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Sentenza

Sentenza del 22/11/2018 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Registro - Avviso di liquidazione - Silenzio rifiuto su istanza di rimborso - Risoluzione di un contratto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta corretta: la retrocessione del bene derivante dalla risoluzione del contratto costituisce un autonomo trasferimento immobiliare e deve essere assoggettata all'imposta proporzionale di registro con l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari. Non spetta quindi il rimborso dell'imposta versata e il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso è confermato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tassazione della retrocessione di un bene conseguente alla risoluzione di un precedente contratto. L'Ufficio ha rivalutato il valore dell'immobile sulla base dei valori OMI e ha utilizzato i poteri previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 per riqualificare l'atto registrato secondo la sua causa e i suoi effetti giuridici, considerandolo un trasferimento immobiliare a titolo oneroso. Il contribuente sosteneva invece che l'operazione fosse collegata alla risoluzione del contratto originario e che l'imposta già versata dovesse essere rimborsata.

Norme richiamate

  • Art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, Testo unico dell'imposta di registro

    L'Ufficio può riqualificare l'atto registrato in base alla sua intrinseca natura e agli effetti giuridici prodotti.

    La norma consente di valutare l'operazione secondo la sua sostanza giuridica, senza limitarsi alla denominazione attribuita dalle parti. Nel caso esaminato, l'atto è stato considerato un trasferimento immobiliare a titolo oneroso.

  • D.P.R. n. 131/1986, disciplina dell'imposta proporzionale di registro sui trasferimenti immobiliari

    La retrocessione del bene conseguente alla risoluzione di un precedente contratto è trattata come un autonomo trasferimento e sconta l'imposta proporzionale con l'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.

Massime di principio

  • La risoluzione di un contratto non comporta automaticamente il rimborso dell'imposta di registro già versata e la successiva retrocessione del bene può costituire un nuovo atto imponibile.
  • Per determinare il trattamento fiscale dell'operazione rilevano la causa e gli effetti giuridici effettivi dell'atto, non soltanto la qualificazione formale utilizzata dalle parti.
  • L'Amministrazione finanziaria può verificare il valore dell'immobile dichiarato e procedere alla liquidazione sulla base di una diversa valutazione, anche mediante il riferimento ai valori OMI, se ritenuto coerente con il valore venale.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra restituzione materiale del bene e autonomo trasferimento della proprietà: nel secondo caso è normalmente dovuta l'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari.
  • La mancata risposta dell'Ufficio a un'istanza di rimborso può formare un silenzio-rifiuto, impugnabile nei termini, ma non implica di per sé che il rimborso sia dovuto.

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