Cassazione Penale, Sentenza n. 47375/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la convalida dell'arresto sostenendo l'insussistenza della "quasi flagranza": l'arresto sarebbe stato il frutto di attività investigativa (visioni di filmati e segnalazioni) e non di una immediata percezione degli operanti; inoltre il rinvenimento dell'arma sarebbe derivato dalle dichiarazioni del Pignataro, ritenute inutilizzabili, per cui non sussisterebbero i requisiti previsti dagli artt. 380 e 382 c.p.p.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la seconda ipotesi di quasi flagranza prevista dall'art. 382 c.p.p. (la persona sorpresa con cose o tracce che rivelano la recente commissione del reato), poiché il Pignataro, trovato mentre si nascondeva, accompagnò gli operanti nel luogo dove era nascosto il revolver poi sequestrato, instaurando un collegamento diretto e percepibile tra l'indagato e l'arma. Il primo motivo è stato ritenuto infondato; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per aver contestato la motivazione su questioni di merito non sindacabili in questa sede. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 382 cod. proc. pen.
La norma delimita la figura della quasi flagranza in due ipotesi: (1) inseguimento immediato dall'autore del reato; (2) sorpresa dell'indagato con cose o tracce dalle quali risulti che egli ha commesso il reato immediatamente prima. La Corte ha applicato la seconda ipotesi ritenendo che l'accompagnamento dell'indagato al luogo del ritrovamento dell'arma costituisse traccia materiale collegabile al reato
art. 380, comma 2, lett. g) cod. proc. pen.
Richiama l'obbligatorietà dell'arresto per specifici reati (tra cui la detenzione di arma clandestina): la condotta dei militari è stata valutata alla luce di tale obbligo
art. 611 cod. proc. pen.
Richiama il rito camerale non partecipato applicabile al procedimento davanti alla Corte a Sezioni Unite; la Corte osserva che, pur essendo stata fissata erroneamente un'udienza, la tutela delle parti non è stata compromessa
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i vizi deducibili in cassazione: il ricorrente ha invocato la violazione di norme sulla flagranza (lett. b) e vizi di motivazione (lett. e), quest'ultimo vizio ritenuto inammissibile se attiene al merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 (giurisprudenza citata)
La giurisprudenza di legittimità chiarisce che le sole informazioni di vittime o terzi, senza percezione diretta di tracce, non bastano per la quasi flagranza; la Corte distingue quel principio dal caso attuale, dove era invece ravvisabile la presenza di tracce materiali immediatamente percepibili
Massime di principio
- La 'quasi flagranza' ai fini della legittimità dell'arresto può sussistere se l'arrestato è sorpreso con cose o tracce che direttamente e immediatamente lo collegano al reato (non basta il mero riscontro di segnalazioni o indicazioni di terzi)
- Le dichiarazioni dell'indagato possono consolidare la percezione delle tracce se dall'atteggiamento e dalla condotta (es. accompagnare gli operanti al luogo del ritrovamento) emerge un collegamento materiale e immediato con la cosa del reato
- L'arresto fondato soltanto sulle informazioni fornite da vittime o terzi, senza contatto diretto degli operanti con tracce materiali riconducibili al reato, è vulnerabile e può essere considerato illegittimo alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite
- In sede di cassazione contro la convalida dell'arresto è possibile dedurre vizi di illegittimità (es. mancanza di flagranza, titolo del reato, inosservanza dei termini), ma non rimettere alla Corte questioni di merito sulla responsabilità penale o sulla valutazione fattuale delle prove
- Per reati per i quali l'arresto è obbligatorio (art. 380 c.p.p.), la correttezza formale dell'intervento degli operanti viene valutata anche alla luce dell'esistenza di tracce materiali immediate che giustifichino l'intervento
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