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Sentenza

Sentenza n. 329/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 2198/2024 emessa in data 24 aprile 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un beneficio di 500 euro per ciascun anno scolastico considerato, oltre al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. La sentenza aveva inoltre condannato il Ministero all'esecuzione della prestazione e al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente adempiuto, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della pronuncia o la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Ha ritenuto così integrate le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza, comprese le statuizioni sulle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale assumerà le funzioni su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio economico connesso alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    La norma individua il presupposto dell'azione di ottemperanza relativa all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La norma è richiamata quale ulteriore condizione per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando l'Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile all'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario entro un termine determinato, comprendendo anche le statuizioni accessorie relative alle spese legali.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore.
  • Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso specifico per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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