Regolamento (UE) 2020/741
Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro armonizzato nell’Unione per il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate a fini irrigui in agricoltura. Definisce classi di qualità, parametri minimi, controlli di validazione e monitoraggio, un sistema di gestione dei rischi e un regime di permessi rilasciati dalle autorità competenti. Gli Stati membri devono inoltre assicurare informazione al pubblico, cooperazione transfrontaliera, controlli di conformità e un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Prescrizioni minime UE per il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate a fini irrigui in agricoltura, con regole su qualità, monitoraggio, gestione dei rischi, permessi e trasparenza.
Ambito di applicazione
Si applica, in tutti gli Stati membri, ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate a fini irrigui in agricoltura ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE e secondo gli utilizzi indicati nell’allegato I, sezione 1. Riguarda le acque reflue urbane che, dopo il trattamento previsto dalla direttiva 91/271/CEE, sono ulteriormente trattate in un impianto di affinamento per produrre acque affinate destinate all’irrigazione agricola; sono esclusi, in linea di principio, i progetti di ricerca o pilota esentati dall’autorità competente per massimo cinque anni, purché non interessino corpi idrici destinati all’estrazione di acqua potabile o relative zone di salvaguardia e siano monitorati. Il regolamento lascia impregiudicato il regolamento (CE) n. 852/2004 e non impedisce l’uso di ulteriori trattamenti o di fonti idriche alternative; gli Stati membri possono inoltre decidere, per uno o più distretti idrografici, che il riutilizzo non è opportuno, con decisione motivata e riesaminata almeno ogni sei anni. Sono fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE in materia di accesso e condivisione delle informazioni.
Regolamento (UE) 2020/741 sul riutilizzo dell’acqua
Il regolamento istituisce, a livello dell’Unione, un quadro minimo armonizzato per il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate a fini irrigui in agricoltura. L’obiettivo è coniugare sicurezza sanitaria e tutela ambientale con la risposta alla scarsità idrica, l’economia circolare e il buon funzionamento del mercato interno.
Finalità e contesto
Il legislatore unionale muove dalla constatazione che i cambiamenti climatici, le siccità e la crescente pressione sulle risorse idriche richiedono soluzioni alternative e sicure di approvvigionamento idrico. Il regolamento si colloca nel solco della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 91/271/CEE, con l’intento di favorire il riutilizzo delle acque reflue trattate dove esso sia opportuno ed efficiente in termini di costi, senza abbassare il livello di protezione dell’ambiente, della salute umana e animale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica quando acque reflue urbane trattate, ai sensi della direttiva 91/271/CEE, sono riutilizzate per irrigazione agricola. La disciplina riguarda le acque che, dopo il trattamento urbanistico, sono sottoposte a ulteriore affinamento per ottenere acque affinate conformi ai parametri dell’allegato I.
Gli Stati membri possono tuttavia decidere che il riutilizzo non sia opportuno in uno o più distretti idrografici o parti di essi, motivando la scelta in base a condizioni geografiche e climatiche, pressioni e stato delle altre risorse idriche, pressioni sui corpi idrici superficiali riceventi e costi ambientali e in termini di risorse. La decisione va comunicata alla Commissione, resa pubblica e riesaminata quando necessario, comunque almeno ogni sei anni.
Sono inoltre previsti progetti di ricerca o pilota esentabili, per un massimo di cinque anni, purché non coinvolgano corpi idrici destinati all’estrazione di acqua potabile o relative zone di salvaguardia e siano adeguatamente monitorati. Nessun raccolto derivante da tali progetti esentati può essere immesso sul mercato.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 costruisce l’architettura concettuale del regolamento. Particolarmente rilevanti sono le definizioni di:
- autorità competente, incaricata di permessi, esenzioni e verifiche;
- gestore dell’impianto di affinamento;
- acque affinate, cioè acque reflue urbane trattate e ulteriormente affinate;
- punto di conformità, che delimita il passaggio di responsabilità del gestore dell’impianto;
- parte responsabile, categoria ampia che include, oltre al gestore dell’impianto, altri soggetti della catena di riutilizzo;
- sistema di riutilizzo dell’acqua, comprensivo dell’intera infrastruttura dalla rete di trattamento fino all’uso finale.
Prescrizioni minime di qualità
Il cuore tecnico del regolamento è nell’allegato I. Per l’uso irriguo agricolo vengono individuate quattro classi di qualità delle acque affinate, con destinazioni e tecniche di irrigazione consentite:
- classe A: per colture alimentari da consumare crude, con parte commestibile a diretto contatto con l’acqua, e per piante da radice consumate crude;
- classe B: per colture alimentari crude non a diretto contatto, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese quelle per alimentazione animale;
- classe C: per le stesse tipologie della classe B, ma con irrigazione a goccia o tecnica equivalente che eviti il contatto diretto con la parte commestibile;
- classe D: per colture industriali, da energia e da sementi.
Le prescrizioni di qualità includono parametri microbiologici e fisico-chimici, in particolare E. coli, BOD5, solidi sospesi totali e torbidità; per la classe A sono previsti anche limiti per Legionella spp. e nematodi intestinali. La conformità è valutata secondo percentuali minime di campioni conformi e limiti di deviazione ammissibile.
Monitoraggio ordinario e controllo di validazione
Il regolamento distingue tra monitoraggio ordinario e controllo di validazione. Il monitoraggio ordinario, a carico del gestore dell’impianto di affinamento, serve a verificare il rispetto delle prescrizioni di qualità e avviene con frequenze minime diverse secondo la classe di qualità; per la classe A, ad esempio, E. coli, BOD5 e TSS sono controllati settimanalmente, la torbidità in modo continuativo, Legionella spp. due volte al mese e, ove applicabile, i nematodi intestinali due volte al mese o secondo il numero di uova presenti nelle acque reflue in ingresso.
Il controllo di validazione deve essere effettuato prima della messa in esercizio di un nuovo impianto di affinamento, salvo esenzione per impianti già operativi al 25 giugno 2020 che già rispettavano i requisiti di qualità; esso è comunque richiesto in caso di miglioramenti di apparecchiature o nuovi processi. Per la classe A sono definiti obiettivi di riduzione logaritmica dei microrganismi indicatori lungo la catena di trattamento.
Gestione dei rischi e misure preventive
L’articolo 5 impone un approccio basato sulla gestione dei rischi, che deve essere formalizzato in un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua. Il piano deve descrivere l’intero sistema, individuare ruoli e responsabilità, identificare pericoli ed eventi pericolosi, valutare esposizioni e conseguenze, e definire misure preventive, ulteriori barriere e sistemi di controllo qualità.
L’allegato II dettaglia gli elementi della valutazione del rischio, che deve considerare anche la normativa UE rilevante in materia di acque, ambiente, igiene alimentare, mangimi, contaminanti e salute animale. Tra le possibili prescrizioni supplementari figurano limiti o controlli su metalli pesanti, antiparassitari, sottoprodotti di disinfezione, medicinali, microinquinanti, microplastiche e resistenza antimicrobica.
Le misure preventive possono comprendere controllo degli accessi, disinfezione aggiuntiva, tecniche irrigue meno espositive, distanze di sicurezza, segnaletica, limitazioni per specifiche condizioni agronomiche e misure per la tutela dei corpi idrici destinati all’acqua potabile. Il regolamento raccomanda inoltre sistemi di gestione della qualità e di risposta alle emergenze.
Permesso, contenuto e riesame
La produzione e l’erogazione di acque affinate per irrigazione agricola sono subordinate a un permesso rilasciato dall’autorità competente. La domanda è presentata dalle parti responsabili del sistema, incluso, se previsto dalla legislazione nazionale, l’utilizzatore finale. Il permesso deve essere fondato sul piano di gestione dei rischi e contenere, tra l’altro, classe di qualità autorizzata, destinazione colturale, luogo di utilizzo, impianto o impianti coinvolti, volume annuo stimato, prescrizioni di qualità e monitoraggio, condizioni aggiuntive, durata e punto di conformità.
L’autorità competente deve decidere senza indugio; se la complessità della domanda impone oltre 12 mesi per la decisione, deve informare il richiedente della data prevista. I permessi sono riesaminati periodicamente e aggiornati almeno in caso di cambiamenti rilevanti della capacità, dell’apparecchiatura, dei processi o del contesto climatico/ecologico.
Verifica della conformità e gestione delle non conformità
Le autorità competenti devono verificare il rispetto delle condizioni del permesso mediante controlli in loco, dati di monitoraggio e altri mezzi adeguati. In caso di non conformità, devono imporre misure immediate di ripristino e informare gli utilizzatori finali interessati. Se la non conformità comporta un rischio significativo per ambiente o salute, l’erogazione delle acque affinate deve essere sospesa finché non sia ristabilita la conformità.
In caso di incidente, il gestore dell’impianto o l’altra parte responsabile devono informare immediatamente l’autorità competente e gli altri soggetti potenzialmente interessati, trasmettendo le informazioni necessarie a valutarne le conseguenze.
Cooperazione transfrontaliera e trasparenza
Per i casi con rilevanza transfrontaliera, gli Stati membri devono designare punti di contatto o utilizzare strutture esistenti. Tali punti di contatto fungono da canale per richieste di assistenza, coordinamento e scambio informativo tra autorità competenti. Prima del rilascio del permesso, le autorità devono scambiarsi informazioni sulle condizioni applicabili con lo Stato membro di destinazione delle acque affinate.
Sul piano della trasparenza, gli Stati membri devono promuovere campagne di sensibilizzazione sul risparmio idrico e possono organizzare campagne informative per gli utilizzatori finali. Devono inoltre rendere disponibili al pubblico, online o con altri mezzi, informazioni aggiornate su quantità e qualità delle acque affinate, permessi, controlli di conformità e punti di contatto, aggiornandole ogni due anni.
Controllo dell’attuazione, valutazione e possibile evoluzione della disciplina
Entro il 26 giugno 2026 gli Stati membri, con l’assistenza dell’Agenzia europea dell’ambiente, devono elaborare e pubblicare una serie di dati sui risultati della verifica della conformità, e successivamente aggiornarla ogni sei anni. Devono anche predisporre annualmente una serie di dati sulle non conformità e sulle misure adottate. La Commissione e talune agenzie europee devono avere accesso ai dati, e l’Agenzia europea dell’ambiente deve costruire un quadro generale a livello UE.
La Commissione deve valutare il regolamento entro il 26 giugno 2028, sulla base dei dati raccolti e dell’esperienza applicativa, prestando attenzione alle prescrizioni minime, alla gestione dei rischi, alle prescrizioni supplementari e agli impatti ambientali e sanitari, comprese le sostanze che destano crescente preoccupazione. In tale occasione valuterà anche l’eventuale estensione ad altri usi, in particolare industriali, e all’utilizzo indiretto delle acque reflue trattate.
Atti delegati, esecuzione e sanzioni
Il regolamento attribuisce alla Commissione poteri di atti delegati per aggiornare gli elementi principali della gestione dei rischi e per definirne specifiche tecniche. È prevista una delega quinquennale dal 25 giugno 2020, con proroga tacita salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio.
Per l’attuazione uniforme, la Commissione può adottare atti di esecuzione sul formato e sulla presentazione delle informazioni e del quadro europeo; tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.
Gli Stati membri devono inoltre stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e notificarle alla Commissione entro il 26 giugno 2024.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 26 giugno 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e logica di armonizzazione
L’articolo 1 stabilisce prescrizioni minime sulla qualità dell’acqua, sul monitoraggio, sulla gestione dei rischi e sull’uso sicuro delle acque affinate nell’ambito della gestione integrata delle risorse idriche. Le finalità dichiarate includono la protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, la promozione dell’economia circolare, l’adattamento ai cambiamenti climatici, il contributo agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e il buon funzionamento del mercato interno.
Ambito di applicazione e facoltà di non riutilizzo
L’articolo 2 si applica al riutilizzo di acque reflue urbane trattate per l’irrigazione agricola. Uno Stato membro può decidere che il riutilizzo non sia opportuno in uno o più distretti idrografici o parti di essi, sulla base di criteri geografici, climatici, di pressione sulle risorse idriche, di stato dei corpi idrici e dei costi ambientali e in termini di risorse; la decisione deve essere motivata, comunicata alla Commissione, resa pubblica e riesaminata almeno ogni sei anni. Sono previste esenzioni limitate per progetti di ricerca o pilota (massimo cinque anni) e il regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 852/2004.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, autorità competente, utilizzatore finale, acque reflue urbane, acque affinate, impianto di affinamento, gestore dell’impianto di affinamento, pericolo, rischio, gestione dei rischi, misura preventiva, punto di conformità, barriera, permesso, parte responsabile e sistema di riutilizzo dell’acqua. Le definizioni strutturano l’intera catena del riutilizzo, dal trattamento allo stoccaggio, distribuzione e impiego finale.
Obblighi di qualità e monitoraggio in capo al gestore dell’impianto
L’articolo 4 impone al gestore dell’impianto di affinamento di garantire, al punto di conformità, la conformità delle acque affinate alle prescrizioni minime dell’allegato I, sezione 2, e a eventuali condizioni aggiuntive del permesso ai sensi dell’articolo 6. Il gestore deve inoltre effettuare il monitoraggio della qualità dell’acqua secondo le frequenze e le modalità previste dall’allegato I e dal permesso.
Gestione dei rischi e piano di gestione
L’articolo 5 richiede che l’autorità competente assicuri l’adozione di un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua, elaborato dal gestore dell’impianto di affinamento, dalle altre parti responsabili e, se del caso, dagli utilizzatori finali, previa consultazione degli altri soggetti coinvolti. Il piano si basa sugli elementi dell’allegato II e deve individuare responsabilità, pericoli, rischi, misure preventive, ulteriori barriere e condizioni dopo il punto di conformità. Il paragrafo 5 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare e integrare gli elementi principali della gestione dei rischi, adattandoli al progresso tecnico e scientifico.
Regime autorizzatorio e contenuto del permesso
L’articolo 6 subordina la produzione e l’erogazione di acque affinate per irrigazione agricola al rilascio di un permesso. La domanda è presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto opera o è previsto che operi; il permesso, fondato sul piano di gestione dei rischi, deve indicare classe o classi di qualità, destinazioni colturali autorizzate, luogo di utilizzo, impianto o impianti, volume annuo stimato, prescrizioni minime di qualità e monitoraggio, eventuali prescrizioni supplementari, altre condizioni necessarie, durata del permesso e punto di conformità. La decisione deve essere presa senza indugio; se occorrono più di 12 mesi per la complessità della domanda, il richiedente va informato della data prevista. I permessi sono riesaminati periodicamente e aggiornati, almeno in caso di modifiche sostanziali della capacità, miglioramenti dell’apparecchiatura, aggiunta di nuovi processi o cambiamenti climatici o ambientali rilevanti. Gli Stati membri possono richiedere permessi specifici anche per stoccaggio, distribuzione e utilizzo.
Verifica della conformità e gestione delle non conformità
L’articolo 7 attribuisce all’autorità competente il compito di verificare la conformità mediante controlli in loco, dati di monitoraggio e altri mezzi adeguati. In caso di non conformità, l’autorità impone misure correttive immediate e l’informazione agli utilizzatori finali; se la non conformità comporta un rischio significativo per ambiente o salute umana o animale, l’erogazione deve essere sospesa fino al ripristino della conformità. In caso di incidente, devono essere informate immediatamente autorità e parti potenzialmente interessate, con trasmissione delle informazioni necessarie per valutarne le conseguenze.
Cooperazione tra Stati membri
L’articolo 8 disciplina i casi di rilevanza transfrontaliera, imponendo agli Stati membri di designare punti di contatto o utilizzare strutture esistenti. Tali punti di contatto ricevono e trasmettono richieste di assistenza, offrono assistenza e coordinano la comunicazione tra autorità competenti. Prima del rilascio del permesso, le autorità scambiano informazioni sulle condizioni applicabili con il punto di contatto dello Stato membro di destinazione delle acque affinate.
Informazione, sensibilizzazione e trasparenza pubblica
L’articolo 9 prevede campagne generali di sensibilizzazione sul risparmio idrico derivante dal riutilizzo, eventualmente accompagnate da campagne informative per gli utilizzatori finali. L’articolo 10 impone, fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, la messa a disposizione online o con altri mezzi di informazioni aggiornate su quantità e qualità delle acque affinate, quota rispetto alle acque reflue urbane trattate, permessi, risultati dei controlli di conformità e punti di contatto; tali informazioni vanno aggiornate ogni due anni. Deve inoltre essere pubblicata la decisione con cui uno Stato membro esclude il riutilizzo in un distretto idrografico.
Monitoraggio dell’attuazione e supporto tecnico
L’articolo 11 impone agli Stati membri, con il supporto dell’Agenzia europea dell’ambiente, di elaborare e pubblicare entro il 26 giugno 2026 una serie di dati sui risultati della verifica della conformità e, successivamente, di aggiornarla ogni sei anni; inoltre devono predisporre annualmente una serie di dati sulle non conformità e sulle misure adottate. Commissione, Agenzia europea dell’ambiente e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie devono avere accesso ai dati. L’Agenzia europea dell’ambiente redige anche un quadro generale a livello UE. La Commissione può adottare atti di esecuzione sul formato delle informazioni e, entro il 26 giugno 2022, deve stabilire orientamenti di sostegno all’applicazione del regolamento.
Valutazione futura e possibile estensione dell’ambito
L’articolo 12 prevede una valutazione della Commissione entro il 26 giugno 2028, basata su esperienza applicativa, dati nazionali, quadro europeo, dati scientifici, tecnici ed epidemiologici e raccomandazioni OMS o norme ISO. La valutazione deve esaminare in particolare le prescrizioni minime dell’allegato I, la gestione dei rischi dell’allegato II, le prescrizioni supplementari nazionali e gli impatti ambientali e sanitari, incluse le sostanze che destano crescente preoccupazione. La Commissione valuterà anche la fattibilità di estendere il regolamento ad altri usi, inclusi gli usi industriali, e all’utilizzo indiretto delle acque reflue trattate; se necessario, potrà proporre modifiche legislative o rivedere l’allegato I, sezione 2.
Deleghe alla Commissione e procedura di comitato
L’articolo 13 disciplina la delega alla Commissione per gli atti delegati dell’articolo 5, paragrafo 5, per cinque anni dal 25 giugno 2020, con proroga tacita di pari durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. Sono previste revoca, consultazione degli esperti nazionali, notifica e diritto di obiezione entro due mesi. L’articolo 14 affida alla Commissione l’assistenza del comitato istituito dalla direttiva 2000/60/CE, applicando il regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione.
Sanzioni, entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 15 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e di notificarle alla Commissione entro il 26 giugno 2024. L’articolo 16 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione a decorrere dal 26 giugno 2023; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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