Ordinanza n. 10412/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale nel profilo FT35, nonché gli atti applicativi del limite del 20% degli idonei
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso per il profilo FT35, il verbale della Commissione d’esame che aveva applicato il limite del 20% degli idonei, gli atti e pareri presupposti relativi alla cosiddetta norma taglia-idonei, la lista dei punteggi e, ove occorrente, il bando. Ha dedotto di avere superato la prova scritta con il punteggio di 22,2/30 e ha chiesto l’annullamento degli atti nella parte lesiva, l’accertamento del diritto all’inclusione nella graduatoria e la rettifica della stessa, con adozione degli atti conseguenti. Il testo dell’ordinanza non espone né esamina nel merito i singoli motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né la domanda di accertamento. Ritenuta necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti e ha autorizzato la ricorrente a procedere mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione dell’ordinanza e del ricorso sul sito internet dell’Amministrazione, nella pagina relativa alla procedura concorsuale. La ricorrente dovrà formulare la richiesta all’Amministrazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; l’Amministrazione dovrà pubblicare gli atti entro dieci giorni dalla richiesta e mantenerli pubblicati fino al deposito della sentenza definitiva; la prova della notificazione dovrà essere depositata entro dieci giorni dal rilascio dell’attestazione amministrativa. È stata fissata la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, nell’ambito della notificazione del ricorso, il ricorso alla notificazione per pubblici proclami nei casi previsti dalla disciplina processuale.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio e autorizzare modalità di notificazione per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.
Massime di principio
- Quando l’esito del giudizio può incidere sulla posizione di tutti i candidati inseriti nella graduatoria impugnata, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali candidati.
- Qualora il numero dei controinteressati renda particolarmente gravosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del provvedimento sul sito internet dell’amministrazione interessata.
- Nel disporre la notificazione per pubblici proclami, il giudice può stabilire termini coordinati per la richiesta del ricorrente, la pubblicazione da parte dell’amministrazione, il mantenimento online degli atti e il deposito della prova dell’avvenuta notificazione.
Come è indicizzato
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