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Sentenza

Sentenza n. 883/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: - del provvedimento del 2.5.2024 con n. di prot. non conosciuto (doc. 1) del Dirigente del Settore di Sviluppo del Territorio del Comune di Oristano, ing. Giuseppe Pinna, trasmesso via pec il 6.5.2024 alla ricorrente, nella parte in cui prevede la non ammissibilità TOTALE al riconoscimento delle spese sostenute per un importo di 90.000,00 relativamente all’intervento realizzato dalla ricorrente mediante l’incameramento della polizza fideiussoria per un importo pari a 27.000,00 euro e la restituzione della cauzione per un importo di 63.000,00 euro; - della nota allegata e richiamata nel provvedimento del 2.5.2024, avente prot. PERIFERIE 0000982 P-4.2.1. VS del 27.7.2022 e acquisita dal Comune di Oristano al prot. gen. n. 48046 del 27.7.2022 (doc. 2), nella parte in cui è stato precisato che l’importo di euro 27.0000,00 relativo all’intervento “018. Recupero e riconversione funzionale di un capannone ex deposito” non è stato ammesso a rimborso; - di tutti i provvedimenti richiamati nella nota impugnata e, quindi, della comunicazione di avvio del procedimento del 21.3.2022 (doc. 3) del Dirigente del Settore di Sviluppo del Territorio del Comune di Oristano, nonché della nota del 17.9.2022 (doc. 4) di approvazione parziale dell’istanza di rimborso delle spese sostenute e accessibilità al fondo CREO, nonché della nota prot. PERIFERIE 0000327 P-4.2.1.VS del 19.3.2024 (doc. 5) di non ammissibilità totale al riconoscimento delle spese sostenute per un importo di 90.000,00 relativamente all’intervento “018 – Recupero e riconversione funzionale di un capannone ex deposito nell’ambito del programma Oristano Est”, tutte nella parte in cui comportano la non ammissione al beneficio economico, l’escussione della polizza fideiussoria e la restituzione del contributo restante; nonché: - “ove occorra, per quanto lesivo e per quanto di ragione”, della “non conosciuta” nota di risposta del Comune di Oristano del 24.2.2022 a firma del Responsabile del procedimento, Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio di Oristano, ing. Giuseppe Pinna, con la quale il Comune ha ottemperato alla richiesta di chiarimenti della commissione di monitoraggio della PCM; - “ove occorra, per quanto lesiva e per quanto di ragione”, delle osservazioni sul procedimento ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 “con prot. non conosciuto” dell’11.5.2022, firmato digitalmente il 17.5.2022, a firma del Dirigente del Settore sviluppo del Territorio del Comune di Oristano (doc. 6); - “ove occorra, per quanto lesivo e per quanto di ragione”, della nota dell’11.5.2022 “con prot. non conosciuto” indirizzata al Gruppo di Monitoraggio della PCM nella persona del Presidente e dell’Ufficio di Segreteria Tecnica, contenente le eccezioni del Comune di Oristano relativamente all’intervento della ricorrente, a firma del Dirigente del Settore sviluppo del Territorio del Comune di Oristano in qualità di responsabile del procedimento (doc. 7); - “ove occorra, per quanto lesivo e per quanto di ragione”, della nota del 21.2.2024 prot. 12741 del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio di Oristano, con la quale il Comune ha formulato una richiesta di riesame al Gruppo di Monitoraggio della PCM e al Procuratore della Corte dei Conti, relativamente all’intervento della ricorrente (doc. 8); nonché per l’annullamento in via mediata: - “laddove esistente, del non conosciuto verbale” di sopralluogo del Gruppo di Monitoraggio della PCM; - “ove occorra, per quanto lesiva e per quanto di ragione”, della “non conosciuta” richiesta di chiarimenti formulata dal Gruppo di Monitoraggio della PCM; - della risposta al Comune di Oristano del Gruppo di Monitoraggio della PCM con nota prot. PERIFERIE 0000334 P-4.2.1.V del 16.2.2022, acquisita dal Comune di Oristano al prot. 10434 del 17.2.2022 (doc. 9), con cui si è stabilito di «non autorizzare ulteriori rimborsi per l’intervento “018 - Recupero e riconversione funzionale di un capannone ex deposito”, nonché di procedere al recupero dell’anticipazione già liquidata, mediante compensazione sulle successive richieste di rimborso a valere sugli altri interventi ammessi a finanziamento»; - della nota PERIFERIE 0000980 P-4.2.1.VS del 27.7.2022 (doc. 10) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Vice Segretario Generale, acquisita al prot. gen. n. 47937 del 27.7.2022 del Comune di Oristano, avente ad oggetto l’esito del sopralluogo svolto in data 21 gennaio 2022 nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, con la quale è stato stabilito di «non autorizzare ulteriori rimborsi per l’intervento “018 - Recupero e riconversione funzionale di un capannone ex deposito”, nonché di procedere al recupero dell’anticipazione già liquidata, mediante compensazione sulle successive richieste di rimborso a valere sugli altri interventi ammessi a finanziamento»; nonché per l’annullamento: - “ove occorra, ove lesivi e per quanto di ragione”, degli articoli della convenzione Rep. n. 17 del 16.4.2020 stipulata tra la ricorrente e il Comune di Oristano (doc. 11), ove avessero ad essere interpretabili in senso difforme da quello fatto valere nel ricorso; - di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, discendenti e successivi “anche non conosciuti”, che a qualunque titolo sono ostativi alla percezione del contributo da parte della ricorrente; nonché per l’annullamento: - “ove occorra e per quanto di ragione”, dell’Avviso pubblico contenente l’invito a presentare manifestazione di interesse per proposte di intervento da attuare nell’ambito del programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza “ORISTANO EST” (doc. 12), adottato dal Comune di Oristano, ove avesse ad essere lesivo e interpretabile in senso difforme da quello fatto valere nel ricorso; - “ove occorra e per quanto di ragione”, della deliberazione della Giunta comunale n. 166 del 26.8.2016 (doc. 13) avente ad oggetto “bando per la presentazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (DPCM 25.05.2016) Approvazione progetto generale di riqualificazione”, ove avesse ad essere lesivo e interpretabile in senso difforme da quello fatto valere nel ricorso; - “ove occorra e per quanto di ragione”, della deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 31.7.2018 (doc. 14) avente ad oggetto “Finanziamenti “DE MINIMIS” alle imprese nell’ambito del programma Oristano Est. Approvazione Direttive di attuazione”, ove avesse ad essere lesivo e interpretabile in senso difforme da quello fatto valere nel ricorso; - “ove occorra e per quanto di ragione”, delle direttive di attuazione per il cofinanziamento in regime “DE MINIMIS” dei progetti inseriti nell’ambito del programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza “Oristano Est” (doc. 15), ove avessero ad essere lesive e interpretabili in senso difforme da quello fatto valere nel ricorso; nonché, in via subordinata, per il riconoscimento dell’equo indennizzo stabilito per legge, ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1 cpv., della L. n. 241/1990, nella misura del totale del finanziamento, pari a euro 90.000,00, o nella misura ritenuta di giustizia.

Giustizia amministrativa202400411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca totale del contributo pubblico di 90.000 euro, con richiesta di recupero delle somme già erogate e incameramento della polizza fideiussoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente era stata ammessa a un contributo de minimis pari a 90.000 euro, corrispondente al 50% dell’investimento, per il recupero e la riconversione funzionale di un capannone nell’ambito del programma “Oristano Est”. Il progetto originario, inizialmente destinato anche alla realizzazione di un’area ludica e alla riqualificazione degli spazi esterni, era stato rimodulato con riduzione dell’investimento complessivo e trasformazione dell’intervento in una struttura destinata ad attività sportive e di benessere. La rimodulazione era stata approvata dal Comune e trasmessa alla Presidenza del Consiglio, che aveva successivamente ricevuto e approvato i rendiconti ed erogato le tranche del finanziamento senza formulare rilievi. A seguito di un sopralluogo del Gruppo di Monitoraggio della Presidenza del Consiglio, nel 2022 erano state rilevate difformità rispetto al progetto originario, tra cui la mancata realizzazione dell’area giochi, delle piantumazioni e delle sistemazioni esterne, nonché la natura asseritamente meramente commerciale della palestra e l’assenza di agevolazioni tariffarie per la popolazione. Il Gruppo di Monitoraggio aveva quindi disposto la mancata ammissione a rimborso di 27.000 euro e il recupero dell’anticipazione già liquidata. Nel 2024 il Comune aveva disposto la revoca totale del beneficio, per 90.000 euro, con incameramento della polizza fideiussoria per 27.000 euro e restituzione di 63.000 euro. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990, sostenendo che l’atto, se qualificato come annullamento d’ufficio, fosse tardivo e, se qualificato come revoca, fosse privo dei relativi presupposti; la lesione del legittimo affidamento e dei doveri di buona fede e correttezza; il difetto di motivazione e di istruttoria; il travisamento delle note della Presidenza del Consiglio, che avrebbero disposto soltanto una revoca parziale; la contraddittorietà dell’azione amministrativa; la violazione della convenzione e l’insussistenza dei presupposti sostanziali per il recupero del contributo. In via subordinata è stato chiesto l’equo indennizzo ex art. 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di travisamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, esaminate congiuntamente. Il Gruppo di Monitoraggio aveva fondato la decisione sulla mera difformità dell’opera realizzata rispetto al progetto originario, senza considerare adeguatamente che la rimodulazione del progetto era stata approvata dal Comune, trasmessa alla Presidenza del Consiglio e poi seguita dall’approvazione dei rendiconti e dall’erogazione delle tranche di finanziamento senza rilievi. Tale comportamento aveva ingenerato un legittimo affidamento circa l’assenso alla rimodulazione e rendeva contraddittivi i rilievi negativi formulati soltanto dopo il sopralluogo del 2022. Il Gruppo di Monitoraggio non aveva inoltre adeguatamente valutato le controdeduzioni del Comune e la richiesta di riesame, né l’interesse pubblico concretamente perseguito dalla trasformazione del capannone abbandonato in una struttura sportiva, idonea alla rigenerazione urbana, alla socializzazione e alla promozione dell’attività motoria. Gli atti della Presidenza del Consiglio, recependo tali valutazioni viziate, sono stati ritenuti illegittimi; per illegittimità derivata è stato annullato anche il provvedimento comunale di revoca totale e recupero del contributo. Il giudice ha disposto l’annullamento degli atti impugnati e l’obbligo per le amministrazioni di rideterminarsi motivatamente sul progetto rimodulato, nel rispetto dei rilievi della sentenza. Le ulteriori censure e la domanda subordinata di equo indennizzo sono state assorbite. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 974, l. 208/2015

    Costituisce il fondamento legislativo del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

  • DPCM 25 maggio 2016

    Disciplina il bando nazionale nell’ambito del quale è stato finanziato il programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie.

  • Regolamento UE n. 1407/2013

    Disciplina il regime degli aiuti de minimis applicato al contributo concesso all’impresa.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo di motivazione, ritenuto violato per l’insufficiente esplicitazione delle ragioni della revoca e per l’omessa adeguata valutazione degli elementi contrari.

  • art. 7 della convenzione Rep. n. 17 del 16 aprile 2020

    Prevede la disciplina convenzionale delle ipotesi di revoca del finanziamento; la ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il giudice ha definito la controversia sulla base dei vizi di istruttoria, motivazione e travisamento.

  • art. 3, comma 3, della convenzione Rep. n. 17 del 16 aprile 2020

    È richiamato in relazione alla necessità di approvazione della rimodulazione progettuale da parte del Gruppo di Monitoraggio; il giudice ha valorizzato il comportamento successivo dell’amministrazione finanziatrice, che aveva ricevuto la rimodulazione e approvato i rendiconti senza rilievi.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    È stato invocato per contestare la qualificazione dell’atto come revoca e per chiedere subordinatamente l’equo indennizzo; la relativa questione è stata assorbita dopo l’annullamento degli atti per vizi di istruttoria, motivazione e travisamento.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente sul presupposto che la revoca dissimulasse un annullamento d’ufficio tardivo; la questione non è stata decisa perché il ricorso è stato accolto per altri vizi.

  • artt. 1175 e 1337 c.c.

    Sono stati richiamati a sostegno dei doveri di correttezza e buona fede e della tutela dell’affidamento; il giudice ha riconosciuto che il comportamento dell’amministrazione finanziatrice aveva ingenerato un legittimo affidamento sulla rimodulazione, pur senza definire autonomamente la domanda risarcitoria o indennitaria.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione finanziatrice riceve una rimodulazione progettuale, approva i rendiconti successivi ed eroga le tranche del contributo senza formulare rilievi, non può successivamente fondare il recupero del finanziamento sulla mera difformità dell’intervento rispetto al progetto originario senza considerare e motivare specificamente il rilievo di tali condotte precedenti.
  • La verifica della coerenza di un intervento finanziato non può arrestarsi al confronto meramente formale con il progetto originario, ma deve valutare anche la rimodulazione approvata, le finalità concretamente perseguite e l’interesse pubblico effettivamente realizzato dall’opera.
  • È viziata per difetto di istruttoria e motivazione la decisione di revocare o recuperare un contributo pubblico che ometta di esaminare adeguatamente le controdeduzioni del beneficiario e le richieste di riesame dell’amministrazione procedente, limitandosi a recepire rilievi standardizzati o meramente formali.
  • L’accertamento di una difformità progettuale non giustifica automaticamente la revoca integrale del contributo quando l’intervento rimodulato abbia comunque realizzato finalità di rigenerazione urbana, utilità sociale e interesse pubblico coerenti con il programma di finanziamento.
  • L’illegittimità degli atti dell’organo di monitoraggio e degli atti statali che ne recepiscono i contenuti si riflette, per illegittimità derivata, sul provvedimento comunale di revoca e recupero del contributo adottato in attuazione necessitata dei primi. Dopo l’annullamento, l’amministrazione deve rideterminarsi motivatamente sul progetto rimodulato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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