Parere del Garante n. 470 del 04/08/2025
Parere sullo schema di “Protocollo d’intesa tra Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero della salute e le Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura” - 4 agosto 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di protocollo d’intesa tra MASAF, Ministero della salute, Regioni e Province autonome e AGEA per disciplinare l’interscambio delle informazioni necessarie all’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura. Il parere si colloca nel quadro della PAC e delle norme europee e nazionali che prevedono controlli e sanzioni per i beneficiari che non rispettano gli obblighi in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro. Pur ritenendo il quadro normativo complessivo sufficientemente definito per il rilascio del parere, l’Autorità richiama la necessità che gli elementi essenziali del trattamento siano regolati in una base giuridica idonea, con particolare attenzione a liceità, finalità, ruoli, categorie di dati trattati, inclusi dati particolari e dati relativi a reati e condanne. Il protocollo può disciplinare solo aspetti di dettaglio, mentre i profili essenziali devono essere ancorati alla disciplina nazionale di riferimento, eventualmente da integrare.
Parere favorevole, con prescrizioni, sullo schema di protocollo d’intesa per l’interscambio di informazioni finalizzato all’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura.
Protocollo d’intesa per l’interscambio di informazioni sulla condizionalità sociale in agricoltura
Il Garante si pronuncia, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR, sullo schema di "Protocollo d’intesa tra Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero della salute e le Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura". Il parere è richiesto nell’ambito dell’attuazione della PAC e della disciplina europea e nazionale in materia di condizionalità sociale.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il regolamento (UE) 2021/2115, in particolare l’art. 14, che introduce la cd. condizionalità sociale, collegando il pieno accesso ai pagamenti diretti e ad altre forme di sostegno al rispetto della normativa europea sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili e sulle norme minime di salute e sicurezza sul lavoro. Viene altresì richiamato il regolamento (UE) 2021/2116, art. 82, che impone agli Stati membri di istituire un sistema di sanzioni amministrative per i beneficiari inadempienti e di utilizzare i sistemi esistenti di controllo in materia sociale e occupazionale.
Sono richiamati inoltre il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che individua le autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, e il decreto ministeriale 28 giugno 2023, che definiscono il meccanismo sanzionatorio e il relativo calcolo. Il decreto interministeriale 28 dicembre 2022 ha già previsto un sistema di flussi informativi verso AGEA e la stipulazione di convenzioni tra autorità competenti e organismi pagatori per la trasmissione delle informazioni utili all’attuazione delle riduzioni degli aiuti PAC.
Oggetto dello schema e finalità operative
Lo schema di protocollo, trasmesso dal Ministero con note del 26 marzo, 9 aprile e 28 luglio 2025, mira a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per applicare la condizionalità sociale in agricoltura. Il Ministero ha rappresentato l’urgenza del parere anche in considerazione della richiesta della Commissione europea del 7 marzo 2025 di acquisire, entro due mesi, informazioni sull’attuazione della condizionalità sociale per gli anni 2023 e 2024.
Il sistema descritto ha natura funzionale all’alimentazione del fascicolo aziendale dell’agricoltore e all’attivazione del meccanismo di riduzione degli aiuti in caso di violazioni definitivamente accertate delle regole di condizionalità sociale.
Valutazioni del Garante sulla base giuridica del trattamento
Il Garante richiama il proprio orientamento secondo cui le scelte di fondo in materia di trattamento di dati personali devono essere stabilite da una base giuridica idonea, dotata di adeguata qualità della fonte, sufficiente determinatezza del contenuto essenziale del diritto e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite. In tale prospettiva, gli elementi essenziali del trattamento devono essere disciplinati in un atto conforme agli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice privacy.
Il protocollo d’intesa può disciplinare soltanto aspetti di dettaglio del trattamento, purché esista già una base giuridica idonea che ne regoli i profili essenziali. Il Garante sottolinea che ciò vale in particolare quando sono coinvolti dati personali appartenenti a categorie particolari o dati relativi a condanne penali e reati, per i quali il livello di garanzia richiesto è più elevato.
Profili essenziali che devono essere regolati nella disciplina di riferimento
Pur esprimendo un giudizio positivo sul quadro complessivo, il Garante ritiene necessario che la disciplina vigente sulla condizionalità sociale sia integrata per regolare espressamente i profili essenziali del trattamento, che non possono restare impliciti o demandati al solo protocollo. In particolare, occorre disciplinare:
- la liceità, correttezza e trasparenza del trattamento;
- la finalità del trattamento, quale esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri;
- il ruolo dei diversi soggetti coinvolti nel trattamento;
- il trattamento di categorie particolari di dati personali;
- il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati.
Tali indicazioni discendono dagli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 3, 9 e 10 del GDPR, nonché dagli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-octies del Codice privacy.
Esito
Il Garante conclude esprimendo parere favorevole sullo schema di protocollo d’intesa, ma "nei termini e con le prescrizioni espresse in motivazione". Il parere è quindi positivo, ma condizionato alla necessità che i profili essenziali del trattamento trovino adeguata copertura nella disciplina normativa di riferimento, mentre il protocollo può limitarsi alla regolazione degli aspetti applicativi e di dettaglio.
Punti principali
Contesto normativo e finalità del protocollo
Lo schema riguarda la cooperazione informativa tra amministrazioni competenti per rendere operativo il sistema di condizionalità sociale previsto dal regolamento (UE) 2021/2115, art. 14, e dal regolamento (UE) 2021/2116, art. 82. L’obiettivo è consentire ad AGEA e agli altri organismi pagatori di ricevere le informazioni utili sulle decisioni esecutive adottate dalle autorità competenti in materia di lavoro e sicurezza, così da applicare le riduzioni dei pagamenti PAC in caso di violazioni definitivamente accertate.
Base giuridica e requisiti del trattamento
Il Garante ribadisce che, in coerenza con gli artt. 5, par. 1, 6, parr. 1, lett. c) ed e), 9 e 10 del GDPR, nonché con gli artt. 2-ter, 2-sexies e 2-octies del Codice privacy, le scelte fondamentali sul trattamento devono trovare fondamento in una base giuridica di adeguata qualità normativa. Gli elementi essenziali del trattamento non possono essere rimessi a un protocollo d’intesa, ma devono risultare da un atto normativo o regolamentare idoneo.
Prescrizioni sul contenuto del quadro regolatorio
L’Autorità ritiene che il quadro giuridico sia già sufficientemente definito per esprimere un parere favorevole, ma debba essere opportunamente integrato intervenendo sull’attuale disciplina della condizionalità sociale. In particolare, devono essere regolati in modo espresso i profili essenziali del trattamento: liceità, correttezza e trasparenza; finalità di pubblico interesse o connessa all’esercizio di pubblici poteri; ruoli dei soggetti coinvolti; trattamento di categorie particolari di dati personali; trattamento di dati relativi a condanne penali e reati.
Esito del parere
Il Garante, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR, esprime parere favorevole sullo schema di protocollo, ma nei termini e con le prescrizioni indicate in motivazione. Il protocollo può quindi essere adottato, fermo restando che la disciplina sostanziale del trattamento deve essere resa più completa e puntuale nella fonte normativa primaria o secondaria appropriata.
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