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Sentenza

Sentenza del 22/11/2018 n. 74 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Riscossione - Cartella pagamento - Prescrizione decennale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la prescrizione del diritto di riscossione di un credito iscritto a ruolo e portato da una cartella di pagamento. È stato sostenuto che, dopo la notifica della cartella, il credito fosse soggetto a un termine di prescrizione più breve. La sentenza afferma invece che la cartella non modifica la natura del credito e che, per i crediti tributari, il termine di prescrizione è decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica della cartella, salvo successivi atti interruttivi.

La decisione

La prescrizione decennale è stata ritenuta applicabile al rapporto obbligatorio derivante dal titolo esecutivo. Il termine decorre dalla notifica della cartella di pagamento e deve essere ricalcolato considerando eventuali atti interruttivi successivi, come un avviso di intimazione. Nel testo non è indicato l'esito processuale formale del ricorso, ma il principio affermato è favorevole alla validità della pretesa di riscossione, se esercitata entro il termine decennale.

Norme richiamate

  • Codice civile, art. 2946

    Il termine di prescrizione ordinario è di dieci anni.

    Il rapporto obbligatorio derivante dal titolo esecutivo è soggetto, in via generale, alla prescrizione decennale. La notifica della cartella non trasforma la natura del credito né introduce un diverso termine di prescrizione.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento non cambia la natura del credito sottostante: il termine di prescrizione resta quello previsto per il singolo credito.
  • Per i crediti tributari, il diritto alla riscossione si prescrive ordinariamente in dieci anni, decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento.
  • Per verificare se la prescrizione è maturata occorre controllare tutti gli atti successivi notificati al contribuente, poiché atti come l'avviso di intimazione possono interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine.
  • La prescrizione non va confusa con la decadenza: la prima riguarda l'inerzia protratta del titolare del diritto e può essere interrotta da atti idonei, mentre la seconda dipende dal mancato rispetto di termini perentori stabiliti dalla legge.

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