Cassazione Penale, Sentenza n. 31217/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Napoli che, in sede di rinvio dalla sentenza di legittimità, aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. con cui Morgillo chiedeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere (ordinanza 29/09/2021 per detenzione e cessione di cocaina e hashish commessi tra marzo e novembre 2018) con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce un unico motivo misto di violazione di legge (artt. 275, 275-bis e 125 c.p.p.) e difetto di motivazione, sostenendo che il Tribunale del riesame avrebbe eluso il principio fissato dalla Corte di Cassazione nella precedente sentenza di annullamento con rinvio, non spiegando perché il pericolo di reiterazione non possa essere scongiurato dagli arresti domiciliari presso la sorella a Formia (LT). Contesta inoltre la valutazione delle distanze tra i luoghi di commissione dei reati e l'inesattezza numerica della distanza indicata, e ritiene irrilevanti i precedenti familiari e personali rispetto alla disponibilità della sorella ospitante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo che il giudice del rinvio avesse adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base dell'inaffidabilità dell'imputato, dei plurimi precedenti specifici (anche in contesti associativi) e della condotta professionale di spaccio nel periodo 2018-2020. La Corte ha ritenuto irrilevante l'imprecisione sulla distanza chilometrica tra i luoghi citati, considerandola non idonea a rimuovere la valutazione sulla inaffidabilità e il rischio di reiterazione. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Cancelleria è stata rimandata agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello avverso provvedimenti cautelari; qui utilizzata quale titolo dell'appello proposto da Morgillo contro il provvedimento che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sulle ragioni della custodia cautelare; richiamata nel motivo di cassazione come presunta violata dal giudice di merito, ma la Corte ritiene che la valutazione delle esigenze cautelari sia stata adeguatamente motivata
art. 275-bis cod. proc. pen.
Norma che regola i criteri per la misura della custodia cautelare; invocata dal ricorrente per contestare la motivazione, ma la Corte ne verifica l'applicazione e la congruità motivazionale nel caso concreto
art. 125 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le misure cautelari personali; richiamata nella censura sul difetto di motivazione, ma la Corte ritiene che il giudice di merito abbia valutato correttamente l'inaffidabilità e il pericolo di reiterazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria per i ricorsi manifestamente infondati quando non sia ravvisabile assenza di colpa; la Corte l'ha applicata per giustificare la condanna pecuniaria a carico del ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la Corte dispone che la Cancelleria provveda agli adempimenti previsti
Massime di principio
- La custodia cautelare in carcere ha carattere di residualità: tuttavia la residualità non implica automatico favore per misure meno afflittive quando sussistono elementi concreti di inaffidabilità e rischio di reiterazione
- La sussistenza delle esigenze cautelari può essere adeguatamente motivata sulla base di plurimi precedenti specifici e della proiezione professionale dell'attività delinquenziale; tali elementi possono giustificare il mantenimento della custodia in carcere anche se è proposta una sistemazione domiciliare in altra regione
- La Corte di legittimità non è luogo per la mera rivalutazione di fatti o per contestare discrezionalità valutative dei giudici di merito: le censure che si riducono a un diverso apprezzamento probatorio sono inidonee a fondare la cassazione
- Errori materiali o imprecisioni di dettaglio (es. distanza chilometrica indicata) sono spesso irrilevanti se la motivazione complessiva del giudice di merito resta coerente e sorretta da elementi di fatto idonei a giustificare la misura cautelare
- La disponibilità di una persona a ospitare l'imputato in altra regione non elimina automaticamente il rischio di reiterazione: occorre dimostrare concretamente che la collocazione rende ineffettive le possibilità di contatto con la rete criminosa
- Il ricorso manifestamente infondato può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno circostanziare le censure evitando iniziative processuali puramente avversative dei fatti accertati
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