Cassazione Civile, Ordinanza n. 34769/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto nei confronti di un Comune un decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di prestazioni professionali rese in relazione a un giudizio amministrativo avente ad oggetto l'annullamento del verbale di aggiudicazione di una gara d'appalto. Il Comune aveva proposto opposizione e il Tribunale, revocato il decreto, aveva liquidato al professionista solo una somma molto inferiore, applicando lo scaglione di valore indeterminabile e ritenendo documentate soltanto le fasi introduttiva e decisoria del giudizio. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva: nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione; erronea individuazione del valore della controversia, che egli riteneva dovesse essere parametrato al valore dell'appalto; erronea individuazione delle voci tariffarie e omissione di valutazione delle prove acquisite; ulteriori censure sulle voci di diritti riconosciute. La Corte ha ritenuto le doglianze complessivamente inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito e comunque generiche, non essendo indicati specificamente gli elementi probatori dai quali inferire la tesi del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la valutazione del relatore e ha precisato che, poiché l'attività difensiva riguardava un giudizio amministrativo di impugnazione di atti della procedura di affidamento di un appalto pubblico, il valore della causa va considerato indeterminabile, senza che rilevino gli eventuali risvolti patrimoniali dell'appalto. Ha inoltre rilevato che la memoria del ricorrente era meramente reiterativa e non si confrontava con tale principio. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Comune intimato non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Disposto altresì il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione camerale e per la trattazione del ricorso in sede camerale
art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011
richiamato solo per escludere la sua incidenza sulla individuazione del mezzo di impugnazione, che va desunta dal rito concretamente seguito nel giudizio presupposto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
previsto il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato da raddoppiare, se dovuto
Massime di principio
- Le censure di legittimità che mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito sono inammissibili, perché estranee alla funzione del giudizio di cassazione.
- La determinazione del compenso dell'avvocato per l'attività svolta in un giudizio avente a oggetto l'impugnazione di atti di gara pubblica va effettuata applicando lo scaglione di valore indeterminabile, senza tener conto degli eventuali riflessi patrimoniali della procedura di appalto.
- Quando il giudice di merito fonda la liquidazione su specifici accertamenti di fatto, la contestazione in cassazione deve essere puntuale e supportata dall'indicazione degli elementi probatori rilevanti; la critica generica è inammissibile.
- Ai fini dell'individuazione del corretto mezzo di impugnazione relativo alla liquidazione del compenso professionale, rileva il rito concretamente seguito nel giudizio presupposto.
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