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Sentenza

Sentenza n. 1579/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1710/2025 dell’1 luglio 2025 del Tribunale Messina – Sezione Lavoro:

Giustizia amministrativa202600656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 1710/2025, relativa all’attribuzione della carta docente e all’accredito di 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 1710/2025 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 30 ottobre 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla costituzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e aveva ordinato al Ministero di accreditare sulla carta 1.500 euro per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo il vano decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, requisito necessario per l’ottemperanza a un titolo non emanato dal giudice amministrativo. Nel merito, ha accertato l’inadempimento dell’Amministrazione e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di attribuire alla ricorrente la carta docente e di accreditare su di essa 1.500 euro per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    Costituisce il fondamento normativo del diritto alla carta docente accertato dal giudice ordinario e posto a base dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996 e successive modifiche

    termine dilatorio di 120 giorni

    Impone il decorso di un termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi legali ... dalla maturazione del diritto al soddisfo

    È la base normativa per la corresponsione degli interessi legali riconosciuti dal titolo esecutivo e ordinati anche in sede di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    La decisione applica i poteri del giudice dell’ottemperanza, incluso l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta, pur senza richiamare espressamente la disposizione nel testo.

Massime di principio

  • L’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo accerta un obbligo della pubblica amministrazione e questa non vi abbia dato esecuzione; il passaggio in giudicato deve essere comprovato, salvo il caso di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo.
  • Prima di proporre l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare anticipatamente un commissario ad acta, attribuendogli ulteriori poteri sostitutivi per l’ipotesi di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nell’organo responsabile della struttura amministrativa competente, con facoltà di delega a un funzionario apicale del medesimo ufficio, quando ciò sia funzionale all’attuazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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