Cassazione Penale, Sentenza n. 29794/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Porto era imputato per il reato di cui all'art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998, posto in relazione al presunto impiego, quale legale rappresentante della Porto Aviation Group s.r.l., di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno (Bavcar). In primo grado era emerso che un secondo lavoratore non era dipendente della società; la Corte d''appello confermò la condanna ritenendo sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra Bavcar e la società, sulla base di elementi quali lavoro nei locali aziendali, uso di strumenti del datore e dichiarazioni di dipendenti e dell'interessato. La difesa ha invece sostenuto che si trattava di collaborazione autonoma (fatture emesse), che vi erano periodi di assenza dall'Italia, la richiesta di cittadinanza e le circostanze legate all'emergenza COVID, deducendo l'inesistenza del dolo richiesto dalla norma e criticando la motivazione della Corte d'appello come illogica e parzialmente circolare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato (in particolare il terzo motivo relativo all'elemento soggettivo) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per un nuovo esame. La cassazione ha sancito che il reato previsto dall'art. 22 comma 12 richiede il dolo specifico: occorre dimostrare che l'accordo con il collaboratore fosse effettivamente una simulazione volta a nascondere un rapporto di lavoro subordinato e che il datore fosse consapevole dell'assenza del permesso di soggiorno. La motivazione della Corte d'appello è stata considerata insufficiente e in parte circolare, non avendo approfondito elementi fattuali rilevanti (modalità di pagamento con fatture saldate, periodi di assenza dall'Italia, richiesta di cittadinanza, contesto COVID) e non avendo dato prova convincente della consapevolezza dell'illiceità da parte del datore. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
art. 22, comma 12, d. lgs. 286 del 1998
La norma configura un delitto che richiede il dolo: occorre la coscienza e volontà di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con persona priva di permesso di soggiorno. Non è sufficiente la sola qualificazione civilistica ex post del rapporto; va provata la simulazione dell'accordo e la consapevolezza del datore circa l'irregolarità della presenza dello straniero.
art. 2094 c.c.
Richiamata dalla difesa come parametro per la definizione di lavoro subordinato. La Corte di Cassazione osserva però che la qualificazione civilistica del rapporto, pur utile, non basta per la responsabilità penale: è necessario accertare la volontà delle parti e la simulazione quando il fatto perseguito penalmente richiede il dolo.
Massime di principio
- Per la configurabilità del reato di cui all'art. 22 comma 12 d.lgs. 286/1998 è necessario provare il dolo specifico: la semplice esistenza di elementi tipici del lavoro subordinato non esonera dall'onere di dimostrare la consapevolezza del datore circa l'assenza del permesso di soggiorno del lavoratore.
- La qualificazione civilistica del rapporto (come farebbe il giudice del lavoro) non può da sola fondare una condanna penale: deve emergere che il rapporto fattuale sia stato volontariamente simulato dietro emissione di fatture o altre artificiosità per occultare una vera retribuzione da lavoro dipendente.
- La mancata denuncia al centro per l'impiego o il mancato inquadramento formale non costituiscono di per sé prova sufficiente del dolo; possono essere compatibili con la convinzione, anche erronea, che il rapporto non fosse subordinato o che la posizione del lavoratore fosse regolare.
- Elementi quali periodicità e modalità di pagamento (fatture versus buste paga), assenze prolungate dall'Italia, utilizzo di mezzi propri, alloggio temporaneo, richieste di cittadinanza o proroghe di permesso, e il contesto emergenziale (es. COVID) sono fatti rilevanti che devono essere valutati e approfonditi per accertare la sussistenza della simulazione e della conoscenza dell'illiceità.
- In caso di ragionevole dubbio circa l'elemento soggettivo o la natura del rapporto, la decisione penale deve favorire l'imputato: la carenza di motivazione sul dolo può comportare annullamento e rinvio per un nuovo esame.
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