Cassazione Penale, Sentenza n. 40059/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il punto della sentenza di patteggiamento (31/03/2022) che aveva disposto la confisca delle somme di denaro precedentemente sottoposte a sequestro probatorio e aveva rigettato la sua istanza di dissequestro e restituzione. Le censure presentate dal difensore speciale si articolavano in quattro motivi: 1) mancanza delle condizioni per il sequestro probatorio e motivazione omessa/contraddittoria circa la titolarità e la pertinenzialità del bene; 2) violazione dell'art. 263 c.p.p. per carenza di motivazione sul rapporto di pertinenzialità; 3) assenza di esigenze probatorie e vizio di motivazione sul carattere probatorio del sequestro e sulla permanenza di tali esigenze al momento del rigetto; 4) nullità del provvedimento di rigetto per omessa fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p., o in subordine per mancata decisione con ordinanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: (1) difetto di legittimazione della ricorrente, essendo terzo rispetto alla sentenza di patteggiamento che può essere impugnata in cassazione solo dal pubblico ministero e dall'imputato secondo l'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; anche alla luce dell'art. 576 c.p.p. il terzo proprietario del bene non ha legittimazione ad impugnare la sentenza di applicazione della pena per gli effetti connessi al patto processuale; (2) comunque, anche se si fosse ritenuto autonomo il provvedimento di rigetto inserito nella sentenza, la ricorrente ha depositato il ricorso oltre il termine utile (ha proposto il ricorso il 16/04/2022, dopo 16 giorni dal deposito della sentenza del 31/03/2022), per cui la sentenza era già passata in giudicato; con il passaggio in giudicato la confisca è subentrata al sequestro probatorio (art. 85-bis d.P.R. 309/1990 e art. 262, comma 4, c.p.p.), pertanto le censure avverso il precedente provvedimento di sequestro sono ormai inammissibili. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non ha irrogato la sanzione a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, 110 cod. pen.
Norme richiamate in relazione al reato contestato agli imputati; non oggetto diretto del motivo di impugnazione del terzo
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa al delitto di stupefacenti contestato agli imputati nell'originario procedimento
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato come base normativa della confisca disposta in sentenza sulle somme sequestrate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata nella discussione sulla possibilità di proporre appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di restituzione, ma la Corte ha ritenuto che nel caso concreto la questione non riguardasse un'ordinanza autonoma impugnabile ai sensi di tale articolo
art. 263 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro probatorio e la procedura collegata (udienza camerale, motivazione). La ricorrente denunciava violazioni di tale articolo, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze per difetto di legittimazione o per decorso del termine
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione esperibili; discussione sul diverso rimedio esperibile (appello cautelare vs ricorso per cassazione) per il terzo
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti di impugnazione della sentenza di patteggiamento: in cassazione possono proporre ricorso solo il pubblico ministero e l'imputato per i motivi indicati. Fondamento principale per escludere la legittimazione del terzo
art. 576 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere la legittimazione del terzo a impugnare punti della sentenza inerenti al patto processuale e per chiarire il regime di impugnazione dei punti non rientranti nel patto
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Norma che consente la confisca per sproporzione e che la Corte indica come causa per cui, dopo la sentenza definitiva, il titolo ablativo è la confisca e non più il sequestro probatorio
art. 262, comma 4, cod. proc. pen.
Principio secondo cui, una volta divenuta definitiva la misura ablativa (confisca), il titolo di acquisizione del bene non è più il sequestro probatorio ma il provvedimento di confisca; ciò impedisce la prosecuzione dell'impugnazione avverso il sequestro originario
Massime di principio
- Un terzo proprietario che contesta il rigetto di una richiesta di dissequestro inserito in una sentenza di patteggiamento rischia di essere privo di legittimazione a impugnare: la sentenza di patteggiamento è appellabile o impugnabile in cassazione solo dal pubblico ministero e dall'imputato nei limiti previsti dall'art. 448 c.p.p.
- Se il provvedimento di rigetto della restituzione è autonomo (ordinanza pronunciata durante il procedimento) il rimedio può differire e la questione può essere esperibile in cassazione; la qualificazione formale del provvedimento è quindi rilevante per determinare il rimedio esperibile.
- È essenziale rispettare i termini processuali: se il terzo propone impugnazione dopo il passaggio in giudicato della sentenza (termine breve per impugnare la parte di patteggiamento), la confisca subentra al sequestro e il rimedio pertinente diventa il ricorso al giudice dell'esecuzione avverso la misura di confisca.
- In presenza di una confisca disposta in sentenza, le censure relative al sequestro probatorio perdono efficacia una volta che la confisca è divenuta titolo definitivo; il terzo deve valutare tempestivamente l'opportunità di impugnare i provvedimenti nei termini appropriati o di agire davanti al giudice dell'esecuzione.
- Quando si valuta un ricorso avverso il rigetto della restituzione di beni, occorre verificare sia la natura formale del provvedimento impugnato (ordinanza autonoma vs punto di sentenza) sia la qualità soggettiva di chi impugna (parte vs terzo), per scegliere il rimedio corretto e rispettare i termini processuali
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