Sentenza del 12/12/2018 n. 32080 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che aveva annullato l'accertamento IVA relativo al 1997. Ha sostenuto, principalmente, che l'attività del C.C.I., pur formalmente riferita a una fondazione canadese, fosse esercitata in Italia tramite una stabile organizzazione, costituita dalla scuola di Lanciano, dotata di strutture immobiliari, personale e attività didattica e commerciale. Il primo motivo riguardava un vizio di motivazione sull'individuazione del soggetto passivo; il secondo la violazione della disciplina IVA e della Convenzione Italia-Canada per il mancato riconoscimento della stabile organizzazione in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, perché formulato sotto il profilo del vizio motivazionale anziché come error in procedendo e comunque non riferito a un fatto storico nei termini richiesti dalla normativa applicabile. Ha dichiarato inoltre inammissibile il ricorso incidentale condizionato di D.C. sulla propria carenza di legittimazione passiva. Ha invece accolto il secondo motivo dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse valutato in modo erroneo e limitato la stabile organizzazione, concentrandosi sul fatto che la gestione finanziaria e la riscossione delle rette avvenissero in Canada. La Corte ha affermato che rilevano soprattutto la sostanza dell'attività, la disponibilità di una sede fissa, le risorse umane e materiali e il ruolo operativo della struttura italiana. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa, comprese le questioni sull'eventuale esenzione IVA delle prestazioni didattiche e sulla legittimazione passiva.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia
Il vizio motivazionale deve riguardare un fatto storico decisivo, secondo la disciplina applicabile ratione temporis; non è lo strumento corretto per contestare una qualificazione giuridica o un'omessa pronuncia su una domanda.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia su una questione dedotta dalle parti deve essere denunciata come error in procedendo.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 7 e 17
La presenza di una stabile organizzazione in Italia costituisce un elemento rilevante per l'assoggettabilità IVA delle operazioni effettuate attraverso tale organizzazione.
Art. 5 della Convenzione Italia-Canada contro le doppie imposizioni, resa esecutiva con legge n. 912 del 1978
sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività
La stabile organizzazione richiede una struttura sufficientemente stabile e radicata nel territorio, attraverso la quale l'impresa eserciti in tutto o in parte la propria attività. La valutazione deve essere sostanziale e non meramente formale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 20
La contribuente aveva sostenuto, in via subordinata, che le prestazioni educative e didattiche fossero esenti da IVA; la Corte non ha deciso definitivamente la questione, rinviandola al giudice di merito.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39 e 41
Le disposizioni erano state richiamate dalla contribuente per contestare la propria soggettività e legittimazione passiva, ma il relativo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile.
TUIR, art. 162
La nozione interna di stabile organizzazione conferma il rilievo della sede fissa e dell'esercizio dell'attività tramite risorse materiali e umane, anche quando la struttura non possiede autonoma personalità o autonomia contabile.
Massime di principio
- Per stabilire l'esistenza di una stabile organizzazione non è decisivo il luogo in cui sono formalmente tenuti la sede legale, la contabilità o i conti bancari: occorre verificare dove l'attività economica viene concretamente esercitata.
- Una struttura italiana può costituire stabile organizzazione anche se non produce formalmente reddito autonomo, non ha autonomia contabile o non dispone di personalità giuridica distinta.
- Sono particolarmente rilevanti la disponibilità continuativa di immobili, la presenza di personale, la gestione operativa dell'attività, la direzione locale e l'identità delle persone che operano per la struttura estera e per quella italiana.
- La riscossione dei ricavi all'estero non esclude la stabile organizzazione quando i ricavi derivano sostanzialmente dall'attività svolta in Italia.
- La valutazione deve privilegiare il criterio sostanziale e dinamico dell'attività rispetto alla forma giuridica dichiarata o alla mera localizzazione amministrativa e finanziaria.
- Il riconoscimento della stabile organizzazione non risolve automaticamente tutte le questioni IVA: il giudice deve comunque verificare, separatamente, la natura delle singole prestazioni e l'eventuale applicazione di esenzioni, come quelle per attività educative o didattiche.
- Le censure processuali devono essere qualificate correttamente: l'omessa pronuncia va dedotta come error in procedendo, mentre il vizio motivazionale deve riguardare un fatto storico decisivo e non una diversa interpretazione giuridica.
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