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Parere

Parere del Garante n. 471 del 08/08/2025

Parere su istanza di accesso civico - 8 agosto 2025

Garante Privacy471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il parere richiesto dal RPCT del CNR su un diniego di accesso civico generalizzato relativo all’elenco nominativo dei dipendenti beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, oggi art. 45 del d.lgs. 36/2023. L’Autorità conferma la correttezza del diniego, ritenendo che l’ostensione integrale dei nominativi e delle somme corrisposte comporti un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in ragione della pubblicità amplificata propria dell’accesso civico e della natura retributiva ed economico-patrimoniale delle informazioni richieste. Viene escluso che un accordo interno o una deliberazione del CNR possano costituire base giuridica idonea alla diffusione dei dati. Resta ferma, per l’istante, la possibilità di un accesso documentale ex l. 241/1990.

Parere su diniego di accesso civico all’elenco dei dipendenti CNR beneficiari di incentivi per funzioni tecniche

Parere su istanza di accesso civico all’elenco dei beneficiari di incentivi per funzioni tecniche del CNR

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del RPCT del Consiglio Nazionale delle Ricerche relativa al riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza concerneva l’elenco nominativo dei dipendenti che avevano percepito l’indennità incentivante per funzioni tecniche prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Oggetto dell’istanza e contenuto del diniego

L’accesso civico richiesto aveva ad oggetto l’«elenco dei dipendenti con attribuzione della indennità incentivante disposta dal Codice degli appalti». Il CNR aveva negato l’ostensione ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, richiamando il precedente parere del Garante in materia e sostenendo che la divulgazione avrebbe comportato la diffusione di dati personali, anche di natura patrimoniale, relativi a tutti i dipendenti beneficiari degli incentivi per funzioni tecniche.

Quadro normativo di riferimento

Il Garante richiama la disciplina sull’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, secondo cui chiunque può accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nei limiti di cui all’art. 5-bis. In particolare, l’accesso va rifiutato quando il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

Richiama inoltre:

  • l’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, che definisce il dato personale;
  • l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati;
  • l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, secondo cui i dati e documenti acquisiti tramite accesso civico diventano pubblici e liberamente conoscibili, fruibili e riutilizzabili, fermo il rispetto della normativa privacy.

Valutazione del Garante sui dati richiesti

Secondo l’Autorità, le informazioni richieste riguardano dati identificativi di dipendenti che hanno svolto funzioni tecniche nelle procedure di gara e somme corrisposte a titolo di incentivo ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, oggi trasfuso nell’art. 45 del d.lgs. 36/2023. Il Garante precisa che tali somme hanno natura retributiva, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nel parere.

L’ostensione dell’elenco nominativo, con l’indicazione analitica delle somme percepite, determinerebbe la diffusione di dati personali economico-finanziari e un regime di pubblicità particolarmente ampio, incompatibile con le aspettative di confidenzialità degli interessati e con le possibili conseguenze della conoscibilità indiscriminata delle informazioni.

Insussistenza di una base giuridica interna per la diffusione

Il richiedente aveva sostenuto che esistesse un obbligo di pubblicazione fondato su una deliberazione del Consiglio di amministrazione del CNR e su un accordo interno in materia di trasparenza. Il Garante non ritiene tale argomentazione persuasiva: un atto interno o un accordo collettivo non costituiscono base giuridica idonea alla diffusione di dati personali ai sensi dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice privacy.

L’Autorità ribadisce che, in materia di trasparenza, non sono consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali, né su base territoriale né per singola amministrazione, quando la materia sia già stata oggetto di una regolazione uniforme a livello nazionale.

Esito del parere

Il Garante conferma la correttezza del diniego opposto dal CNR. L’ostensione dei dati richiesti tramite accesso civico generalizzato comporterebbe infatti un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei dipendenti controinteressati, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.

L’Autorità evidenzia anche che la richiesta di dettagli sull’attività lavorativa e sulle retribuzioni è eccedente rispetto alle finalità di trasparenza perseguite e non rispetta il principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Resta possibile l’accesso documentale ordinario

Il Garante precisa infine che resta salva la possibilità per l’istante di presentare una domanda di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, istituto distinto dall’accesso civico generalizzato e soggetto a un diverso bilanciamento degli interessi.

Punti principali

Oggetto del quesito e contesto procedurale

Il RPCT del CNR ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, in relazione al riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava l’elenco dei dipendenti ai quali era stata attribuita l’indennità incentivante per funzioni tecniche prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Quadro normativo applicato

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 sull’accesso civico generalizzato e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto quando sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati gli artt. 4 e 5 del GDPR, in particolare i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, nonché l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013 sul regime di pubblicità dei dati acquisiti tramite accesso civico.

Valutazione sulla natura dei dati richiesti

Le informazioni richieste riguardano dati identificativi di dipendenti del CNR e somme corrisposte a titolo di incentivo per funzioni tecniche. Il Garante osserva che tali importi hanno natura retributiva e incidono anche sulla sfera economico-patrimoniale degli interessati. La loro diffusione, tramite accesso civico, comporterebbe la conoscibilità da parte di chiunque di dati personali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente pubblicati.

Esclusione di un obbligo interno di pubblicazione

Non è ritenuta persuasiva la tesi del richiedente secondo cui deliberazioni e accordi interni del CNR imporrebbero la pubblicazione dei dati con indicazione dei destinatari. Il Garante afferma che tali atti non possono costituire base giuridica idonea alla diffusione dei dati personali ai sensi dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice privacy, richiamando il principio per cui non sono ammissibili livelli differenziati di tutela della protezione dei dati tra amministrazioni o territori quando la materia sia già disciplinata uniformemente dal legislatore.

Conferma del diniego di accesso civico

L’Autorità ritiene corretto il rifiuto opposto dal CNR, perché l’ostensione dei dati richiesti determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei dipendenti controinteressati. Il rischio riguarda ripercussioni professionali, sociali e relazionali, oltre a possibili pregiudizi da parte di terzi esterni all’ambiente lavorativo. Ne deriva il concreto pregiudizio alla protezione dei dati personali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.

Residualità dell’accesso documentale

Resta salva la possibilità per l’istante di presentare una domanda di accesso ai documenti o ai dati personali ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, istituto distinto dall’accesso civico generalizzato e soggetto a regole diverse.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicotrasparenza amministrativadati personali dei dipendentilavoro pubblico

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