Sentenza n. 1134/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di agevolazione del consumo di carburante utilizzato per la produzione di forza motrice ai sensi del punto 9 di cui alla Tabella A, allegata al D.lgs. 26.10.1995 n. 504 (Testo Unico Accise cd. “TUA”), adottato dalla Direzione Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e notificato alla ricorrente in data 31.01.2026, in una con ogni altro atto, a questo premesso, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’agevolazione sul consumo di carburante utilizzato per la produzione di forza motrice ai sensi del punto 9 della Tabella A allegata al d.lgs. 504/1995
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione tributaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo all’agevolazione sulle accise richiesta anche per un nuovo cippatore montato su autocarro immatricolato e abilitato alla circolazione su strada pubblica. L’amministrazione aveva ritenuto che, dopo la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 43/2025, l’agevolazione fosse riconoscibile soltanto per motori fissi permanentemente installati su strutture ancorate al suolo o per macchine operatrici semoventi non ammesse alla circolazione su strada pubblica, con esclusione dei mezzi d’opera gommati e targati. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del punto 9 della Tabella A allegata al d.lgs. 504/1995, del d.lgs. 43/2025, della l. 111/2023, della direttiva 2003/96/CE e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento; ha inoltre prospettato eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza di istruttoria, motivazione erronea e incongrua, illogicità manifesta, mancata comparazione degli interessi, carenza di interesse pubblico, travisamento, contraddittorietà e mancata considerazione delle finalità dell’agevolazione. L’Agenzia ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la controversia riguardasse il diniego di un’agevolazione tributaria in materia di accise, devoluto al giudice tributario.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo che la rinuncia alla domanda cautelare non impedisse la decisione immediata del merito, in applicazione dei principi di economia processuale e di assenza di natura consensuale del rito. Nel merito processuale, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia riguarda infatti il riconoscimento o il diniego di un’agevolazione relativa alle accise e incide direttamente sull’ammontare del tributo dovuto. Ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992, le controversie sui tributi doganali e sulle accise, comprese quelle sulle relative agevolazioni, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario. Il giudizio può essere riassunto davanti all’autorità giudiziaria tributaria nei termini e nei limiti dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, anche in considerazione dell’indicazione della possibilità di ricorrere al TAR contenuta nell’atto impugnato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, quando la causa è matura per la decisione e sono garantite le difese delle parti; il rito non ha natura consensuale.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992
Attribuisce al giudice tributario la giurisdizione sulle controversie aventi a oggetto tributi di ogni genere e specie, comprese le accise e le relative agevolazioni.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992
Ricompresa tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.
punto 9 della Tabella A allegata al d.lgs. 504/1995
Prevede l’agevolazione sul consumo di carburante utilizzato per la produzione di forza motrice; la controversia sulla sua applicazione è stata qualificata come tributaria.
art. 1, comma 1, lett. v), d.lgs. 43/2025
Ha modificato la disciplina dell’agevolazione oggetto della domanda, secondo l’interpretazione posta a fondamento del diniego amministrativo.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto il riconoscimento, il diniego o la revoca di agevolazioni relative alle accise appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, poiché incidono direttamente sulla debenza e sull’ammontare del tributo.
- La giurisdizione tributaria sulle accise si estende alle agevolazioni fiscali collegate a tali tributi, anche quando la controversia formalmente riguarda un provvedimento amministrativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- La rinuncia alla domanda cautelare non impedisce al giudice amministrativo di definire immediatamente il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., quando la causa è matura per la decisione e risultano salvaguardate le garanzie difensive.
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