Cassazione Civile, Sentenza n. 1851/2020 del 28/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione doganale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di definizione di accertamento IM4 con cui l’amministrazione doganale aveva recuperato maggiori diritti di confine su merce importata nel 2008. La merce, acquistata da un fornitore coreano che l’aveva a sua volta acquistata in Cina, era stata dichiarata con un codice tariffario riferito a trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o acciaio. Un controllo di laboratorio aveva ricondotto i prodotti a un diverso codice tariffario, relativo a cavi in acciaio di diametro non superiore a 10 mm di origine cinese, con conseguente applicazione del dazio antidumping. La società sosteneva che il prodotto importato fosse costituito da brache finite, ottenute in Corea mediante trasformazione della materia prima cinese, e che non potesse essere assimilato ai cavi o alle funi soggetti al dazio. La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 19 novembre 2015, aveva accolto l’appello, ritenendo non adeguatamente spiegata la diversa classificazione doganale e reputando che la lavorazione in Corea avesse dato origine a un prodotto finito diverso. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla classificazione doganale e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse accolto senza prova la qualificazione del prodotto come brache e che le analisi di laboratorio fossero un atto endoprocedimentale; 2) violazione delle norme sull’origine delle merci e del principio di non contestazione, deducendo che la lavorazione eseguita in Corea non fosse sufficiente a mutare l’origine cinese; 3) vizio processuale per motivazione apparente, apodittica e incoerente, non avendo la CTR indicato le prove dell’idoneità della lavorazione coreana a trasformare i cavi cinesi in brache di diversa qualità. La società ha eccepito l’inammissibilità dei motivi.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che le censure non richiedevano un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità e che il terzo motivo era stato adeguatamente formulato. Ha accolto il terzo motivo: la motivazione della CTR è stata giudicata apodittica e meramente apparente, perché affermava che in Corea la materia prima cinese fosse stata trasformata in brache senza indicare le fonti di prova del convincimento e senza descrivere la diversità qualitativa tra cavi e brache. Il primo e il secondo motivo sono rimasti assorbiti, senza decisione nel merito sulle questioni di classificazione e origine doganale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione offerta dalla CTR è all’evidenza apodittica e meramente apparente laddove assume l’avvenuta trasformazione della materia prima di origine cinese (cavi) per l’ottenimento di un prodotto finito (brache) in Corea, ma senza indicare le fonti di prova alla base del proprio convincimento e senza nemmeno descrivere la diversità qualitativa tra i due menzionati prodotti.
Il vizio processuale ricorre quando la motivazione è solo apparente: il giudice afferma un fatto decisivo senza indicare le fonti probatorie del convincimento e senza esporre gli elementi che consentono di comprendere la ragione della decisione.
Massime di principio
- È apparente la motivazione che afferma una trasformazione della merce decisiva per la sua classificazione o per la determinazione dell’origine doganale senza indicare le prove poste a fondamento dell’affermazione e senza descrivere le caratteristiche che distinguono il prodotto iniziale da quello finito.
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