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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3828/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento, in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p., della continuazione fra sette sentenze concernenti reati di truffa, falsi, ricettazione e associazione per delinquere. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la domanda ritenendo che mancassero elementi specifici idonei a dimostrare una programmazione anteriore di tutti gli episodi e fondando la decisione sulla tendenza a delinquere del condannato e sull'assenza di indicatori concreti di continuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, perché effettui un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha considerato adeguatamente la valutazione già operata dal giudice della cognizione (che aveva unificato vari reati e riconosciuto l'associazione per delinquere su un arco temporale che comprende in parte i fatti dedotti), né si è conformato al consolidato orientamento secondo cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare le risultanze cognitive senza motivare in rapporto al quadro complessivo. Pertanto è necessaria una nuova pronuncia, con ampia libertà valutativa ma dovendo confrontarsi esplicitamente con la precedente cognizione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di riconoscimento, in sede esecutiva, della continuazione fra più sentenze; applicata nel senso che anche il giudice dell'esecuzione può valutare la continuazione ma deve motivare in modo congruo, tenendo conto delle valutazioni compiute in sede di cognizione.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Principio richiamato secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, una verifica approfondita di indicatori quali omogeneità dei reati e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e la prova che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento del primo reato.

  • Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)

    Orientamento secondo cui il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia valutativa, non può ignorare la valutazione già compiuta in sede cognitiva sul vincolo della continuazione e, se intende discostarsene, è tenuto a motivare la disattesazione alla luce del complesso delle risultanze fattuali e giuridiche emerse nei provvedimenti dedotti.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva va valutato con gli stessi criteri sostanziali applicati in sede di cognizione: omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e prova di una programmazione antecedente.
  • Il giudice dell'esecuzione ha libera valutazione ma non può ignorare le conclusioni del giudice della cognizione: se si discosta deve fornire motivazione puntuale confrontandosi con le risultanze già accertate.
  • La mera «tendenza a delinquere» del condannato non è sufficiente a escludere la continuazione: è necessario valutare gli indicatori concreti di unicità del disegno criminoso.
  • Se in sede cognitiva è già stata dichiarata un'unificazione o la sussistenza di un reato associativo su un arco temporale che comprende i fatti dedotti in esecuzione, ciò costituisce un elemento probatorio rilevante che il giudice dell'esecuzione deve considerare esplicitamente.
  • Per chi chiede il riconoscimento della continuazione è utile documentare con chiarezza la sovrapposizione temporale, le modalità ripetute della condotta, elementi comuni degli illeciti e ogni decisione pregressa che abbia già riconosciuto collegamenti fra reati.

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