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Sentenza

Sentenza del 22/11/2018 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Savona

Ingiunzione di pagamento - crediti relativi a tributi locali derivanti da cartelle non opposte nei termini di legge - prescrizione breve

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’ingiunzione di pagamento è stata ritenuta illegittima o invalida limitatamente alle somme relative ai tributi locali ICI, in quanto soggette al termine prescrizionale quinquennale. La mancata impugnazione tempestiva delle cartelle non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. Restano eventualmente efficaci le altre parti dell’ingiunzione, se riferite a crediti diversi o non prescritti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’ingiunzione nella parte in cui intimava il pagamento di crediti ICI risultanti da cartelle di pagamento non opposte nei termini di legge. La questione riguardava la prescrizione applicabile a tali crediti: la mancata opposizione delle cartelle non li rende soggetti al termine ordinario decennale, poiché i tributi locali sono soggetti alla prescrizione breve quinquennale, salvo un valido atto interruttivo della prescrizione.

Norme richiamate

  • Prescrizione quinquennale dei tributi locali

    I crediti relativi a tributi locali, come l’ICI, si prescrivono in cinque anni, in assenza di atti validamente interruttivi.

  • Principio della mancata conversione della prescrizione

    La cartella di pagamento non opposta nei termini diventa definitiva quanto alla pretesa, ma non trasforma il termine di prescrizione breve del credito tributario in quello ordinario decennale.

Massime di principio

  • Per i tributi locali, la prescrizione da considerare è generalmente quella quinquennale, anche quando il credito è stato formalizzato in una cartella di pagamento non impugnata.
  • La definitività della cartella per mancata opposizione impedisce di contestare ordinariamente la pretesa originaria, ma non elimina la necessità di verificare la prescrizione maturata successivamente.
  • Ogni atto di riscossione deve essere verificato per accertare se, tra la notifica della cartella e l’ingiunzione o altro atto successivo, siano trascorsi più di cinque anni senza validi atti interruttivi.
  • Se un’ingiunzione cumula crediti prescritti e non prescritti, può essere annullata soltanto nella parte relativa ai crediti prescritti, mentre le altre somme possono rimanere dovute.
  • La verifica concreta richiede l’esame delle date di notifica delle cartelle e degli eventuali atti interruttivi, non essendo sufficiente il solo decorso del tempo apparente.

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