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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25197/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda il regolamento del confine tra due fondi contigui siti in via Petrocelli di Sarconi. In primo grado il Tribunale aveva regolato il confine sulla base delle mappe catastali, ordinando ai convenuti di rimuovere un muro di recinzione e di restituire una striscia di terreno ritenuta usurpata. In appello i soccombenti avevano contestato la decisione, deducendo tra l'altro l'usucapione della striscia di terreno. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile tale eccezione, ritenendola nuova e proponibile solo in primo grado, e aveva comunque confermato l'accertamento del confine basato sulle risultanze catastali, anche per l'indisponibilità del fascicolo di parte degli appellanti. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che l'usucapione era una mera difesa e non una domanda/eccezione nuova, quindi ammissibile in appello; 2) violazione dell'art. 950 c.c. e omesso esame degli accertamenti del CTU, sostenendo che i dati catastali hanno valore solo sussidiario e che i titoli di acquisto avrebbero consentito di definire il confine; 3) ulteriore violazione dell'art. 950 c.c. per insussistenza dell'incertezza soggettiva del confine e per omesso esame del rilievo del CTU circa l'esistenza del cordolo in calcestruzzo sin dal 1977.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di usucapione sollevata in appello. Ha affermato che, nel giudizio di regolamento di confini, la deduzione dell'usucapione dell'area contesa non viola il divieto di ius novorum quando il convenuto abbia già in primo grado contestato la pretesa avversaria sulla proprietà e sull'estensione del confine, trattandosi di diritto reale autodeterminato e di fatto difensivo idoneo a paralizzare la domanda. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva fatto ricorso alle mappe catastali dopo avere esaminato gli altri elementi probatori e reputandoli inidonei a definire con certezza il confine; ha inoltre escluso il vizio di omesso esame, perché gli accertamenti del CTU erano stati considerati e, comunque, non erano decisivi in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo all'eccezione di usucapione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Nel regime applicabile, la deduzione in appello dell'usucapione non è automaticamente preclusa quando si inserisce nella difesa già svolta in primo grado contro la pretesa di confine; la qualificazione come eccezione nuova va verificata in relazione alla funzione difensiva concreta e al tipo di diritto reale dedotto.

  • art. 950 c.c.

    Nell'azione di regolamento di confini la prova può essere fornita con ogni mezzo; le mappe catastali operano in via sussidiaria solo in mancanza o inidoneità di altri elementi utili. Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella scelta degli elementi decisivi.

  • art. 2938 c.c.

    L'eccezione di usucapione, in quanto riconducibile alla prescrizione, non è rilevabile d'ufficio ove soggetta al regime delle eccezioni in senso stretto.

  • art. 1165 c.c.

    Richiama l'applicazione, in tema di usucapione, delle norme sulla prescrizione in generale.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte non può correggere la motivazione con decisione nel merito quando siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato; il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di regolamento di confini, l'eccezione di usucapione dell'area contesa è ammissibile in appello quando il convenuto lamenti già in primo grado l'erronea individuazione del confine e contesti la proprietà della porzione controversa: in tale situazione la deduzione dell'usucapione integra una difesa coerente con il thema decidendum e non introduce una pretesa autonoma estranea al giudizio.
  • I diritti reali autodeterminati si individuano per il loro contenuto e non per il titolo: la deduzione del titolo serve alla prova, non alla specificazione della domanda o dell'eccezione. Perciò l'allegazione in appello di un diverso titolo costitutivo, se riferita al medesimo bene già conteso, può non integrare domanda nuova.
  • Nell'azione di regolamento di confini la prova dell'esatta linea divisoria può essere data con ogni mezzo; i titoli di acquisto, le planimetrie e i tipi di frazionamento devono essere esaminati prima di ricorrere alle mappe catastali, che hanno funzione meramente sussidiaria.
  • Il ricorso alle mappe catastali è legittimo non solo in assenza assoluta di altri elementi, ma anche quando gli elementi disponibili risultino, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, inidonei a determinare con certezza il confine.
  • Il vizio di omesso esame non sussiste quando il fatto storico rilevante sia stato comunque valutato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze istruttorie siano state espressamente confutate; in cassazione non è consentita una nuova lettura della CTU e delle prove per sostituire la valutazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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