Cassazione Civile, Ordinanza n. 04541/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attori)
La controversia
Più soggetti hanno convenuto in giudizio un istituto di credito chiedendo, da un lato, la declaratoria di nullità di alcuni contratti di mutuo agrario, ipotecario e fondiario; dall'altro, l'accertamento dell'invalidità, irregolarità e inefficacia della contabilità bancaria, dell'atto di recesso della banca, del saldo negativo e delle segnalazioni a centrali rischi; inoltre, hanno chiesto la nullità di alcune fideiussioni prestate da due garanti, deducendo la violazione della disciplina antitrust. Il Tribunale di Castrovillari aveva ritenuto che la domanda sulla nullità delle fideiussioni rientrasse nella competenza della sezione specializzata in materia d'impresa di Napoli e che anche le altre domande fossero attratte per connessione. Riassunto il giudizio a Napoli, il Tribunale ha sollevato conflitto ritenendo invece che le ulteriori domande non fossero connesse in modo qualificato alla domanda antitrust e non potessero seguire la competenza specializzata. La questione sottoposta alla Corte riguardava dunque se la competenza della sezione imprese potesse estendersi a tutte le domande per effetto della sola connessione contestuale, oppure solo in presenza di connessione qualificata ai sensi del codice di procedura civile.
La decisione
La Corte ha dichiarato che la competenza del Tribunale di Castrovillari permane per tutte le domande diverse dall'azione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust. Ha quindi escluso che le domande relative ai mutui, alla contabilità bancaria, al recesso, al saldo e alle segnalazioni in centrale rischi siano attratte alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa di Napoli, perché tra queste e la domanda antitrust non sussiste una connessione qualificata, ma solo una connessione occasionale derivante dalla proposizione congiunta. Le parti sono state rimesse dinanzi al Tribunale di Castrovillari, con termine di legge per la riassunzione e con regolazione delle spese della fase.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, lettera a), L. 10 ottobre 1990, n. 287
La nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI dipendente da intesa vietata implica l'accertamento della nullità dell'intesa anticoncorrenziale a monte.
art. 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
Le sezioni specializzate in materia d'impresa sono competenti per le controversie previste dalla norma e, in via connessione, solo nelle ipotesi consentite dalla disciplina speciale.
art. 33, comma 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287
Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate le controversie di cui alla disciplina antitrust richiamata dalla norma.
artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
Lo spostamento di competenza alla sezione specializzata richiede una connessione qualificata secondo tali ipotesi, non essendo sufficiente una connessione meramente occasionale.
art. 118 TUB
Richiamato come base della contestazione attorea relativa alla prioritaria regolazione dei rapporti e della contabilizzazione del saldo.
L. 675/96, art. 9, comma 1
Richiamata quale ulteriore motivo di invalidità delle fideiussioni dedotto dagli attori.
art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003
La connessione con le materie di competenza della sezione imprese è rilevante solo se qualificata; la mera contestualità delle domande non basta a trasferire la competenza.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa non si estende automaticamente a tutte le domande cumulate nello stesso processo, ma solo a quelle strettamente riconducibili alle materie di legge o connesse in modo qualificato.
- La connessione idonea a spostare la competenza verso il tribunale delle imprese richiede una relazione di pregiudizialità o altra connessione tipizzata dagli artt. 31 e seguenti c.p.c.; la mera connessione occasionale derivante dalla proposizione contestuale delle domande non è sufficiente.
- L'azione volta alla declaratoria di nullità di una fideiussione conforme allo schema ABI e contrastante con la normativa antitrust comporta l'accertamento della nullità dell'intesa a monte e appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
- Le domande relative alla validità del credito garantito, alla contabilità bancaria, al recesso della banca e alle segnalazioni in banche dati non sono attratte alla competenza specializzata quando si fondano su fatti costitutivi autonomi rispetto alla dedotta nullità antitrust della garanzia.
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