Cassazione Civile, Ordinanza n. 25274/2023 del 25/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori di recupero di un immobile. L'impresa appaltatrice aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative al corrispettivo, poi parzialmente confermato con condanna della committente a una somma inferiore a quella richiesta. La committente, in opposizione e poi in appello, aveva contestato il credito e aveva proposto in via riconvenzionale una domanda di risarcimento per mancata o inesatta esecuzione dei lavori, rigettata nei due gradi di merito. In cassazione l'appaltatrice ha dedotto tre motivi: 1) omessa valutazione della prova testimoniale relativa all'esecuzione dei lavori, con denuncia di anomalia motivazionale e violazione delle norme processuali sulla motivazione e sulla valutazione della prova; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre riferito alla mancata considerazione della prova testimoniale; 3) errata valutazione delle fatture come elementi di prova, sostenendo che la fattura, quale dichiarazione relativa a un rapporto già costituito, può valere come elemento probatorio se il rapporto non è contestato o è comunque provato, e che nel caso concreto essa si saldava con la prova testimoniale non esaminata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo. Ha rilevato che la sentenza d'appello, dopo avere ritenuto infondata la deduzione di nullità della prova testimoniale, è passata direttamente al rigetto integrale della domanda dell'appaltatrice senza spiegare la base logica del mutamento rispetto alla decisione di primo grado e senza procedere alla valutazione della prova testimoniale validamente assunta. Tale omissione motivazionale impone il rinvio, affinché il giudice di merito rivaluti la prova testimoniale e riesamini la domanda dell'appaltatrice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
è richiamato per censurare la mancanza della motivazione della sentenza d'appello, ritenuta del tutto priva della catena argomentativa necessaria a sorreggere il rigetto della domanda
art. 156 c.p.c.
è invocato insieme alle norme sulla motivazione per sostenere la nullità della decisione affetta da carenza argomentativa rilevante
art. 111, comma 6, Cost.
è richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
artt. 112-115 c.p.c.
sono richiamati per contestare l'omessa valutazione della prova e l'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del regime di valutazione delle prove
art. 1281 c.c.
è indicato nel terzo motivo come norma violata in relazione al valore probatorio della fattura, ma la Corte non si sofferma sul punto per assorbimento
art. 2697 c.c.
è evocato nel terzo motivo sul riparto dell'onere della prova, ma il motivo resta assorbito
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito muta l'esito rispetto al primo grado, essa deve esporre la sequenza logico-giuridica che giustifica il diverso approdo, senza salti argomentativi tra la verifica di un'eccezione processuale e la decisione di merito.
- L'omessa valutazione di una prova testimoniale validamente assunta integra vizio censurabile in cassazione quando la decisione si fondi, in sostanza, sulla mancata considerazione di quel mezzo istruttorio.
- Il giudice d'appello non può limitarsi a escludere la nullità della prova e, subito dopo, rigettare la domanda senza confrontarsi con il contenuto della prova stessa, se questa è decisiva per la decisione.
- Le censure che investono la mancata valutazione del materiale probatorio possono essere dedotte sia come vizio di motivazione costituzionalmente rilevante sia come omesso esame di un fatto decisivo, quando il nucleo del dissenso riguarda l'assenza di apprezzamento di elementi istruttori rilevanti.
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