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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33721/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato, mediante appello successivamente convertito in ricorso per cassazione, la sentenza del Tribunale di Bari del 17 dicembre 2024. Con tale decisione era stato assolto dai reati previsti dagli artt. 18, comma 1, lettera g), e 36 del d.lgs. n. 81 del 2008, perché il fatto non era punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nonché dal reato previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 81 del 2008, perché il fatto non sussiste. Le condotte erano state accertate in Gioia del Colle il 7 settembre 2019. La Corte ha rilevato che l'avvocata che aveva sottoscritto l'impugnazione non risultava iscritta nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ritenuto sussistente tale difetto di legittimazione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del difensore sottoscrittore, non risultando quest'ultimo iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza assolutoria di primo grado, fondata sulla particolare tenuità del fatto per due imputazioni e sull'insussistenza del fatto per la terza, non è stata oggetto di revisione nel merito da parte della Corte.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 81 del 2008

    Norma indicata quale base di una delle imputazioni dalle quali l'imputato era stato assolto in primo grado.

  • art. 36, d.lgs. n. 81 del 2008

    Norma indicata quale base di una delle imputazioni dalle quali l'imputato era stato assolto in primo grado.

  • art. 37, d.lgs. n. 81 del 2008

    Norma indicata quale base dell'imputazione dalla quale l'imputato era stato assolto perché il fatto non sussiste.

  • art. 131-bis c.p.

    La sentenza di primo grado aveva ritenuto non punibili per particolare tenuità del fatto le condotte riconducibili alle imputazioni previste dagli artt. 18, comma 1, lettera g), e 36 del d.lgs. n. 81 del 2008.

  • art. 613 c.p.p.

    La decisione applica il requisito della legittimazione tecnica del difensore per la proposizione del ricorso per cassazione, rilevando la necessità dell'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione è inammissibile per difetto di legittimazione del difensore.
  • L'inammissibilità derivante dal difetto di legittimazione del difensore impedisce l'esame nel merito delle censure proposte.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei termini indicati dalla decisione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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