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Ordinanza

Ordinanza n. 3586/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Delibera di non accoglibilità notificata in data 07/04/2026 della domanda di agevolazione n. CREMCA00000019, adottata da Invitalia S.p.A. nell’ambito dell’Avviso pubblico approvato con Decreto direttoriale n. 637 del 20 novembre 2025; b) della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglibilità della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa da Invitalia S.p.A. in data 24 febbraio 2026; c) del Decreto interministeriale del Ministero della Cultura, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, n. 402 del 28 ottobre 2024, recante “Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa”, ai sensi dell’art. 25, comma 6, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, nella parte in cui rileva ai fini del presente giudizio; d) nelle parti in cui possa ritenersi lesivo della posizione giuridica della ricorrente e/o da interpretare, l’Avviso pubblico per “la selezione di progetti imprenditoriali in grado di contribuire al rafforzamento del sistema delle imprese culturali e creative nelle regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nell’ambito del PN Cultura 2021-2027, Azione 1.3.1” di cui al Decreto n. 637 del 20/11/2025.

Giustizia amministrativa202606474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di non accoglibilità di una domanda di agevolazione, preceduta da comunicazione dei motivi ostativi, relativa a un avviso pubblico per progetti imprenditoriali culturali e creativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la delibera di non accoglibilità della domanda di agevolazione, il preavviso di rigetto, il decreto interministeriale recante le modalità per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e l’avviso pubblico di riferimento. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione riguardava, in particolare, la ritenuta carenza del requisito soggettivo di impresa culturale e creativa. La ricorrente aveva dedotto l’idoneità della modifica della visura camerale e la riconducibilità dell’attività esercitata al settore della sartoria. L’amministrazione aveva invece valorizzato anche il volume d’affari quale elemento istruttorio per verificare la prevalenza dell’attività concretamente esercitata e aveva ritenuto che l’attività riconducibile al progetto fosse la fabbricazione in serie di abbigliamento esterno, non compresa tra quelle individuate dal decreto ministeriale, anziché la sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, sulla base di una valutazione sommaria. Ha ritenuto che il richiamo al volume d’affari non costituisse un autonomo motivo di esclusione, ma un elemento istruttorio utilizzabile per verificare la prevalenza dell’attività esercitata, come previsto dall’art. 4, comma 3, del d.m. n. 402 del 2024. La modifica della visura camerale del novembre 2025 è stata ritenuta insufficiente a dimostrare l’esercizio stabile, continuativo e prevalente dell’attività culturale e creativa da almeno cinque anni. Il giudice ha inoltre rilevato che l’avviso richiede che il carattere culturale e creativo connoti prevalentemente l’attività dell’impresa nel suo complesso, sicché la mera presenza di un’attività di sartoria presso una sede aziendale non è decisiva. Infine, ha osservato che il decreto ministeriale include la sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, codice ATECO 14.21.20, ma non la fabbricazione in serie di abbigliamento esterno, codice ATECO 14.21.10, cui risultava riconducibile il progetto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta per mancanza del necessario fumus boni iuris.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Rileva quale base normativa della comunicazione dei motivi ostativi trasmessa prima della delibera di non accoglibilità.

  • art. 25, comma 6, l. 27 dicembre 2023, n. 206

    Costituisce la base normativa del decreto interministeriale sulle modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa.

  • art. 4, comma 3, d.m. n. 402 del 2024

    Consente di valorizzare il volume d’affari quale elemento istruttorio per verificare la prevalenza dell’attività concretamente esercitata.

  • d.m. n. 402 del 2024

    “sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno” (ATECO 14.21.20)

    Include la sartoria e confezione su misura tra le attività culturali e creative, ma non la fabbricazione in serie di abbigliamento esterno (ATECO 14.21.10).

Massime di principio

  • Nella verifica del requisito soggettivo di impresa culturale e creativa, il carattere culturale e creativo deve connotare in termini prevalenti l’attività dell’impresa considerata nel suo complesso; la mera presenza di un’attività astrattamente riconducibile al settore presso una singola sede aziendale non è sufficiente.
  • Il volume d’affari può essere utilizzato dall’amministrazione come elemento istruttorio per accertare la prevalenza dell’attività concretamente esercitata e non costituisce, quando impiegato in tal senso, un autonomo requisito o motivo di esclusione.
  • La modifica della visura camerale non dimostra di per sé l’esercizio stabile, continuativo e prevalente di un’attività culturale e creativa per il periodo minimo richiesto, se non è corroborata da ulteriori elementi probatori.
  • Quando la disciplina di un’agevolazione individua specifiche attività ammissibili, la sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno non può essere automaticamente assimilata alla fabbricazione in serie di abbigliamento esterno, ove quest’ultima non sia espressamente ricompresa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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