Cassazione Civile, Ordinanza n. 03290/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia concorde delle parti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha precisato che, trattandosi di estinzione non originaria, non ricorrevano le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza su domanda di pagamento di compensi professionali maturati da un avvocato, per l'importo di euro 30.252,30 oltre interessi. Il destinatario del decreto proponeva opposizione, ma il Tribunale respingeva l'opposizione. Avverso l'ordinanza del Tribunale veniva proposto ricorso straordinario per cassazione articolato in tre motivi: il primo denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 50-bis e 50-quater c.p.c. e dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011; il secondo denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 1988 c.c.; il terzo denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 1283, comma 3, c.c. Successivamente, però, entrambe le parti depositavano un'istanza concorde di rinuncia al giudizio.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 50-bis c.p.c.
Norma invocata nel primo motivo di ricorso per dedotta violazione del riparto delle funzioni del tribunale.
art. 50-quater c.p.c.
Norma invocata nel primo motivo di ricorso per dedotta violazione del riparto delle funzioni del tribunale.
art. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011
Norma invocata nel primo motivo di ricorso in relazione alla disciplina del procedimento per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 1988 c.c.
Norma invocata nel secondo motivo di ricorso.
art. 1283, comma 3, c.c.
Norma invocata nel terzo motivo di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato დამატivo perché l'estinzione non è originaria.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti depositano concorde rinuncia al giudizio, la Corte dichiara l'estinzione del processo di legittimità senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concorde, le spese possono essere integralmente compensate in ragione dell'esito della lite.
- L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando la definizione del giudizio avviene per estinzione non originaria.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia rende superfluo ogni scrutinio sui motivi di ricorso, anche se articolati su vizi di violazione di legge processuale e sostanziale.
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