Ordinanza n. 22/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - per quanto occorrere possa, del Regolamento Regionale del 8 novembre 2021, n. 1, “Regolamento in materia di accesso all’impiego regionale” (doc. 2 - Regolamento in materia di accesso all’impiego regionale); - della determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 17100 dell’11 settembre 2025, pubblicata sul BURERT n. 240 del 17 settembre 2025, con cui è stato approvato l’avviso di indizione delle procedure selettive speciali o in deroga riservate al personale di ruolo della Regione Emilia-Romagna per la progressione tra le aree ai sensi dell’art. 13 commi 6, 7 e 8 del CCNL 2019-2021 per la copertura di: […] n. 45 posizioni per l’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, come dettagliate nei profili professionali e ambiti di ruolo elencati nell’Allegato 2) dell’Avviso (doc. 3 - determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 17100 dell’11 settembre 2025); dell’avviso di “procedura selettiva per la progressione speciale o in deroga tra le aree riservata al personale di ruolo della Regione Emilia-Romagna per la copertura di n. 53 posti presso l’organico della Regione Emilia-Romagna” e relativi allegati (doc. 4 – avviso di procedura selettiva), particolarmente nella parte in cui (art. 9) prevede che, nell’ipotesi di pari punteggio conseguito dai candidati nella graduatoria finale della selezione, “è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato più giovane di età anagrafica”, e relativi allegati; - per quanto occorrere possa, della determinazione n. 17431 del 16 settembre 2025, di rettifica determinazione n. 17100 del 11 settembre 2025 (doc. 5 - determinazione n. 17431 del 16 settembre 2025); - per quanto occorrere possa, della determinazione dirigenziale n. 19120 del 7 ottobre 2025, proposta DPG/2025/19625 del 07/10/2025, di ammissione dei candidati e relativi allegati A e B (doc. 6 - determinazione dirigenziale n. 19120 del 7 ottobre 2025); - per quanto occorrere possa, della determinazione dirigenziale n. 19409 del 10 ottobre 2025, proposta del DPG/2025/19737 del 08/10/2025, di nomina dei collegi degli esaminatori (doc. 7 - determinazione dirigenziale n. 19409 del 10 ottobre 2025); per quanto occorrere possa, del verbale n. 1 e relativi allegati della prima seduta del collegio esaminatore – insediamento e valutazione titoli (doc. 8 – verbale n. 1 di Commissione); - per quanto occorrere possa, del verbale n. 2 e relativi allegati della prima seduta del collegio esaminatore – insediamento e valutazione titoli (doc. 9 – verbale n. 2 di Commissione); - della nota di trasmissione e documenti allegati del Collegio degli esaminatori di cui al prot. 25/11/2025 .1167821.U per la procedura SPE-AR4-DG REII-435-Bo-Specialista sistemi informativi e gestione applicativi-Architetture digitali, non meglio cognita in quanto non posseduta; - della determinazione dirigenziale n. 23432 del 26 novembre 2025, proposta DPG/2025/24068 del 25/11/2025, di approvazione di n. 4 graduatorie finali, e relativi allegati, e in particolare, l’allegato C) (doc. 10 - determinazione dirigenziale n. 23432 del 26 novembre 2025); - della delibera di Giunta n. 1437 dell’1/7/2024 “Disciplina in materia di progressioni tra le aree per gli esercizi 2024 e 2025”, e relativi allegati, specificamente nella parte in cui afferma che “Richiamate le disposizioni dell’Avviso, che prevede che in caso di candidati classificatisi nella graduatoria finale a parità di punteggio, il Responsabile del Procedimento provvede a sciogliere la parità applicando il titolo di preferenza della maggiore anzianità di servizio ai sensi dell’art. 7 comma 4 della disciplina in materia di progressioni tra le aree di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1437 del 1° luglio 2024” (doc. 11 – delibera giunta n. 1437/2024); - per quanto occorrere possa, della deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 30 giugno 2025 “Nuovo sistema professionale basato sulle competenze. Approvazione ed entrata in vigore dal 1° luglio 2025”, non meglio cognita in quanto non posseduta; - per quanto occorrere possa, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 2019-2021 - relativo al personale del comparto Funzioni locali, in particolare l’art. 13 “Norme di prima applicazione”; - per quanto occorrere possa, della deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 30 giugno 2025 “Nuovo sistema professionale basato sulle competenze. Approvazione - ed entrata in vigore dal 1° luglio 2025” - per quanto occorrere possa, della deliberazione della Giunta regionale n. 1440 dell’8 settembre 2025, recante “Piao 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento a prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027”; - di ogni altro atto o fatto presupposto, connesso, o comunque collegato, anche ignoto alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva riservata al personale di ruolo per la progressione tra le aree, inclusa la graduatoria finale e il criterio di preferenza della maggiore anzianità di servizio in caso di parità di punteggio
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, secondo classificato nella procedura comparativa riservata al personale di ruolo della Regione Emilia-Romagna per il passaggio a una diversa Area ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL 2019-2021, ha impugnato gli atti della procedura e ha chiesto la sospensione cautelare. La contestazione centrale riguarda il criterio previsto dalla disciplina regionale e dall’avviso per risolvere la parità di punteggio, consistente nella preferenza per il candidato con maggiore anzianità di servizio, seguito, a parità di anzianità, dal candidato più giovane di età. Secondo il ricorrente, avrebbe dovuto applicarsi il criterio della più giovane età previsto per i concorsi pubblici dall’art. 3, comma 7, l. 127/1997; senza il criterio della maggiore anzianità di servizio, egli sarebbe risultato vincitore. Nelle more del giudizio, la Regione ha stipulato con il controinteressato risultato vincitore il contratto di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato del giudizio, di un fumus boni iuris sufficientemente apprezzabile. Pur ritenendo che la procedura comparativa sia equiparabile al concorso pubblico ai fini della giurisdizione, il Collegio ha rilevato che essa non appare assimilabile tout court al pubblico concorso sotto il profilo sostanziale e della disciplina applicabile. In particolare, ha valorizzato sia il dato letterale dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, nel testo modificato dalla l. 113/2021, sia la ratio della procedura, diretta alla valorizzazione del personale interno e riconducibile a esigenze di buon andamento dell’amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto prevalente l’interesse della Regione e del controinteressato alla prosecuzione del rapporto di lavoro già instaurato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della materia.
Norme richiamate
art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL 2019-2021
La procedura selettiva interna per la progressione tra le aree è stata indetta sulla base di tali disposizioni contrattuali collettive.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Il dato letterale della disposizione, nel testo modificato dalla l. 113/2021, concorre a distinguere sul piano sostanziale le procedure di progressione interna dai concorsi pubblici ordinari.
l. 113/2021
La modifica normativa richiamata dal giudice è rilevante nell’interpretazione del regime delle progressioni tra le aree.
art. 3, comma 7, l. 127/1997
Il criterio della più giovane età, previsto per i concorsi pubblici, non è stato ritenuto automaticamente applicabile alla procedura comparativa interna.
art. 97 Cost.
La valorizzazione del personale interno è stata ricondotta dal giudice a ragioni di buon andamento dell’amministrazione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare amministrativa.
Massime di principio
- L’equiparazione di una procedura selettiva interna al concorso pubblico ai fini della giurisdizione non comporta la sua automatica assimilazione al concorso pubblico sotto il profilo sostanziale e della disciplina applicabile.
- Nelle procedure comparative riservate al personale interno per la progressione tra le aree, la valorizzazione dell’esperienza e dell’anzianità del personale può costituire una ratio propria della procedura, distinta da quella del reclutamento concorsuale aperto.
- Il criterio di preferenza della più giovane età previsto per i concorsi pubblici non è automaticamente applicabile alle procedure di progressione interna, qualora la disciplina speciale della procedura valorizzi la maggiore anzianità di servizio.
- Nella fase cautelare, la stipulazione e l’avvio di un rapporto di lavoro con il candidato risultato vincitore possono condurre a ritenere prevalente l’interesse dell’amministrazione e del controinteressato alla prosecuzione del rapporto, ai fini della valutazione del periculum in mora.
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