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Parere

Parere del Garante n. 476 del 14/08/2025

Parere su istanza di accesso civico - 14 agosto 2025

Garante Privacy476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina una richiesta di parere del Difensore Civico della Regione Abruzzo sul diniego parziale opposto dal Comune di Sulmona a un’istanza di accesso civico generalizzato riguardante documentazione edilizia relativa a un immobile privato. L’Autorità distingue tra alcuni atti già sostanzialmente conoscibili e altri documenti più dettagliati, osservando che l’ostensione integrale di elaborati tecnici, relazioni, fotografie, documenti di पहचान e dati economici può determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati. Il parere è quindi favorevole a un accesso solo parziale, con oscuramento dei dati eccedenti e non pertinenti, nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità.

Parere sul parziale accoglimento di un’istanza di accesso civico generalizzato a documentazione edilizia presentata al Comune di Sulmona

Parere su istanza di accesso civico a documentazione edilizia

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013, sulla richiesta di parere formulata dal Difensore Civico della Regione Abruzzo in relazione al parziale accoglimento di un’istanza di accesso civico generalizzato presentata al Comune di Sulmona. L’istanza riguarda documentazione edilizia relativa a un immobile privato e richiede la valutazione del bilanciamento tra trasparenza amministrativa e tutela dei dati personali.

Quadro fattuale e documenti oggetto di richiesta

Dagli atti emerge che l’accesso civico generalizzato era diretto a ottenere «permessi, autorizzazioni, concessioni, sanatorie e quant’altro» relativi alla costruzione di un immobile identificato catastalmente. Il Comune ha coinvolto i controinteressati, i quali si sono opposti, e ha poi accolto l’istanza trasmettendo i provvedimenti finali di due permessi di costruire e di una SCIA, ma senza gli allegati tecnici.

L’istante ha quindi chiesto anche la documentazione prodotta dai richiedenti, inclusi gli atti tecnico-progettuali allegati alle domande, come relazione tecnica, inquadramento territoriale, elaborati grafici, stralcio planimetrico e progetti allegati. L’amministrazione ha negato l’ulteriore accesso richiamando, tra l’altro, un precedente parere del Garante e sostenendo l’assenza di un obbligo di pubblicazione per la documentazione tecnica, anche per la presenza di dati personali e di possibili interessi economici e di proprietà intellettuale.

Oggetto edilizio della pratica e distinzione rispetto ai precedenti citati

Il Garante ricostruisce che la documentazione riguarda il recupero, tramite ristrutturazione con ricostruzione, di un fabbricato diruto, originariamente un vecchio mulino, del quale erano crollati solai e tetto. Nel tempo sono stati presentati un primo permesso di costruire, una SCIA alternativa al permesso di costruire e un secondo permesso per lavori di ampliamento.

L’Autorità osserva che il caso non coincide con le pronunce giurisprudenziali invocate dall’istante, poiché quelle riguardavano pratiche edilizie riferite a società e quindi non implicavano dati personali delle persone fisiche. Qui, invece, si è in presenza di documentazione riferita a privati e a un immobile ad uso residenziale, con conseguente applicazione piena della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Valutazione sulla documentazione già comunicata

Per alcuni atti presentati all’amministrazione, quali descrizione generale dell’intervento, comunicazione di inizio lavori, autorizzazione paesaggistica, documentazione sul rischio sismico e comunicazione di voltura del titolo edilizio, il Garante ritiene che l’accesso possa essere mantenuto, perché si tratta di informazioni già note all’istante. In tali casi, tuttavia, l’ostensione deve avvenire con oscuramento dei dati personali eccedenti e non pertinenti, come codici fiscali, residenza, recapiti telefonici, e-mail e ulteriori elementi di dettaglio non necessari rispetto alla finalità dell’accesso civico.

Valutazione sulla restante documentazione e sul pregiudizio concreto

Per la restante documentazione oggetto di diniego, tra cui documenti di riconoscimento, asseverazioni e relazioni illustrative particolareggiate, elaborati grafici, prospetti e planimetrie interne di dettaglio, documentazione fotografica e copia di bonifici al Comune, il Garante ritiene che l’ostensione integrale comporti un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nella sfera privata e familiare dei proprietari del fabbricato. La documentazione contiene, infatti, notizie private sulla proprietà e sulle sue caratteristiche, idonee a rivelare aspetti delicati della vita privata degli interessati.

Secondo l’Autorità, la pubblicazione/ostensione tramite accesso civico, per il particolare regime di diffusione previsto dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, può determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), dello stesso decreto.

Principi richiamati: GDPR, accesso civico e linee guida ANAC

Il parere richiama i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del GDPR, sottolineando che i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario. Viene inoltre evidenziato che l’accesso civico generalizzato, pur essendo volto a favorire il controllo diffuso sull’azione amministrativa, non consente una divulgazione indiscriminata di dati personali.

Il Garante richiama anche le Linee guida ANAC sull’accesso civico, secondo cui l’amministrazione deve scegliere, ove possibile, le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell’interessato e tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità e della non prevedibilità delle conseguenze della divulgazione a chiunque dei dati richiesti.

Conclusioni del Garante

Il parere è favorevole al Comune solo in parte: l’accesso può essere consentito per la documentazione già sostanzialmente conosciuta dall’istante, ma con oscuramento dei dati personali eccedenti; mentre per la documentazione tecnica e progettuale più dettagliata, per i documenti di identità, per i bonifici, per le relazioni e per gli elaborati grafici e fotografici, l’integrale ostensione è ritenuta idonea a recare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati.

Resta ferma, secondo il Garante, ogni autonoma valutazione dell’amministrazione sulla sussistenza dei presupposti per il diverso accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. n. 241/1990, fondato su un interesse diretto, concreto e attuale.

Punti principali

Oggetto del quesito e contesto procedurale

Il Difensore Civico della Regione Abruzzo ha chiesto il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013, sul parziale accoglimento di un’istanza di accesso civico generalizzato presentata al Comune di Sulmona. Il procedimento riguarda una pratica edilizia riferita a un immobile privato e si colloca nel quadro delle regole sull’accesso civico e dei limiti connessi alla tutela dei dati personali.

Documentazione già rilasciata e ulteriore documentazione richiesta

Il Comune aveva già trasmesso i provvedimenti finali relativi ai due permessi di costruire e a una SCIA, ma senza gli allegati. L’istante ha poi chiesto anche la restante documentazione tecnica e progettuale, inclusi elaborati grafici, relazioni, fotografie, documenti richiamati nei titoli edilizi e altri atti della pratica.

Valutazione del Garante sulla natura dei dati e sul pregiudizio concreto

Il Garante osserva che il caso è diverso da precedenti riguardanti pratiche edilizie riferite a società, poiché qui la documentazione attiene a persone fisiche e quindi contiene dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR. L’ostensione integrale di elaborati, planimetrie, relazioni, fotografie, documenti di identità e dati economici può incidere sulla sfera privata e familiare dei proprietari e determinare un pregiudizio concreto ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.

Accesso consentito con oscuramenti per alcuni atti

Per alcuni documenti, come descrizione generale dell’intervento, comunicazione di inizio lavori, autorizzazione paesaggistica, documentazione sul rischio sismico e comunicazione di voltura del titolo edilizio, il Garante ritiene che l’accesso non sia incongruo, poiché tali informazioni erano già state fornite all’istante. Tuttavia, in sede di rilascio devono essere oscurati i dati personali eccedenti, come codici fiscali, residenza, recapiti telefonici, e-mail e altre informazioni non necessarie.

Limiti derivanti da GDPR e disciplina sull’accesso civico

Il parere richiama i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del GDPR, nonché l’art. 3 del d.lgs. n. 33/2013, che impone comunque il rispetto della normativa privacy anche dopo la pubblicazione/ostensione dei dati acquisiti tramite accesso civico. In applicazione delle Linee guida ANAC, l’amministrazione deve preferire le modalità meno pregiudizievoli per i diritti degli interessati e valutare il possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicoprotezione dei dati personaliedilizia e pratiche edilizietrasparenza amministrativa

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