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Sentenza

Sentenza del 23/10/2019 n. 27100 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica relativa al periodo febbraio 2010-dicembre 2011, sostenendo l'indebita applicazione del tributo e l'incompatibilità della disciplina nazionale con la direttiva 2008/118/CE. L'Agenzia delle Dogane ha contestato la legittimazione della società a richiedere direttamente il rimborso, sostenendo che il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e delle addizionali, nonché legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione, è esclusivamente il fornitore dell'energia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che il rapporto tributario intercorra esclusivamente tra Amministrazione finanziaria e fornitore, mentre il rapporto tra fornitore e consumatore riguarda la rivalsa ed è di natura civilistica. Il consumatore finale, anche se ha sopportato economicamente l'imposta, non può chiedere ordinariamente il rimborso direttamente all'Erario; deve agire contro il fornitore con un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito. Solo quando tale azione sia impossibile o eccessivamente difficile, ad esempio per insolvenza o fallimento del fornitore, può essere ammessa eccezionalmente un'azione diretta verso l'Amministrazione, purché tale situazione sia allegata e provata. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. Il secondo e il terzo motivo, relativi alla compatibilità dell'addizionale con il diritto dell'Unione, sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise), articolo 14

    "L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata"

    La norma disciplina il rimborso delle accise indebitamente pagate, ma non attribuisce il diritto a chiunque abbia sostenuto economicamente il tributo. Il soggetto ordinariamente legittimato è quello obbligato al pagamento nei confronti dell'Amministrazione, cioè il fornitore.

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise), articoli 16, 53 e 56

    "I soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali"; le società fornitrici "hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali"

    Il fornitore è il soggetto passivo dell'accisa e dell'addizionale nei confronti dell'Erario; il trasferimento del relativo onere sul consumatore costituisce un rapporto di rivalsa distinto, di natura civilistica.

  • Decreto Legge 29 novembre 1988, n. 511, articolo 6, comma 3

    "Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica"

    Le addizionali provinciali seguono lo stesso schema delle accise: sono dovute dal fornitore al momento della fornitura e possono essere addebitate al consumatore finale.

  • Legge 27 novembre 1982, n. 873, articolo 19, come modificato dal Decreto Legge 30 settembre 1982, n. 688

    "Chi ha indebitamente corrisposto ... ha diritto al rimborso ... quando prova documentalmente che l'onere non è stato ... trasferito su altri soggetti"

    La disciplina si applica ai tributi non rilevanti per l'ordinamento comunitario e subordina il rimborso alla prova che l'onere non sia stato trasferito ad altri soggetti.

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 29, commi 2 e 3

    "I ... tributi ... riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti"

    Per i tributi incompatibili con il diritto dell'Unione, il rimborso segue la disciplina speciale dell'articolo 29, comma 2; il comma 3 limita l'applicazione della diversa disciplina dell'articolo 19 ai tributi non rilevanti per l'ordinamento comunitario.

  • Direttiva 2008/118/CE, articolo 1, paragrafo 2

    La disposizione è stata invocata per sostenere l'incompatibilità delle addizionali con il diritto dell'Unione, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito, avendola dichiarata assorbita dopo aver escluso la legittimazione ordinaria della società.

  • Direttiva 2008/118/CE, articolo 9, paragrafo 2

    Riconosce il rimborso delle accise indebitamente pagate secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Massime di principio

  • Nelle accise e nelle relative addizionali occorre distinguere tra il soggetto passivo del tributo, normalmente il fornitore, e il consumatore finale che ne sostiene economicamente il costo tramite la rivalsa.
  • Il consumatore finale non può chiedere ordinariamente il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria: deve prima agire civilmente contro il fornitore per la ripetizione dell'indebito.
  • Il fornitore è il soggetto ordinariamente legittimato a chiedere il rimborso all'Erario, entro i termini di decadenza previsti dalla legge.
  • Un'azione diretta del consumatore contro l'Amministrazione è possibile solo eccezionalmente, quando l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, e tale circostanza deve essere specificamente allegata e provata.
  • La mera illegittimità o incompatibilità europea del tributo non basta, da sola, a consentire al consumatore di rivolgersi direttamente all'Erario.
  • La separazione tra rapporto tributario e rapporto di rivalsa impedisce, di regola, di trasferire automaticamente all'Amministrazione le pretese restitutorie derivanti dal rapporto economico tra fornitore e consumatore.

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