Sentenza del 22/11/2018 n. 74 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Riscossione - Cartella pagamento - Prescrizione decennale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione del diritto di riscossione di un credito iscritto a ruolo e portato da una cartella di pagamento. È stato sostenuto che, dopo la notifica della cartella, il credito fosse soggetto a un termine di prescrizione più breve. La sentenza afferma invece che la cartella non modifica la natura del credito e che, per i crediti tributari, il termine di prescrizione è decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica della cartella, salvo successivi atti interruttivi.
La decisione
La prescrizione decennale è stata ritenuta applicabile al rapporto obbligatorio derivante dal titolo esecutivo. Il termine decorre dalla notifica della cartella di pagamento e deve essere ricalcolato considerando eventuali atti interruttivi successivi, come un avviso di intimazione. Nel testo non è indicato l'esito processuale formale del ricorso, ma il principio affermato è favorevole alla validità della pretesa di riscossione, se esercitata entro il termine decennale.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2946
Il termine di prescrizione ordinario è di dieci anni.
Il rapporto obbligatorio derivante dal titolo esecutivo è soggetto, in via generale, alla prescrizione decennale. La notifica della cartella non trasforma la natura del credito né introduce un diverso termine di prescrizione.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non cambia la natura del credito sottostante: il termine di prescrizione resta quello previsto per il singolo credito.
- Per i crediti tributari, il diritto alla riscossione si prescrive ordinariamente in dieci anni, decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento.
- Per verificare se la prescrizione è maturata occorre controllare tutti gli atti successivi notificati al contribuente, poiché atti come l'avviso di intimazione possono interrompere la prescrizione e far decorrere un nuovo termine.
- La prescrizione non va confusa con la decadenza: la prima riguarda l'inerzia protratta del titolare del diritto e può essere interrotta da atti idonei, mentre la seconda dipende dal mancato rispetto di termini perentori stabiliti dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 nov 2018Sentenza del 22/11/2018 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 22 nov 2018Sentenza del 22/11/2018 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 22 nov 2018Sentenza del 22/11/2018 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 22 nov 2018Sentenza del 22/11/2018 n. 79 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 22 nov 2018Sentenza del 22/11/2018 n. 269 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 22 nov 2018Sentenza del 22/11/2018 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →