Cassazione Civile, Ordinanza n. 13433/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per compensi non dichiarati relativi all'anno d'imposta 2006, fondato su controlli eseguiti presso vari istituti di credito e sulle movimentazioni bancarie del contribuente. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, ritenendo non giustificate alcune movimentazioni per euro 20.499,00, e la CTR aveva confermato tale decisione. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., assumendo di aver documentato che alcuni assegni erano stati emessi a favore del figlio a titolo di prestito; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato l'eccezione di illegittimità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sulle medesime questioni; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per omessa motivazione sulle giustificazioni fornite dal contribuente in ordine alle movimentazioni di conto corrente. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo fondato, perché la decisione di merito si era basata sulla presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 in materia di prelievi non giustificati, senza considerare che, per i lavoratori autonomi, la Corte costituzionale n. 228/2014 ha eliminato la presunzione legale secondo cui i prelievi non giustificati concorrono a formare il reddito imponibile. Per tale ragione la CTR avrebbe dovuto esaminare le specifiche giustificazioni del contribuente sulle movimentazioni bancarie.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro per i motivi di ricorso relativi all'omesso esame di fatti decisivi; i primi due motivi sono stati tuttavia assorbiti dall'accoglimento del terzo.
art. 112 c.p.c.
è richiamato come norma dedotta a fondamento del terzo motivo per omessa pronuncia/motivazione sulle giustificazioni del contribuente; la Corte ha ritenuto fondato il motivo in relazione al difetto di esame delle giustificazioni offerte.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come norma processuale per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è la disposizione posta a base della presunzione relativa ai prelievi bancari non riscontrati dalle scritture, presunzione che, per i lavoratori autonomi, è stata travolta nei limiti chiariti dalla Corte costituzionale.
Corte cost. n. 228 del 2014
ha eliminato, per i lavoratori autonomi, la presunzione legale secondo cui i prelievi bancari non giustificati vadano a comporre il reddito imponibile, ritenuta irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva.
art. 32 d.P.R. 600/1973
la norma è stata poi modificata con l'espunzione del termine riferito ai lavoratori autonomi; la Corte richiama tale evoluzione per escludere la presunzione sui prelievi.
Massime di principio
- Nei confronti dei lavoratori autonomi, i prelievi da conto corrente non giustificati non possono essere automaticamente considerati componenti di reddito imponibile, poiché la presunzione legale in tal senso è stata rimossa per incostituzionalità.
- La prova o giustificazione delle movimentazioni bancarie deve essere valutata dal giudice di merito in modo effettivo e motivato; l'omesso esame delle difese e della documentazione addotta dal contribuente integra vizio censurabile in cassazione.
- Quando una censura risulta decisiva e assorbente rispetto alle altre, la Corte può esaminarla prioritariamente secondo il criterio della ragione più liquida, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi.
- La presunzione semplice desunta da prelievi bancari non è significativa di per sé di ulteriore capacità contributiva del lavoratore autonomo, sicché il giudice deve fondare l'accertamento su elementi ulteriori e su una valutazione concreta delle giustificazioni offerte.
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