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Sentenza

Sentenza n. 9943/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della D.D. 02/10/24 n. 149 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di approvazione della graduatoria per la progressione dall’area Assistenti all’area Funzionari per la copertura di 262 posti nell’ambito della dotazione organica del M.I.T. – settore amministrativo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui le successive DD.DD. 30/10/24 n. 164, 05/11/24 n. 170 e 12/11/24 n. 175 che hanno, in via successiva, modificato la precedente graduatoria; della scheda di valutazione e della circolare della DG personale 24/10/24 n. 53666, entrambe trasmesse con nota 31/10/24 n. 54831 della divisione reclutamento del dipartimento AA.GG. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del bando; - della D.D. 03/07/24 n. 124, di indizione delle procedure valutative, riservate ai dipendenti dei ruoli MIT, per la progressione dall’area Assistenti all’area Funzionari per la copertura di 430 posti nell’ambito della dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei settori amministrativo (per il contingente di 262 posti) e tecnico (per il contingente di 168 posti); - nonché per la condanna della PA resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Giustizia amministrativa202413745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e atti della procedura valutativa per la progressione dall’area Assistenti all’area Funzionari, nella parte in cui non è stata valutata una certificazione Syllabus e sono stati attribuiti 61 anziché 62 punti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura valutativa per titoli riservata ai dipendenti del Ministero, contestava la decurtazione di un punto relativa al corso “Syllabus Competenze Digitali per la PA, livello Avanzato”, inizialmente conteggiato dal sistema informatico insieme alla certificazione ECDL. Deduceva, in primo luogo, violazione della lex specialis, irretroattività degli atti amministrativi, contraddittorietà, irragionevolezza e lesione dell’affidamento, sostenendo che l’esclusione dei corsi Syllabus fosse stata introdotta soltanto dalla circolare del 24 ottobre 2024, successiva alla scadenza delle domande. In subordine, contestava la legittimità del bando per non avere previsto uno specifico punteggio per la performance individuale e per i percorsi Syllabus, in contrasto con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 marzo 2023. In via ulteriormente subordinata, deduceva difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà della circolare del 24 ottobre 2024. Proponeva inoltre domanda risarcitoria. Il Ministero sosteneva che la limitazione alle certificazioni riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito fosse già conoscibile prima della scadenza del termine, in particolare tramite le FAQ del 12 luglio 2024, e che la circolare successiva avesse natura meramente ricognitiva.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha qualificato le procedure di progressione verticale tra aree come procedure selettive comparative nelle quali l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione dei titoli e nella fissazione dei punteggi, sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. La clausola del bando relativa alle “competenze informatiche certificate” non imponeva di valutare qualsiasi attestato formativo, ma consentiva di verificare se il titolo avesse natura di certificazione ufficiale e standardizzata. È stata ritenuta non manifestamente irragionevole la scelta di valutare soltanto le certificazioni riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, distinguendole dai badge e dagli attestati Syllabus, aventi diversa standardizzazione e verificabilità. Le FAQ pubblicate dal Ministero il 12 luglio 2024, prima della scadenza per la presentazione delle domande, sono state considerate un chiarimento applicativo tempestivo della lex specialis, non integrante né modificante il bando e non introduttivo di un requisito nuovo. La circolare del 24 ottobre 2024 è stata qualificata come atto ricognitivo e interpretativo dei criteri già applicati e già conoscibili, sicché non vi è stata applicazione retroattiva di una regola sopravvenuta. Il punteggio automatico iniziale aveva carattere provvisorio e non poteva fondare un affidamento qualificato, essendo prevista una successiva verifica dei titoli. La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 23 marzo 2023 è stata ritenuta un atto di indirizzo generale e programmatico, non vincolante né precettivo, tale da non imporre l’attribuzione di un punteggio ai percorsi Syllabus. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione, poiché la circolare aveva natura generale e ricognitiva e indicava comunque le ragioni della mancata validazione. La domanda risarcitoria è stata rigettata per l’infondatezza dell’impugnazione e per l’assenza dell’antigiuridicità del danno. Spese integralmente compensate per la particolarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    Le progressioni verticali tra aree del personale pubblico costituiscono procedure selettive comparative, nelle quali l’amministrazione può stabilire titoli e criteri di attribuzione dei punteggi, con il limite della manifesta irragionevolezza.

  • art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a.

    Il Ministero ha richiamato il principio di specificità dei motivi per contestare la domanda risarcitoria; il giudice ha tuttavia deciso il rigetto della domanda risarcitoria in ragione dell’assenza dell’antigiuridicità del danno.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive comparative per la progressione verticale dei dipendenti pubblici, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione dei titoli valutabili e nella ponderazione dei relativi punteggi; tali scelte sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
  • La previsione di un punteggio per competenze informatiche certificate non impone di valutare qualsiasi attestato o percorso formativo, ma consente all’amministrazione di selezionare le certificazioni aventi carattere ufficiale, standardizzato e oggettivamente verificabile.
  • Le FAQ pubblicate prima della scadenza del termine di partecipazione possono chiarire il significato operativo di una clausola della lex specialis, senza integrare o modificare il bando, quando non introducano requisiti nuovi o più restrittivi rispetto a quelli già desumibili dal testo della disciplina di gara o selettiva.
  • Una circolare successiva alla scadenza delle domande non è retroattiva quando si limita a ricognire e spiegare criteri già previsti o desumibili dalla lex specialis e già resi conoscibili ai candidati prima della scadenza.
  • Il punteggio attribuito automaticamente dal sistema informatico in fase di presentazione della domanda, se il bando prevede una successiva verifica dei titoli, ha natura provvisoria e non determina un affidamento qualificato sulla sua conferma.
  • Gli atti di indirizzo generale rivolti alle amministrazioni, privi di carattere vincolante o precettivo, non impongono l’introduzione di specifici criteri o punteggi nelle procedure selettive interne, restando salva la discrezionalità organizzativa dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneEccesso di potere

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