Sentenza n. 1065/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Delibera Giunta Comune di Rimini N. 178/2020 "Revisione biennale della P.O. delle farmacie del Comune di Rimini - anno 2020"; per quanto riguarda i motivi aggiunti il 14/10/2022: - della Deliberazione della Giunta Comunale di Rimini n. 169 del 10/05/2022, nella parte in cui ha deliberato di confermare la modifica dei confini della sede farmaceutica n. 38 – Sacramora.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni della Giunta comunale di Rimini n. 178/2020 e n. 169/2022, relative alla modifica dei confini della sede farmaceutica n. 38 – Sacramora
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la revisione biennale della pianta organica delle farmacie comunali, nella parte relativa alla modifica dei confini della sede farmaceutica n. 38 – Sacramora, deducendo l’infondatezza del presupposto fattuale secondo cui, nel luglio 2020, la sede non sarebbe stata assegnata per mancanza di locali idonei, poiché la sede sarebbe stata già accettata da mesi. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento, sostenendo che la modifica avrebbe penalizzato soprattutto il territorio della farmacia ricorrente e di una farmacia limitrofa, favorendo invece altre farmacie confinanti, senza un’adeguata analisi della reperibilità di locali idonei nelle diverse sedi. Con motivi aggiunti ha esteso le medesime censure alla deliberazione comunale n. 169/2022, confermativa della modifica. La Regione ha eccepito l’irrituale notificazione dei motivi aggiunti e l’improcedibilità del ricorso introduttivo; il Comune ha eccepito altresì l’improcedibilità per mancata impugnazione della successiva pianta organica 2024-2025. In udienza la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base della dichiarazione resa dalla parte ricorrente in udienza. Non è stata quindi adottata una decisione di annullamento o di rigetto nel merito degli atti impugnati. Ai soli fini della regolazione delle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo infondata l’impugnazione. Ha rilevato che il Comune dispone di ampia discrezionalità nella determinazione della dislocazione territoriale delle sedi farmaceutiche, dovendo bilanciare le esigenze della popolazione attuale e potenziale, la viabilità, le caratteristiche ambientali e topografiche, le distanze tra le farmacie e la disponibilità di locali. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta illogicità o irragionevolezza e alla totale carenza o inesatta acquisizione dell’istruttoria, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione di opportunità a quella comunale. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 per ciascuna parte vittoriosa, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
La ricorrente lo ha invocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, prospettando illogicità e disparità di trattamento nella scelta comunale; la sentenza non esamina tali censure nel merito, ma le considera ai fini della soccombenza virtuale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe in relazione alla celebrazione da remoto dell’udienza straordinaria; non costituisce la base decisoria dell’improcedibilità.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione, resa dalla parte ricorrente in udienza, di carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, senza necessità di esaminare nel merito le censure dedotte.
- Nella regolazione delle spese di un giudizio divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando in via prognostica la fondatezza dell’impugnazione.
- Nella determinazione della dislocazione territoriale delle sedi farmaceutiche, il Comune esercita un’ampia discrezionalità, dovendo bilanciare le esigenze della popolazione attuale e potenziale con fattori ambientali, topografici, viari, demografici, la distanza tra le farmacie e la disponibilità di locali.
- Le scelte comunali relative alla pianta organica e alla dislocazione delle farmacie sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, oppure di totale carenza o inesatta acquisizione degli elementi istruttori e fattuali rilevanti; non è consentita la sostituzione della valutazione giudiziale a quella discrezionale dell’amministrazione.
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