decisorio, consentendo il controllo esterno sulla sua coerenza logico-giuridica.
- Quando la sentenza di merito richiama norme, precedenti giurisprudenziali e documenti esaminati, la soglia del "minimo costituzionale" della motivazione può ritenersi superata anche se la parte ne contesti la persuasività nel merito.
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