Parere del Garante n. 475 del 13/08/2025
Parere su istanza di accesso civico - 13 agosto 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la richiesta di parere dell’Azienda USL Toscana nord ovest su un diniego parziale di accesso civico generalizzato relativo a dati numerici sugli utenti dei Ser.D e sui soggetti con disturbo da gioco d’azzardo, disaggregati per tipologia di dipendenza e per ulteriori variabili demografiche e sociali. L’Autorità chiarisce che i dati richiesti, se non adeguatamente aggregati, possono consentire la re-identificazione degli interessati e quindi rivelare dati relativi alla salute, sottratti all’accesso civico ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013. Richiama inoltre i principi sull’anonimizzazione e sul rischio di singling-out, linkability e inference, sottolineando che spetta al titolare valutare concretamente se la comunicazione sia compatibile con la tutela della riservatezza. Infine, precisa che le finalità di ricerca prospettate dall’istante non sono di per sé sufficienti a legittimare il trattamento, in assenza dei requisiti previsti per la ricerca scientifica o statistica.
Parere su diniego parziale di accesso civico a dati aggregati sugli utenti Ser.D e DGA dell’Azienda USL Toscana nord ovest
Parere su istanza di accesso civico a dati sugli utenti Ser.D e DGA
Il Garante esprime parere, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, sulla richiesta dei Responsabili aziendali trasparenza e prevenzione della corruzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest relativa a un provvedimento di diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza concerneva dati numerici 2024 sugli utenti in carico ai Ser.D e sui soggetti con disturbo da gioco d’azzardo, anche con ulteriori disaggregazioni per età, genere, occupazione e titolo di studio.
Inquadramento normativo
Il parere si fonda sul Regolamento (UE) 2016/679, in particolare sugli artt. 4, 5, 9, 24 e 89, sul Codice privacy, sugli artt. 2-ter, 2-septies, 5-bis e 7-bis del d.lgs. 33/2013, nonché sulle Linee guida ANAC n. 1309/2016, adottate d’intesa con il Garante. Il procedimento è trattato come urgente, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione dell’Ufficio del Garante.
Natura dei dati richiesti
Il Garante osserva che l’attività dei Ser.D è finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze e comportamentali, tra cui il gioco d’azzardo. I dati richiesti, pur non essendo direttamente identificativi, sono dati numerici riferiti a persone prese in carico per condizioni di salute e, quindi, possono comunque rivelare indirettamente dati relativi alla salute ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR.
Accesso civico e divieto assoluto di diffusione dei dati sulla salute
L’Autorità chiarisce che, quando l’accesso civico generalizzato ha a oggetto dati relativi alla salute, opera l’esclusione assoluta prevista dall’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013, poiché tali dati sono soggetti a divieto di diffusione ai sensi del Codice privacy e dell’art. 7-bis, comma 6, d.lgs. 33/2013. In questi casi l’amministrazione non deve effettuare il test del pregiudizio concreto previsto per le eccezioni relative dell’art. 5-bis, comma 2, ma deve negare l’accesso.
Dati aggregati, anonimizzazione e rischio di re-identificazione
Il Garante approfondisce la distinzione tra dato anonimo e dato aggregato, richiamando il considerando 26 GDPR e i criteri europei sull’anonimizzazione. Sottolinea che un dato può dirsi davvero anonimo solo se non consente l’identificazione, neppure indiretta o a posteriori, attraverso mezzi ragionevolmente utilizzabili. Vengono richiamate le tecniche di anonimizzazione e i rischi di single-out, linkability e inference, nonché il criterio della soglia minima di aggregazione pari a tre. La combinazione delle variabili richieste dall’istante, unita al limitato ambito territoriale, rende concreto il rischio di re-identificazione.
Valutazione del caso concreto
Nel caso esaminato, l’Azienda aveva già fornito alcuni dati ma aveva negato quelli ulteriori ritenendo insufficiente la loro aggregazione a evitare l’identificazione degli utenti. Il Garante ritiene che, allo stato, non vi siano elementi per discostarsi da tale valutazione, che rientra nella responsabilità del titolare del trattamento ai sensi del principio di accountability. La possibilità di incrociare i dati con altre fonti, anche per effetto della natura pubblica dell’accesso civico, rafforza il rischio di individuazione degli interessati.
Finalità di ricerca scientifica o statistica
Quanto alla motivazione dell’istante, che invocava finalità di ricerca nazionale sulle dipendenze, il Garante precisa che i trattamenti per ricerca scientifica o statistica sono leciti solo se svolti nel rispetto del GDPR, del Codice e delle Regole deontologiche. Occorre un progetto di ricerca formalizzato, conforme agli standard metodologici, con misure di tutela e documentazione adeguata. Nel caso di specie, tali presupposti non risultano dimostrati, sicché la finalità dichiarata non consente di superare i limiti dell’accesso civico a dati sulla salute.
Conclusione
Il parere conferma, in sostanza, la correttezza del diniego parziale opposto dall’Azienda sanitaria per i dati ulteriori richiesti, in quanto la loro ostensione potrebbe consentire la re-identificazione di utenti portatori di dati relativi alla salute, sottratti all’accesso civico generalizzato.
Punti principali
Oggetto dell’istanza e dati richiesti
L’istanza di accesso civico riguardava dati 2024 sugli utenti in carico ai Ser.D dell’Azienda sanitaria, in particolare il numero complessivo di utenti per singola tipologia di dipendenza, i soggetti con DGA e l’eventuale dipendenza associata, nonché dati per età, genere, stato occupazionale e livello di istruzione. L’Associazione istante indicava come finalità una ricerca nazionale sulle dipendenze, con attenzione a quelle associate al gioco d’azzardo.
Dati sanitari ed esclusione dell’accesso civico
Il Garante ribadisce che i dati relativi agli utenti dei Ser.D sono dati relativi alla salute, rientranti tra le categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR. Richiama il divieto di diffusione previsto dal Codice privacy e dall’art. 7-bis, comma 6, d.lgs. 33/2013, con conseguente applicazione dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013: l’accesso civico generalizzato è escluso in via assoluta e l’amministrazione deve rifiutare la richiesta senza svolgere il bilanciamento sul pregiudizio concreto previsto per le ipotesi dell’art. 5-bis, comma 2.
Anonimizzazione, aggregazione e rischio di re-identificazione
Il Garante approfondisce il tema dei dati aggregati, ricordando che l’anonimizzazione deve impedire in modo irreversibile l’identificazione e va valutata tenendo conto di tutti i mezzi ragionevolmente utilizzabili per re-identificare gli interessati. Richiama le nozioni di single-out, linkability e inference, evidenziando che l’aggregazione è efficace solo se le soglie sono proporzionate al campione e alle informazioni contenute, con frequenze non inferiori a tre. Nel caso concreto, la granularità delle variabili richieste e l’ambito territoriale limitato rendono concreto il rischio che combinazioni di dati possano consentire la re-identificazione.
Valutazione sulla decisione dell’Azienda sanitaria
L’Autorità ritiene non sindacabile, allo stato degli atti, la valutazione dell’Azienda secondo cui la comunicazione integrale dei dati richiesti comporterebbe un rischio di identificazione degli utenti. Sottolinea che la responsabilità della verifica concreta sulla natura identificativa dei dati e sul rischio di re-identificazione ricade sul titolare del trattamento, in applicazione del principio di accountability di cui agli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR. Viene anche evidenziata la possibilità che i dati ottenuti siano incrociati con altre banche dati o informazioni ausiliarie, anche da terzi, per effetto della pubblicità propria dell’accesso civico.
Richiamo alle finalità di ricerca scientifica e statistica
Quanto all’argomento dell’istante relativo alla ricerca scientifica, il Garante osserva che il trattamento di dati personali per scopi scientifici o statistici è ammesso solo nel rispetto del GDPR, del Codice privacy e delle Regole deontologiche applicabili, che richiedono un progetto di ricerca conforme agli standard metodologici, con misure di tutela, eventuali responsabili e deposito del progetto presso l’ente competente. Nel caso esaminato, tali presupposti non risultano documentati, sicché la finalità di ricerca, formulata in modo generico, non è sufficiente a superare i limiti posti alla comunicazione dei dati.
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